Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2009, n. 6542
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica, l'esenzione prevista dall'art. 4 del d.l. n. 250 del 1995 (conv. nella legge n. 349 del 1995), riguarda la sola energia elettrica utilizzata nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, nonché nelle lavorazioni che danno luogo a fusione di metalli (lavorazioni siderurgiche e fonderie) e non anche a quella utilizzata in funzione di riscaldamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'esenzione per i processi industriali di "grafitazione" che, utilizzano l'energia elettrica come materia prima per disaggregare il carbone, non essendo tali procedimenti riconducibili alla fattispecie prevista dalla norma citata, ed essendo esclusa la possibilità di un'interpretazione analogica delle disposizioni in tema di esenzioni tributarie).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7355/2008 proposto da:
GRAFTECH SPA, già UC SPA, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MISTURA RAFFAELE, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso il decreto n. 86/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l'08/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2009 dal Consigliere Dott. SOTGIU SIMONETTA;
udito per il ricorrente l'Avvocato VALENZA, che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il resistente l'Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la revoca del ricorso con rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Graftech s.p.a. (già UC s.p.a.) propone istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, del Decreto n. 86 del 2008, di questa Corte, depositato in data 8.1.2008 nella causa R.G. n. 22069/95 promossa dalla Graftech s.p.a. contro l'Amministrazione Finanziaria e nel contempo chiede la cassazione, sulla base di tre motivi, della sentenza n. 2642/04 pronunciata fra le parti dalla Corte d'Appello di Napoli il 13 luglio 2004 e depositata il 1^ settembre 2004, che aveva dichiarato dovuta dalla contribuente l'addizionale sul consumo di energia elettrica à sensi del D.L. n. 250 del 1995, art. 4, come convertito), perché l'attività industriale scolta dalla stessa non rientrava fra le ipotesi di esenzione previste da tale decreto.
L'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso per revocazione del Decreto n. 86 del 2008 la ricorrente sostiene che le istanze di condono da lei presentate, in relazione ad accertamento relativi agli anni 1986 e 1987 si riferivano a ricorso di cui al R. G. 11996/91 avverso sentenza della CTR della Campania 18 maggio 2000, dichiarato estinto da questa Corte con ordinanza 6199/2007, mentre nessuna istanza era stata inoltrata in ordine al procedimento svoltosi avanti al giudice ordinario, di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 2642/04, impugnata per cassazione.
Premesso, in ordine alla proponibilità dell'istanza di revocazione avverso decreto di estinzione del giudizio emesso à sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, che anche tale provvedimento, alla pari
delle ordinanze rese dalla Corte di Cassazione in Camera di consiglio, à sensi dell'art. 375 c.p.c., è assoggettabile al rimedio della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., previsto per le sentenze della Corte, trattandosi in tutti i casi di provvedimenti idonei definire il giudizio, e purché la revocazione sia circoscritta all'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, (cfr. Cass. S.U. 24170/2004), e ritenuto pertanto ammissibile il gravame li motivo dedotto appare fondato.
In effetti la "comunicazione della regolarità della definizione della lite" da parte dell'Avvocatura dello Stato, posta a base del Decreto n. 86 del 2008, di cui si chiede la revocazione, si riferisce, quanto al numero e alla data, alla sentenza n. 2642 del 13/7/04, ma la indica come emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli in relazione ad "1105 Avv. Accert. Mod. 76/A", mentre la menzionata sentenza n. 2642 del 2004 risulta pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli non in relazione ad un avviso di accertamento impugnato, ma ad un diniego di rimborso, richiesto dalla Società Graftech. S.p.a.;
la quale ha in effetti allegato al proprio ricorso l'ordinanza di estinzione di questa Corte n. 6199/07, a seguito di ricorso avverso la sentenza della CTR della Campania n. 179/01/00 depositata il 18/5/2000 riferita a tale accertamento in ordine a tributi richiesti per il 1986 e il 1987, estranei alla presente controversia.
Il ricorso per revocazione va pertanto accolto, dandosi risposta positivo al relativo quesito ritualmente proposto, pronunciandosi la revocazione del Decreto n. 86 del 1980, di questa Corte. Operata la fase rescindente, si può dunque passare alla fase rescissoria della pronuncia che ne consegue, poiché, una volta accertata la sussistenza dell'errore, con conseguente annullamento della pronunzia che ne era affetta, questa Corte deve rinnovare il giudizio di legittimità sulla originaria domanda di cassazione, à sensi dell'art. 402 c.p., comma 1, arrendendo in esame il ricorso originariamente proposto, che la Graftech ha peraltro riproposto unitamente al ricorso per revocazione, integrandolo con la formulazione di quesiti.
Col primo motivo del ricorso per cassazione la ricorrente adduce violazione del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4 conv. nella L. 8 agosto 1995, n. 349 nonché degli artt. 12 e 14 Preleggi, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4 conv. nella L. 27 novembre 1989, n.384, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6 conv. nella L. 27 gennaio 1989, n. 20 per avere la sentenza impugnata, con motivazione