Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2019, n. 24068
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In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione.
È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti nei casi previsti dall'art. 113 l.fall., trattandosi di provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Sul provvedimento
Testo completo
24068-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO - Primo Presidente f.f. - VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - ANTONIO MANNA Ud. 18/06/2019 - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE -Rel. Consigliere PU R.G.N. 24762/2015 - Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI Ron 24068 Rep. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - FABRIZIA GRRI - Consigliere - A GUSTI - Consigliere - - Consigliere - A C - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24762-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, anche in luogo delle disciolte Gestioni Commissariali per l'emergenza socio-economico ambientale nelle lagune di Grado e Marano e per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, 340 19 nonché, per quanto possa occorrere, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-ricorrenti-
contro
SNIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato STEFANO AMBROSINI, che la rappresenta e difende;
LA CROCE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO FABIANI e PAOLO MELI;
- controricorrenti -
avverso il decreto ex art. 26 L.F. del TRIBUNALE di MILANO (r.g. 2/2010), depositato il 18/09/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., e che pronunciando sullo stesso, cassi il provvedimento impugnato e rinvii al giudice di prime cure;
uditi gli avvocati Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello Stato, Paolo Meli, Massimo Fabiani e Stefano Ambrosini.
FATTI DI CAUSA
1. Il Commissario straordinario della Snia s.p.a., in amministrazione - straordinaria (d'ora in avanti, anche solo Snia o A.S.), depositò, in data 18 novembre 2014, un piano di riparto parziale tra i creditori ammessi al concorso avverso il quale la Presidenza del Consiglio dei Ric. 2015 n. 24762 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze proposero un reclamo, che il giudice delegato accolse ordinando l'accantonamento di tutte le somme appostate nel piano.
1.1. Gli enti reclamanti avevano contestato la possibilità di procedere al riparto, in quanto sarebbero stati titolari di un credito di natura prededucibile conseguente ai danni da disastro ambientale a loro cagionato dall'attività industriale (nel settore chimico) svolta dalla società debitrice nei siti di Torviscosa (UD), Brescia e Colleferro (FR), stimato pari a circa 3,439 miliardi di euro - che era destinato ad - essere pagato in via preferenziale. 1.2.-Il giudice delegato, perciò, ritenne che fosse necessario un accantonamento integrale dell'attivo liquidato, in vista dell'accertamento dei pretesi crediti prededucibili, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo, pendente.
2. Tuttavia, un creditore concorrente, il dr L C, avverso il decreto di accantonamento delle somme dato dal giudice delegato propose reclamo, che venne accolto dal Tribunale, il quale affermò che, tenendo conto della risultanze dello stato passivo, non poteva tenersi in considerazione il credito vantato dalle Amministrazioni (escluso dal concorso e dunque senza titolo idoneo a fondare una pronuncia interinale di accantonamento), non potendosi includere i crediti degli opponenti allo stato passivo tra quelli di cui all'art. 110, comma quarto, l.fall., posto che la norma si riferirebbe esclusivamente ai crediti già inclusi nel piano di riparto, anche se contestati.
2.1. Anche l'art. 113, comma secondo, l.fall. non poteva essere invocato, poiché la nozione di debito prededucibile ivi contemplata si riferirebbe a poste non contestate o almeno già ammesse al passivo, sebbene non in via definitiva;
perciò, in mancanza di una giustificazione dell'accantonamento, il tribunale dichiarò l'esecutività Ric. 2015 n. 24762 sez. SU - ud. 18-06-2019 -3- del progetto di ripartizione depositato dal commissario. 3.- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
3.1. Ad esso hanno resistito, con controricorso, il creditore concorrente e la stessa procedura della Snia, in amministrazione straordinaria, con il suo commissario. * 4.- Con ordinanza interlocutoria del 13 aprile 2018, n. 9250, la Prima sezione civile di questa Corte, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
4.1. L'ordinanza interlocutoria ha premesso l'illustrazione dei motivi del ricorso.
4.1.1. Con il primo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 110, 36 e 26 l.fall., avendo il tribunale erroneamente ritenuto legittimato al reclamo avanti a sé un creditore, ammesso allo stato passivo, che però non aveva impugnato il piano di riparto avanti al giudice delegato, stante il rinvio operato dall'art. 110 l.fall, all'art. 36 della stessa legge, il quale ultimo contempla quali contraddittori - in quel tipo di giudizio. solo il curatore (qui il commissario - straordinario) e il reclamante (nella specie, le Amministrazioni pubbliche) e senza che, per questa via, possa trovare applicazione l'art.26 1. fallimentare. 4.1.2.- Con il successivo, le amministrazioni contestano che, in sede di reclamo, rientrasse tra i poteri del tribunale decidere su posizioni soggettive diverse da quelle del reclamante L C, posto che gli altri creditori avrebbero fatto acquiescenza alla declaratoria di inammissibilità del rispettivo intervento pronunciata dal giudice delegato, violandosi altresì l'art. 112 cod. proc. civ. per la rimozione officiosa della sospensione del riparto. Ric. 2015 n. 24762 sez. SU - ud. 18-06-2019 -4- 4.1.3. Il terzo motivo denuncia un vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., avendo il giudice di merito ammesso la legittimazione delle amministrazioni al reclamo, ma negato loro l'accantonamento, deferendo al commissario straordinario ogni decisione modificativa del piano di riparto. 4.1.4.- Il quarto, censura il decreto laddove ha fatto leva sull'esclusione del credito dallo stato passivo, quanto alle Amministrazioni, non applicabilità per statuire sulla dell'accantonamento, che invece conseguiva dal fatto che la contestazione aveva riguardato tutti gli altri creditori considerati nel piano di riparto e che, invece, sarebbero stati da posporre a quelli pubblici, dunque “contestati” ai sensi dell'art. 110, comma quarto, I.fall., ovvero valutandosi per il medesimo effetto l'accantonamento previsto per i debiti prededucibili dall'art. 113, comma secondo, I. fallimentare.
4.2. L'ordinanza interlocutoria osserva quindi che sul tema della ricorribilità, avanti alla Corte di cassazione, della decisione assunta dal giudice di merito sulle impugnative endoconcorsuali al piano di riparto, ha registrato talune pronunce negative la cui ratio decidendi si impernia sulla considerazione secondo cui le somme sottratte alla ripartizione non vengono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca), o attribuite ad altri, ma soltanto rinviate, con la distribuzione sulla base del piano di riparto finale, sicché la relativa statuizione avrebbe carattere meramente ordinatorio. 4.2.1.- Sarebbe esplicitamente teorizzato, cioè, il fatto che la negazione dell'assegnazione monetaria non equivale ad un diniego assoluto e definitivo del pagamento, posto che la quota di riparto sarebbe sostituita dall'accantonamento, secondo un provvedimento di "mera gestione", e il pagamento al creditore soltanto differito, ma non escluso, così che ben potrebbe predicarsi la non ricorribilità in Ric. 2015 n. 24762 sez. SU - ud. 18-06-2019 -5- Cassazione, non avendo il decreto del tribunale i requisiti della decisorietà e della definitività. 4.3.- Evidenzia poi il collegio che la giurisprudenza richiamata avrebbe avuto modo di formarsi su fattispecie in cui l'accantonamento era stato positivamente disposto con riguardo a crediti ammessi al passivo, tant'è che alcune pronunce non avrebbero mancato di porre in evidenza che ogni altra decisione, assunta dal giudice del riparto, in ordine al riconoscimento attraverso l'ordine di pagamento - dei crediti in prededuzione, assumerebbe portata diversa, così che il ricorso straordinario per cassazione sarebbe, invece, ammissibile avverso il medesimo decreto, nella parte in cui si riconosce l'esistenza di spese in prededuzione (a norma dell'art. 111, comma primo, n. 1), I.fall.), disponendone altresì il pagamento, pur in presenza di contestazioni, atteso che per tale profilo il provvedimento - assumerebbe carattere decisorio, riducendo l'entità delle somme attribuibili ai creditori ammessi e così incidendo sulle loro pretese. 4.4.- Orbene, nel caso all'esame, le Pubbliche Amministrazioni ricorrenti sostengono che, dalla duplice qualità da loro posseduta - quella di creditori insinuati, per il credito in prededuzione, e di opponenti, avverso il provvedimento che ha respinto la domanda di partecipazione al concorso - discenderebbe il proprio titolo per esigere un accantonamento delle relative somme, ovvero la temporanea non distribuzione di altre, conseguenti alla liquidazione