Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/2019, n. 21318

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/2019, n. 21318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21318
Data del deposito : 12 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 10496-2016 proposto da: G G, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati F V, TIZIANA LARATTA;

- ricorrente -

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. già ALITALIACOMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo , studio dell'avvocato E M, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 722/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 828/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F V;
udito l'Avvocato V C per delega verbale Avvocato E M.

Fatti di causa

1. G G adiva il giudice del lavoro chiedendo, previo eventuale accertamento dell'illegittimità dell'inquadramento professionale nella qualifica di dirigente, dichiararsi, anche ai sensi dell'art. 902 cod. nav., la illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati con Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (divenuta in seguito Compagnia Aerea Italiana s.p.a.) in relazione al periodo 5.7.2010/31.10.2010 e al periodo 15.12.2010/15.10.2011 (con proroga di quest'ultimo sino al 30.9.2012) e, per l'effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società datrice (da ora CAI s.p.a.) con condanna di quest'ultima alla riammissione in servizio e alla corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma5 , Legge 4/11/2010 n. 183. 2. La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado con statuizione confermata in seconde cure. 2.1_ Per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ribadito la decadenza dall'impugnazione del primo contratto ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010 cit., la legittimità dell'inquadramento professionale del G, comandante di aeromobile, quale dirigente, prevista dal contratto collettivo aziendale, la insussistenza della lamentata violazione dell'art. 902 cod. nav. per la ritenuta applicabilità della disciplina dettata per il contratto a termine dal d. Igs n. 368/2001 che definisce per i dirigenti un regime in deroga in ragione della specialità del rapporto, la infondatezza delle censure relative alla mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, ulteriormente evidenziando che erano inammissibili le deduzioni attinenti a vizi riferiti al documento per i profili non dedotti con il ricorso di primo grado e che, comunque, tale documento doveva ritenersi di data antecedente alla stipulazione del contratto.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G G sulla base di quattro motivi;
la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Legge n. 183/2010 cit. censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato la decadenza dall'impugnazione del termine apposto al primo dei contratti in controversia.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, d. Igs. 6/9/2001 n. 368, dell'art. 2095 cod. civ. e del contratto collettivo CAI per i comandanti. Censura la sentenza impugnata per avere, sul presupposto della correttezza dell'inquadramento del G quale dirigente, affermata l'applicabilità del disposto dell'art. 10, comma 4, d. Igs. n. 368/2001 cit. in relazione al secondo contratto. Assume la natura meramente formale della qualifica dirigenziale attribuita ai comandanti di aeromobili dal contratto collettivo aziendale il quale si era limitato ad un mero riconoscimento formale della detta qualifica, riconoscimento che prescindeva dalle caratteristiche delle mansioni proprie del ruolo di comandante le quali, pur essendo altamente specifiche, non implicavano quell'ampiezza di poteri e quell'autonomia decisionale tale da influenzare la vita dell'azienda, propri delle funzioni direttive;
in questa prospettiva evidenzia come il contratto collettivo richiamato non conteneva alcun declaratoria professionale, non instaurava alcun collegamento tra mansioni e qualifica ma si limitava ad affermare, come un assunto, che i comandanti, per il solo fatto di rivestire tale ruolo, dovessero essere considerati dirigenti. Secondo parte ricorrente, quindi, la Corte di merito aveva male applicato i principi giurisprudenziali in tema di rilevanza della contrattazione collettiva ai fini dell'attribuzione delle qualifiche non tenendo conto che le disposizioni contrattuali in questione non erano voci rappresentative delle parti sociali di settore;
il contratto CAI, infatti, era stato sottoscritto unicamente da organizzazioni sindacali Confederali che rappresentavano meno del 10% dei comandanti;
la disciplina sul contratto a termine era inderogabile e non poteva ammettersi che la sola attribuzione nominalistica della qualifica dirigenziale potesse comportare la disapplicazione delle norme di tutela del lavoratore.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 902 cod. nav. nonché omessa motivazione e conseguente nullità della sentenza. Premesso di avere impugnato il contratto stipulato in data 15.12.2010 per contrasto con l'art. 902 cod. nav., che secondo la consolidata interpretazione dell'art. 1 del codice della navigazione le norme di quest'ultimo si applicano in via principale e quelle di diritto comune solo in via sussidiaria, argomenta che in tema di contratto a termine nel settore della navigazione, esclusa l'applicabilità degli artt. 1 e 2 d. Igs n. 368/2001 ed abrogato l'art. 2097 cod. civ., la norma regolatrice è costituita dall'art. 902 cod. nav., destinata a prevalere, per il suo carattere di specialità, rispetto a quelle generali. Tale norma è stata costantemente interpretata nel senso di una preferenza per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato restando la possibilità di stipula dei contratti a termine condizionata da caratteristiche di specialità del rapporto non integrate dalla qualifica dirigenziale. In questa prospettiva si duole che la Corte di merito non avesse specificamente affrontato la questione limitandosi ad affermare la esistenza di un regime in deroga connesso alla qualifica dirigenziale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi