Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2021, n. 10165

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2021, n. 10165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10165
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18740/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

Tecninvest Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. C C, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. L R in Roma via F. Denza n. 20, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 1094/4/14, depositata in data 4 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2020 dal Cons. G F T. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale U D A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avv. F M su delega dell'Avv. L D F per la Tecninvest Sri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'Avv. dello Stato A P per l'Agenzia delle entrate che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Tecninvest Sri, operante nel settore della radiodiffusione sonora e titolare dell'emittente radiofonica "Lattemiele", impugnava l'avviso dì accertamento per l'anno 2006 per Iva, Irpef e Irap, oltre sanzioni, con cui l'Agenzia delle entrate, in esito a verifica fiscale a carattere generale, contestava l'omessa dichiarazione di ricavi derivanti da contratti di affiliazione con altre società radiofoniche, ricondotti alla tipologia dei contratti permutativi, nonché, correlativamente, di un imponibile Iva non fatturato per prestazioni rese e non autofatturato per quelle ricevute. L'Ufficio contestava altresì costi indeducibili per prestazioni pubblicitarie non documentate e non di competenza. La contribuente eccepiva la nullità della notifica dell'avviso, l'infondatezza delle pretese, nonché l'illegittimità delle sanzioni. L'impugnazione era accolta dalla CTP di Bologna limitatamente ai ricavi non dichiarati e all'omessa fatturazione di operazioni imponibili. La sentenza era confermata dal giudice d'appello. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Tecnínvest Sri resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 11 e 13 d.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio lamenta, in particolare, che, a fronte del pacifico tenore dei contratti stipulati dalla contribuente con le varie emittenti radiofonìche, la CTR abbia malamente sussunto la fattispecie in un rapporto non sinallagmatico, assumendo che l'Amministrazione non avesse fornito prove in tal senso.
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