Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3614
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I dipendenti delle Opere Pie Israelitiche di Torino (passati, a seguito della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità Israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101 del 1989, conservano il regime assicurativo pubblicistico precedente alla privatizzazione del loro rapporto di lavoro, presso la CPDEL e l'INADEL (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto non dovuto all'INPS, da parte dei dipendenti delle Opere Pie passati alle dipendenze della Comunità Israelitica, il richiesto pagamento dei contributi previdenziali cosiddetti minori, ovvero TBC, Enaoli, disoccupazione, maternità e malattia).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNITÀ EBRAICA TORINO, MONTEL LIA, elettivamente domiciliati in ROMA VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COEN, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO DE LA FOREST, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1667/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/05/99 - R.G.N. 172/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SGROI;
udito l'Avvocato COEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore del lavoro di RI, poi riuniti in corso di causa, la UN BR di RI e la sig. Montel Lia, in proprio e quale legale rappresentante della UN, proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 943/97, 987/97 e n. 1138/97 emessi dal medesimo Pretore recanti l'intimazione di pagare all'Inps varie somme per contributi omessi e sanzioni aggiuntive, rispettivamente per i periodi dal 1.3.89 al 30.4.91, dal 1.5.91 al 31.1.96 e dal 1.3.89 al 30.4.91;
veniva altresì proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12942/97 emessa dal Direttore della sede provinciale Inps di RI, per la omissione contributiva dal 1.5.91 al 31.1.96;
la pretesa dell'Inps si fondava su tre verbali ispettivi, in cui si erano accertato un debito a carico della istituzione Opere Pie Israelitiche, la quale aveva trasformato la propria ragione sociale in quella di UN BR assumendo personalità giuridica di diritto privato, per contributi per disoccupazione, TBC, Enaoli, e per maternità e malattia in relazione ai dipendenti assunti prima del 1989. Sostenevano le opponenti che fino al 1989 ai dipendenti delle Opere Pie di RI era stato applicato il CCNL dei dipendenti degli enti locali, che prevedeva il versamento dei contributi alla CPDEL e all'Inadel;
indi la legge 101/89, dopo avere disposto all'art. 23 la soppressione dell'ente Opere Pie ed il trasferimento del suo patrimonio alla UN BR, all'art. 31 aveva previsto che nulla era innovato quanto al regime previdenziale dei rapporti di lavoro della UN alla data di entrata in vigore della legge;
che tutto il personale aveva optato, ai sensi dell'art. 4 n. 2 della legge 338/89, per la continuazione del vecchio regime,
ossia per la continuazione dell'iscrizione alla CPDEL, la quale comportava l'esonero dall'obbligo di versamento di tutti i contributi richiesti.
Costituitosi l'Inps che insisteva per la fondatezza della sua pretesa, il Pretore, con sentenza del 25 novembre 1997, revocava sia i decreti ingiuntivi, sia l'ordinanza ingiunzione e sull'appello dell'Istituto, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 15 maggio 1999. Il Tribunale - premesso che le UN israelitiche aventi natura di enti pubblici non economici nel vigore della legge 30 ottobre 1930 n. 1731, erano state trasformate in persone giuridiche private ad opera della legge 8 marzo 1989 n. 101 che le aveva altresì denominate UN
ebraiche - disattendeva la tesi dell'Inps secondo cui la natura privata non consentiva più la continuazione del precedente regime assicurativo;
rilevava infatti il Tribunale che l'art. 31 di quest'ultima legge aveva previsto che nulla sarebbe stato innovato in relazione al regime previdenziale dei dipendenti, così assicurando a costoro là continuità rispetto al passato, di talché si doveva avere riguardo, per stabilire l'obbligo o meno di versamento dei contributi richiesti dall'Inps, non già alla natura privata assunta dall'Ente, ma all'assetto assicurativo precedente. Alla luce di tale assetto, e premesso che i contributi per la TBC erano stati poi versati, il Tribunale affermava che nessuno dei contributi richiesti era dovuto:
non il contributo di disoccupazione, perché non prescritto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni cui sia garantita la stabilità di impiego (artt. 30 e 32 legge n. 264 del 29.4.49, art. 36 dpr n. 818 del 26.4.57) e come riconosciuto dalla stessa
circolare dell'Inps n. 73 del 1963;
non i contributi Enaoli, perché le istituzione di pubblica beneficenza, cui le UN israelitiche andavano assimilate, erano obbligatoriamente iscritte all'Inadel (attualmente Inpdap) che garantiva tutela agli orfani degli iscritti (art. 3 rdl n. 1605 del 23 .7.1925). Nè secondo il Tribunale erano dovuti i contributi di malattia e maternità, essendo passata in giudicato, per mancanza di specifico motivo d'appello sul punto, la statuizione del primo Giudice che ne aveva escluso la debenza sul rilievo che la medesima UN, in forza di una particolare regolamentazione, doveva garantirne la erogazione. Il Tribunale affermava altresì che dette conclusioni non potevano essere smentite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 1990 la quale - nel dichiarare la contrarietà a Costituzione di alcuni articoli del RD 3 ottobre 1930 n. 1731, comportanti la natura pubblica delle UN israelitiche
- aveva attribuito a queste ultime natura di enti privati ab origine;
ed infatti la declaratoria di incostituzionalità era volta a colpire il penetrante potere di ingerenza da parte dello Stato