Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 5725

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 5725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5725
Data del deposito : 23 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

I ) E A D 4 7 S . A O n S T R 7 A S 8 T T 9 O S 1 I P A o G M z EPUBBLICA ITALIANA I r R ' E a T L R m L L 6 I A A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D D I e g , N E g CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O e T G L Oggetto L N O 3 L E 1 . SEPARAZIONE PERSONALE 05725 /04 t S O r A E TRA CONIUGI B A SEZIONE D ( Composta dagli Ill.mi Si R.G.N. 21683/01 - Presidente Dott. A CO Consigliere Dott. U R PO Cron.11163 Dott. D P Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. G M Ud. 18/11/03 Dott. A C Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B M, elettivamente indomiciliata RA

LUNGOTEVERE FLAMINIO

60, l'avvocato presso RUGGERO LONGO, che la erappresenta difende unitamente all'avvocato G D P, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro P M; - intimato avverso la sentenza n. 226/01 della Corte d'Appello di 2003 TRIESTE, depositata il 14/05/01; 2770 udita la relazione della causa svolta nella pubblica + 1 udienza del 18/11/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO B M il 13.1.1992 chiese al Tribunale di Pordenone che fosse pronunziata la separazione da Pa- ronuzzi Massimo, acon addebito a lui causa della sua infedeltà, le fossero affidati i due figli nati dal ma- trimonio, di anni 12 e 9, e fosse posto a suo carico l'assegno di mantenimento di L. 3.000.000, di cui L. 1.400.000 in proprio favore e la differenza in favore dei minori. Il convenuto si oppose alla domanda di addebito, ma aderì a quella di separazione;
fece presente di avere altri due figli naturali e di disporre di un reddito di L.

5.500.000 mensili;
si rimise al giudice quanto alla Much determinazione dell'assegno ai figli e dichiarò di es- sere disposto a versare alla moglie solo l'assegno ali- mentare. Il Presidente del tribunale affidò i figli alla ma- dre, assegnò la casa coniugale al marito e pose a suo carico un assegno omnicomprensivo di L.

1.500.0000 men- sili;
assegno poi elevato dal giudice istruttore a L. 2 2.100.000, di cui 600.000 per la moglie;
oltre ad un contributo del 50% per spese mediche e scolastiche dei figli, con rivalutazione dall'1.1.1993. Il tribunale con sentenza 10.5.2000 dichiarò la se- parazione con addebito al marito;
fissò a suo carico l'assegno di L. 2.000.000, di cui L. 400.0000 per la moglie, oltre al concorso nelle spese mediche e scola- stiche dei figli. La sentenza fu appellata dalla B, che lamentò sia la esigua misura dell'assegno, sia la mancata asse- gnazione a lei della casa coniugale, assumendo, contra- riamente a quanto sostenuto dalla impugnata sentenza, di averne fatto richiesta. Il Paronuzzi resistette e propose appello inciden- tale, con riferimento all'addebito. La Corte di Appello di Trieste con sentenza 14.5.2001 ha accolto in parte la impugnazione principa- le e determinato l'assegno in L. 2.400.000, di cui L. 800.000 per la moglie, avendo accertato che le disponi- हु bilità del marito erano state pari, negli anni 1997 1999, a L. 8 milioni netti al mese e che altro reddito aveva ritratto dall'investimento del prezzo della casa coniugale che aveva venduto. Ha respinto l'appello incidentale. Propone ricorso per cassazione con tre motivi Bil- 3 lone Milena;
non ha svolto difese la controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione dell'art. 112 c.p.c.. Deduce di avere con il terzo motivo di appello lamentato la compensazione del- le spese processuali, pur a fronte della pronunzia di separazione con addebito al marito e della sua resi- stenza a corrispondere un assegno adeguato, e che la corte di appello nulla aveva disposto a riguardo. Con il secondo analoga denunzia propone con riferi- mento alla mancata pronunzia, sulla richiesta che l'assegno avesse decorrenza dalla domanda e la rivalu- tazione monetaria dall'anno successivo, in luogo della decorrenza per l'uno fissata dal tribunale al giorno del deposito della sentenza e per l'altra all'anno suc- cessivo ad esso;
nonché sulla richiesta di pagamento del 100% delle spese mediche e scolastiche dei figli. Con il terzo motivo la B denunzia la omessa, Uny insufficiente e contraddittoria motivazione, con ri- guardo alla determinazione dell'assegno in proprio fa- vore. Addebita alla corte di merito di averlo fissato in misura esigua, pur considerando che essa deve prov- vedere agli oneri di locazione della casa di abitazio- ne, comprese le spese condominiali, e al 50% delle spe- se mediche e scolastiche dei figli, mentre il marito 4 casa ritraendo aveva venduto la coniugale successivo reddito e disponendo dall'investimento un del reddito mensile da lavoro subordinato di otto mi- lioni di lire. essere accolto, fondati Il ricorso a merita di essendo tutti i motivi attraverso i quali si articola, il cui esame può essere compiuto in modo congiunto, per la unitarietà della censura, che suppone sostanzialmen- in ordine alle richieste for- te carenze motivazionali mulate con riguardo all'assegno in proprio favore, alla sua decorrenza, alla decorrenza della rivalutazione mo- e scolastiche dei figli, netaria, alle spese mediche alla compensazione delle spese processuali, su cui la ricorrente aveva chiesto che la corte di merito pronun- ziasse in difformità rispetto a quanto deciso dal primo giudice. Rileva la sentenza impugnata, sin dall'epigrafe, laddove riporta le conclusioni delle parti, che B Milena, appellante, aveva chiesto che l'assegno di man- tenimento fosse determinato in L 3.000.000 mensili,di हु cui L.

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