Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2018, n. 02501
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ronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: UNIONE EURO-AMERICANA di ASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A., in persona del comm. lig. p.t., rappr. e dif. dall'avv. L RG 2005/2013 - g.est. m.f P, elett. dom. in Roma, presso lo studio di questi, in via Lazzaro Spallanzani n.22, come da procura a margine dell'atto -ricorrente -
Contro
INTESA SAN PAOLO s.p.a., in persona del procuratore delegato, rappr. e dif. dall'avv. F M M e dall'avv. G A, elett. dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in via Giovanni Nicotera n.29, come da procura alle liti Notaio C.Baggio in Torino 1.2.2013 -controricorrente - per la cassazione della sentenza App. Roma 2.7.2012, n. 3500, in R.G. n. 2563/2016;
viste le memorie del ricorrente e del controricorrente;
sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale nella persona della dr.ssa A M S, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
uditi gli avvocati P per il ricorrente e M per il controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 dal Consigliere relatore dott. M F.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. UNIONE EURO-AMERICANA di ASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A. impugna la sentenza App. Roma 2.7.2012, n. 3500, in R.G. n. 2563/2016 con cui veniva rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Roma 29.3.2005, n.7035/05 che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta dall'allora Banco di Napoli, ha ammesso lo stesso al passivo della I.c.a per euro 11.879.099,85 al chirografo, così riconoscendo l'efficacia delle lettere di patronage già rilasciate dalla società assicuratrice in favore della banca a garanzia di due finanziamenti in ECU contratti con IFI s.p.a.;
RG 2005/2013 - g.est. m.ferro Pag 2 di 2. per la corte, l'infondatezza dell'appello procedeva dal riconoscimento che a) non poteva invocarsi il giudicato formatosi sulla inefficacia delle lettere di patronage a seguito della sorte dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, promossi avanti al Tribunale di Milano e definiti con l'accoglimento delle opposizioni e revoca dei provvedimenti perché si trattava di gravami instaurati dal (già ingiungente) Banco di Napoli, cancellati dal ruolo in sede di appello ma relativi ad opposizioni interrotte per messa in I.c.a. di tre società intimate e co-garanti (tra cui Unione euro-americana) e con riassunzione delle due opposizioni a cura della sola Milano Assicurazioni, unica compagnia rimasta in bonis e con atto transattivo, concluso tra questa e Banco di Napoli, per cui la revoca dei decreti opposti non riguardava la Unione in I.c.a. bensì Milano Assicurazioni e comunque inefficaci verso la I.c.a. perché opposti prima dell'avvio della procedura, senza alcun passaggio in giudicato, stante la citata transazione;
b) non sussisteva alcuna estraneità delle citate lettere rispetto all'oggetto sociale e ai limiti normativi posti a presidio della integrità patrimoniale, per esser stata la garanzia prestata in favore della attività di IFI, finanziaria del gruppo Tirrena (cui apparteneva l'odierna ricorrente), non avendo la I.c.a. altrimenti provato l'eccedenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale e la mala fede della banca, in coerenza in concreto con la finalizzazione dell'atto alla conservazione del valore della partecipazione azionaria, dunque integrando un interesse economico rilevante della società garante;
c) era escluso ogni riconoscibile conflitto d'interesse di Giovanni Amabile, sottoscrittore delle garanzie, amministratore delegato di Unione euro- americana e nel c.d.a. dell'IFI;
d) inammissibile era il motivo di gravame sulla pretesa applicazione del diritto inglese, come da volontà delle parti, per difetto di specificità circa le conseguenze delle regole interpretative invocate sul decisum, atteso il tenore delle lettere di patronage, da esaminare nel contenuto e semnn i anche sulla base RG 2005/2013 - g.est. m.ferro di delle regole di common law, trattandosi di 'impegno forte' a non cedere la partecipazione e ad assumere, in caso di cessione, il residuo debito del finanziato;
e) la validità dell'obbligazione assunta con la lettera di patronage non era smentita dalla supposta indeterminatezza della salvaguardia della solvibilità della finanziaria in cui essa si risolveva, dovendosi valutare la medesima esclusivamente in rapporto alla prestazione restitutoria specifica atipicamente garantita e senza rilievo simmetrico per la entità della partecipazione rispetto al debito, tenuto conto che risultava violato anche l'impegno del patronnant alla non cessione e l'assunzione del residuo configurava un inadempimento contrattuale;
f) non sussisteva la possibilità per la I.c.a. di escludere la banca quanto al credito già incassato per effetto della transazione con Milano Assicurazioni, non risultando appieno la "dichiarazione di volerne profittare" e, sul punto, difettando l'appello di specificità, perché redatto come vizio di omessa pronuncia e non extrapetizione, conseguendone il giudicato sulla decisione del tribunale di non spettanza alla I.c.a. del predetto diritto ad avvalersi della transazione e ciò precludendo alla corte ogni indagine sull'oggetto della
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: UNIONE EURO-AMERICANA di ASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A., in persona del comm. lig. p.t., rappr. e dif. dall'avv. L RG 2005/2013 - g.est. m.f P, elett. dom. in Roma, presso lo studio di questi, in via Lazzaro Spallanzani n.22, come da procura a margine dell'atto -ricorrente -
Contro
INTESA SAN PAOLO s.p.a., in persona del procuratore delegato, rappr. e dif. dall'avv. F M M e dall'avv. G A, elett. dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in via Giovanni Nicotera n.29, come da procura alle liti Notaio C.Baggio in Torino 1.2.2013 -controricorrente - per la cassazione della sentenza App. Roma 2.7.2012, n. 3500, in R.G. n. 2563/2016;
viste le memorie del ricorrente e del controricorrente;
sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale nella persona della dr.ssa A M S, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
uditi gli avvocati P per il ricorrente e M per il controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 dal Consigliere relatore dott. M F.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. UNIONE EURO-AMERICANA di ASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A. impugna la sentenza App. Roma 2.7.2012, n. 3500, in R.G. n. 2563/2016 con cui veniva rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Roma 29.3.2005, n.7035/05 che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta dall'allora Banco di Napoli, ha ammesso lo stesso al passivo della I.c.a per euro 11.879.099,85 al chirografo, così riconoscendo l'efficacia delle lettere di patronage già rilasciate dalla società assicuratrice in favore della banca a garanzia di due finanziamenti in ECU contratti con IFI s.p.a.;
RG 2005/2013 - g.est. m.ferro Pag 2 di 2. per la corte, l'infondatezza dell'appello procedeva dal riconoscimento che a) non poteva invocarsi il giudicato formatosi sulla inefficacia delle lettere di patronage a seguito della sorte dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, promossi avanti al Tribunale di Milano e definiti con l'accoglimento delle opposizioni e revoca dei provvedimenti perché si trattava di gravami instaurati dal (già ingiungente) Banco di Napoli, cancellati dal ruolo in sede di appello ma relativi ad opposizioni interrotte per messa in I.c.a. di tre società intimate e co-garanti (tra cui Unione euro-americana) e con riassunzione delle due opposizioni a cura della sola Milano Assicurazioni, unica compagnia rimasta in bonis e con atto transattivo, concluso tra questa e Banco di Napoli, per cui la revoca dei decreti opposti non riguardava la Unione in I.c.a. bensì Milano Assicurazioni e comunque inefficaci verso la I.c.a. perché opposti prima dell'avvio della procedura, senza alcun passaggio in giudicato, stante la citata transazione;
b) non sussisteva alcuna estraneità delle citate lettere rispetto all'oggetto sociale e ai limiti normativi posti a presidio della integrità patrimoniale, per esser stata la garanzia prestata in favore della attività di IFI, finanziaria del gruppo Tirrena (cui apparteneva l'odierna ricorrente), non avendo la I.c.a. altrimenti provato l'eccedenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale e la mala fede della banca, in coerenza in concreto con la finalizzazione dell'atto alla conservazione del valore della partecipazione azionaria, dunque integrando un interesse economico rilevante della società garante;
c) era escluso ogni riconoscibile conflitto d'interesse di Giovanni Amabile, sottoscrittore delle garanzie, amministratore delegato di Unione euro- americana e nel c.d.a. dell'IFI;
d) inammissibile era il motivo di gravame sulla pretesa applicazione del diritto inglese, come da volontà delle parti, per difetto di specificità circa le conseguenze delle regole interpretative invocate sul decisum, atteso il tenore delle lettere di patronage, da esaminare nel contenuto e semnn i anche sulla base RG 2005/2013 - g.est. m.ferro di delle regole di common law, trattandosi di 'impegno forte' a non cedere la partecipazione e ad assumere, in caso di cessione, il residuo debito del finanziato;
e) la validità dell'obbligazione assunta con la lettera di patronage non era smentita dalla supposta indeterminatezza della salvaguardia della solvibilità della finanziaria in cui essa si risolveva, dovendosi valutare la medesima esclusivamente in rapporto alla prestazione restitutoria specifica atipicamente garantita e senza rilievo simmetrico per la entità della partecipazione rispetto al debito, tenuto conto che risultava violato anche l'impegno del patronnant alla non cessione e l'assunzione del residuo configurava un inadempimento contrattuale;
f) non sussisteva la possibilità per la I.c.a. di escludere la banca quanto al credito già incassato per effetto della transazione con Milano Assicurazioni, non risultando appieno la "dichiarazione di volerne profittare" e, sul punto, difettando l'appello di specificità, perché redatto come vizio di omessa pronuncia e non extrapetizione, conseguendone il giudicato sulla decisione del tribunale di non spettanza alla I.c.a. del predetto diritto ad avvalersi della transazione e ciò precludendo alla corte ogni indagine sull'oggetto della
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