Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08940

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08940
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. avverso il decreto del 23/03/2022 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a., a mezzo del proprio difensore, impugna il decreto in data 23/03/2022 con cui il Tribunale di Caltanissetta -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 46101 in data 11/05/2021- ha parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo proposta avverso il provvedimento in data 20/03/2020 con cui il Giudice delegato rigettava l'istanza di insinuazione di un credito pari a euro 34.564,31. Deduce: 1.1. "La nuova valutazione del Tribunale di Caltanissetta -la limitazione del credito riconosciuto all'esponente- la violazione di legge in riferimento agli artt. 54 e seguenti DLT 159/2011". Il motivo è stato preceduto dalla sintesi della vicenda processuale, che - all'esito della giudizio di rinvio disposto dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione- ha portato all'accoglimento parziale dell'opposizione. Va premesso che l'oggetto del contenzioso è un contratto di locazione finanziaria stipulato tra l'odierna ricorrente (MPS) e la

MARFINCO

957 s.r.l. (oggetto di confisca). E' pacifico che -all'indomani dell'apposizione del vincolo sui beni -ai sensi dell'art. 23 decreto legislativo n. 159 del 2011- il Coadiutore dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità Organizzata, sottoscriveva un atto di transazione con la quale la Marfinco 957 s.r.l. -a saldo e stralcio- si impegnava a restituire i canoni della locazione finanziaria. «[...] Il Tribunale -scrive la difesa- ha espressamente riconosciuto che l'ANBSC è intervenuta nel contratto di leasing (integrato dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti) sia definendo la situazione debitoria pregressa, sia con espresso impegno al regolare saldo delle successive scadenze dei canoni. Altrettanto pacifico è il fatto che, al contrario, i successivi canoni non siano stati versati dalla procedura. Tuttavia, il Giudice del merito ha ritenuto di limitare le proprie valutazioni alle somme successive all'accordo transattivo, ma precedenti la definitività della confisca (10 aprile 2018), valutando la propria incompetenza a deliberare sulle somme ulteriori giacché "il credito prededucibile, per essere tale, deve essere maturato nel corso della procedura, la quale ha termine una volta intervenuta la pronuncia definitiva di confisca e, quindi, la devoluzione dei beni allo Stato"». Secondo la società ricorrente il provvedimento incorre in violazione di legge, perché non considera che l'intero credito era prededucibile in ragione del subingresso dell'Amministrazione nel contratto di locazione finanziaria, con l'impegno di restituire le somme residue, così diventando essa stessa parte contrattuale, in funzione e in costanza della procedura. 1.2. "I canoni scaduti in epoca successiva alla transazione - la violazione di legge in riferimento agli artt. 54 e seguenti DLT 159/2011". Il secondo motivo è strettamente connesso al primo e con esso si spiega che la domanda di ammissione al passivo doveva essere qualificata -quanto meno- come domanda di insinuazione tardiva, in quanto la necessità di proporla era sorta in conseguenza dell'inadempimento dell'Amministrazione, rispetto al contratto da essa stipulato, che collocava la società al di fuori della concorrenza nello stato passivo. Viene, dunque, indicato l'importo dei canoni scaduti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Bisogna anzitutto evidenziare come il Tribunale abbia qualificato la vicenda in esame riconoscendo che nel caso in esame l'Amministrazione era subentrata nel contratto a prestazione continuata o periodica stipulata dal prevenuto. Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato: «alla luce delle superiori circostanze fattuali -incontestate e, comunque, documentalmente provate- non può negarsi in dubbio che sia in ragione della emessa autorizzazione alla sub-locazione degli immobili concessi in locazione finanziaria sia, comunque, per facta concludentia, la procedura sia subentrata nella posizione della società in sequestro nel contratto di leasing -mai sciolto- e, in relazione al medesimo, si sia determinata a proseguire il negozio, poi definendo i rapporti debitori con la stipula di un accordo con il quale si mettevano a tacere le pregresse pretese creditorie, impegnandosi all'adempimento delle rate successive». Sulla base di tale rilievo, i giudici del merito hanno ritenuto -quindi- che dovesse trovare applicazione l'art. 56 decreto legislativo n. 159 del 2011, così ritenendo la prededucibilità delle somme dovute dall'Amministrazione fino alla definitività della confisca, in data 10/04/2018. 1.2. La qualificazione operata dal Tribunale non è contestata dalla società ricorrente che -tuttavia- si duole della esclusione dalla prededucibilità delle rate in scadenza in data successiva alla definitività della confisca. Secondo la società ricorrente, il subentro nel contratto importa che tutte le somme per esso dovute devono essere pagate in prededuzione e non soltanto le rate scadute prima della definitività della confisca. Aggiunge -in ciò richiamando l'art. 61 del decreto legislativo n. 159 del 2011- che nel caso di specie il credito è sorto in occasione e in funzione della procedura, così configurandosi un'ulteriore ragione legittimante il pagamento in prededuzione.

1.3. Le doglianze della ricorrente sono fondate. Va osservato che il credito complessivamente vantato dall'odierna ricorrente trova un unico titolo e un'unica fonte giuridica, jLtier il contratto con cui l'Amministrazione è subentrata nel contratto di locazione finanziaria. A fronte di tale unica fonte del credito, il tribunale ha operato una sorta di dicotomia, riconoscendo la prededucibilità di una parte soltanto delle somme dovute ed escludendo dalla prededuzione ela restante parte. L'elemento discriminante è stato individuato in un elemento che prescinde dalla volontà delle parti che hanno stipulato il contratto di subingresso, ossia la definitività della confisca. Va osservato, però, che l'attuale assetto normativo non prevede una siffatta distinzione e la conseguente limitazione degli importi complessivamente dovuti in ragione di un contratto in cui l'Amministrazione sia subentrata nella posizione del prevenuto. A tale proposito, già la sentenza rescindente aveva precisato che: «l'art. 56 del d. Igs. n. 159 del 2011, che ricalca testualmente l'art. 72 della legge fallimentare, prevede che se, come nel caso di specie, al momento della esecuzione del sequestro (19.2.2013) un contratto relativo all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito, l'esecuzione di esso "rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. [...]. L'art. 74 I.fall., nel testo applicabile ratione temporis, successivo alle riforme apportategli con i decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 precisa che "se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati". Il quadro normativo di riferimento si completa con l'art. 72 quater della legge fallimentare, secondo cui al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72, di cui si è detto». Come si evince dalla piana lettura delle norme di riferimento, il legislatore non ha posto alcuna norma di limitazione al pagamento degli importi dovuti in ragione di un contratto cui l'Amministrazione abbia deciso di subentrare, là dove - anzi e al contrario- la lettera della norma converge nel senso che il loro pagamento deve essere "integrale". Proprio il riferimento all'obbligo di adempimento integrale -senza alcuna limitazione quanto all'eventuale sopraggiunta definitività della procedura di confisca- importa che ogni adempimento parziale (non integrale) configura una violazione della legge. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale per nuovo esame alla luce di quanto evidenziato.

P.Q.M.

Annulla con rinvio il provvedimento impugnato al Tribunale di Ca