Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/12/2021, n. 38752
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
l. n. 137/2020, la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T G, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata a margine del ricorso (p. 2), dall'Avv. A M del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo l'impugnante dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Manara n. 5 in Milano;egvt, t'2, I O 1c_ ovvt eavou'V", r(CS.-S 1[ a_ Coi-Te ot ov LO ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma - controricorrente - avverso la sentenza n. 3649, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 20.5.2014, e pubblicata il 4.7.2014;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere P D M;la Corte osserva: Fatti di causa 1. Prendendo le mosse da Processo Verbale di Costatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza il 21.12.2011, l'Agenzia delle Entrate contestava a G T, mediante l'avviso di accertamento n. T9D013C05257/2012, notificato il 19.10.2012, l'inadempimento agli obblighi di legge previsti in materia di dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 1, commi 1 ss., del D.Lgs. n. 471 del 1997. In sostanza l'Amministrazione finanziaria contestava all'odierno ricorrente, ai fini Irpef e per l'importo dichiarato di 3.079,00 Euro, oltre accessori, l'omessa dichiarazione di capitali ed attività finanziarie detenute all'estero nell'anno 2007, e la conseguente evasione fiscale. Analoghi atti impositivi erano notificati al contribuente in relazione ad anni d'imposta diversi, ed anche in riferimento alla violazione degli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale, e tutti erano separatamente impugnati da G T. La Guardia di Finanza, pacificamente, aveva dato inizio alle proprie verifiche grazie a documentazione ed informazioni provenienti dall'Autorità Fiscale francese, ed acquisite utilizzando i canali di collaborazione informativa internazionale, come disciplinati dalla Direttiva 11/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977, nonché dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989, poi ratificata con legge n. 20 del 1992. In conseguenza la Guardia di Finanza aveva acquisito la scheda cliente n. 50488 ET, recante codice profilo cliente n. 012561115, relativa ad un rapporto d'investimento intrattenuto presso la Banca britannica HSBC, sede di Ginevra, intestato all'odierno ricorrente ed a suo fratello, da cui emergeva che T G aveva detenuto all'estero, anche nell'anno in contestazione, capitali ed attività finanziarie che non aveva provveduto a dichiarare, incorrendo nella violazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997. In particolare, dalla scheda emergeva che il 31 dicembre 2006 il cliente disponeva di giacenze pari ad Euro 390.708,91, con giacenza finale al febbraio 2007, ultima data riportata, pari ad Euro 388.131,31. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano contestando, tra l'altro, il difetto di prova circa la regolare acquisizione della documentazione posta a fondamento della contestazione operata nei suoi confronti, e comunque affermando l'inutilizzabilità della stessa, anche perché "anonima". La CTP reputava fondate le censure proposte dal contribuente ed annullava l'avviso di accertamento impugnato. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, l'Amministrazione finanziaria proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, invocando la legittimità dell'acquisizione della scheda cliente relativa all'odierno ricorrente, e la sua piena utilizzabilità nel giudizio tributario. La CTR valutava fondate le difese proposte dall'Agenzia delle Entrate e, riformando la decisione adottata dai giudici di primo grado, respingeva il ricorso del contribuente, riaffermando la piena validità ed efficacia dell'avviso di accertamento in contestazione. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, G T, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Tutti i ricorsi avverso accertamenti tributari fondati sul ricordato PVC della Guardia di Finanza del 21.12.2011, proposti da T G e rinvenuti iscritti sul ruolo della Cassazione, sono stati fissati per la trattazione nella medesima udienza, accogliendo la richiesta proposta dal contribuente. T G ha pure depositato memoria, ed il P.M. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, mediante le quali chiede rigettarsi il ricorso introdotto dal contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta il vizio di motivazione e la nullità della sentenza adottata, in cui è incorso il giudice dell'appello per aver omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla riferibilità al ricorrente della scheda cliente posta a fondamento dell'accertamento fiscale (ric., p. 8), nonché alla sua natura di dichiarazione anonima, e comunque per aver adottato la CTR una motivazione meramente apparente in proposito. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura il vizio di motivazione e la nullità della sentenza pronunciata, in cui è incorsa la CTR per aver omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla provenienza del documento "scheda cliente' o 'fiche' dalla c.d. 'lista F" (ric., p. 20 s.), e comunque per aver adottato il giudice dell'appello una motivazione meramente apparente al riguardo. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell'art. 2697 cod. civ., e dell'art. 115 cod. proc. civ., "con riferimento ai principi che regolano l'onere della prova e il principio di non contestazione in merito alla prova della provenienza del documento dalla 'scheda cliente' o 'fiche' dalla c.d. 'lista F" (ric., p. 22). 4. Mediante il quarto mezzo d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 e ss, cod. civ., degli artt. 113, 115 e 116, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2727 segg. cod. civ., dell'art. 12, comma 2, DI n. 78 del 2009, e degli artt. 24 Cost. e 6, I. n. 212 del 2000, posti a presidio del diritto di difesa, in cui è incorsa l'impugnata CTR per aver errato nell'applicazione delle norme che presidiano le modalità di acquisizione della prova e la ripartizione dell'onere della prova tra le parti, in considerazione della "natura di dichiarazione anonima della 'scheda cliente' o 'fiche" (ric., p. 23). 5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 31 bis, 32, 33 e 42, del Dpr n. 600 del 1973, dell'art. 52 del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt. 6 e 7 della I. n. 212 del 2000, e 2697 e ss., cod. civ., ed ancora 113, 115 e 116, cod. proc. civ., e art. 12, comma 2, DI. N. 78 del 2009 e 111 Cost., "con riferimento ai principi che regolano l'inutilizzabilità di prove illecite o, comunque, acquisite illegittimamente" (ric., p. 29).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi