Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2019, n. 17835
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Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo esso natura ordinatoria e non decisoria, in quanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale maturazione "medio tempore" di incompatibili diritti di terzi.
Sul provvedimento
Testo completo
17 835/20 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Fallimento - derelizione di beni - Presidente FRANCESCO A. GENOVESE art. 104-ter I.f. - reclamo ex art. 26 - GUIDO FEDERICO ricorso straordinario - Consigliere inammissibilità Consigliere Rel. FRANCESCO TERRUSI - Ud. 04/06/2019 P A PI Consigliere Cron. 17835 ROBERTO AMATORE Consigliere R.G.N. 2460/2018 SENTENZA c.veo.l. sul ricorso 2460/2018 proposto da: CO.RSEA Consorzio Rifiuti Speciali e Assimilabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Ripetta n.70, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G D, Vianello Alessio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Fallimento Co.rsea Consorzio Rifiuti Speciali e Assimilabili, in persona del curatore fallimentare dott. N D B, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni n.55, presso lo studio dell'avvocato 4811 2 B C, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS che si riporta alle osservazioni scritte già depositate, e chiede l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Achille Borelli, con delega orale avv. Vianello, che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Francesco D'Angelo, con delega, che ha chiesto il rigetto.
Fatti di causa
Il giudice delegato al fallimento di Co.rsea - Consorzio rifiuti speciali e assimilabili (d'ora in poi, breviter, consorzio) ha autorizzato il curatore, ai - sensi dell'art. 104-ter, ottavo comma, legge fall., non essendo stato possibile costituire il comitato dei creditori, alla derelizione di un compendio aziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti, posto nel comune di Sarcedo. Il consorzio, per quanto qui rileva, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. Il tribunale di Vicenza ha rigettato il reclamo, in sintesi confermando la ricorrenza dei presupposti di manifesta non convenienza dell'attività liquidatoria, considerati i costi medi di gestione ordinaria della discarica a fronte dell'ammontare dell'attivo, e considerato che a seguito della procedura competitiva nessuna offerta, o anche solo manifestazione di interesse, era pervenuta per l'acquisizione dei beni. Il consorzio propone adesso ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il curatore del fallimento ha replicato con controricorso. 2 Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Il procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta. Ragioni della decisione I.