Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/07/2004, n. 13231
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
Oxoid S.p.A. (già Unipath S.P.A., già Prince Matchabelli S.P.A.), in persona del procuratore Dott.ssa L B (giusta delibera CdA dell'8 maggio 2000), elettivamente domiciliata in Roma via delle Botteghe Oscure 4, presso l'avv. C L, che unitamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppa L del Foro di Milano de dell'avv. M G DI TRINO la rappresenta e difende per delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 18^, n. 311/18/01, del 9 luglio 2001, depositata il 23 ottobre 2001, notificata il 10 novembre 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2004 dal Relatore Cons. Dr. R B;
Uditi l'avv. G per l'Avvocatura Generale dello Stato e l'avv. Lucisano per la società controricorrente e ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENT DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 9 settembre 1993 la società Unipath S.P.A., ora Oxoid S.P.A., impugnava innanzi alla commissione Tributaria di Primo Grado di Milano il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso presentata dalla medesima società il 26 novembre 1990 relativamente al credito di imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi per Vanno 1977 (Mod. 760/78). La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, la quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza, con atto notificato l'8 gennaio 2002, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per Cassazione con unico motivo, che illustrano anche con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la società contribuente con controricorso notificato il 15 febbraio 2002, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, deve essere rilevata la improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c.. Infatti, poiché il ricorso è stato notificato il giorno) gennaio 2002 (un martedì), al deposito del medesimo nella cancelleria della Corte di Cassazione avrebbe dovuto provvedersi, come impone l'art. 369, comma 1, c.p.c., entro il termine del 28 gennaio 2002 (un
lunedì). L'Amministrazione ricorrente, invece, servendosi per provvedere al deposito del ricorso del servizio postale, ha spedito il plico contenente il ricorso il giorno 29 gennaio 2002 (un martedì), come si rileva dal timbro postale apposto sulla busta, cioè quando il termine previsto dalla richiamata norma del codice di rito era già scaduto.
Pertanto il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile. Al fine di poter procedere all'esame del ricorso incidentale occorre verificare che lo stesso possegga i requisiti di tempestività, cioè che sia stato notificato entro il termine previsto per l'impugnazione dall'art. 25, comma 2, o dall'art. 327, comma l, c.p.c.. Nel caso di specie la sentenza da impugnare risulta essere stata notificata il 10 novembre 2001 su istanza della società Oxoid S.P.A., quindi il termine per l'impugnazione - anche da parte del notificante, attesa la comunanza del termine "ad entrambe le parti, per effetto del compimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria individuata dall'art. 326, comma 1, c.p.c., nella notificazione della sentenza" (Cass. n. 10952/2002;cfr. anche Cass. n. 191/2001;n. 8241/2000) - dovrebbe essere quello breve di sessanta
giorni dalla notifica.
Tuttavia, la notifica della sentenza, come si evince dalla relativa "relata", è stata eseguita nei confronti della "Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 (nelle funzioni della soppressa Sezione Staccata di Milano della D.R.E. della Lombardia), sito in Milano, via Ugo Bassi 4". Si tratta quindi di una notifica inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza, ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, secondo l'interpretazione autentica disposta dall'art. 21, comma 1, L. n. 133/1999, che impone, al fine della decorrenza del termine breve di
cui all'art. 325 c.p.c., l'esecuzione della notifica celle sentenze delle commissioni tributarie regionali presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, comma 2, R.D. n. 1661/1933 e successive modificazioni
Il ricorso incidentale, quindi, in quanto notificato il 15 febbraio 2002, entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (la sentenza è stata depositata il 23 ottobre 2001), è da ritenersi ammissibile e ai può procederne all'esame.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 79 e 80, D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo erronea la decisione del giudice di merito che ha compensato le spese del giudizio "trattandosi di controversia iniziata sotto il vecchio rito del contenzioso tributario che non prevedeva la rifusione delle spese del giudizio". Il motivo è inammissibile e infondato. Da un lato, infatti, la società ricorrente non dimostra in cosa sia consistita la violazione e falsa applicazione della normativa indicata nel motivo di ricorso incidentale, sicché quest'ultimo sembra risolversi in una lagnanza del tutto generica;dall'altro, il giudice tributario ha fatto riferimento alla circostanza che il giudizio sia iniziato quando vigeva il vecchio rito che escludeva la condanna alla spese, non al fine di disapplicare la nuova normativa volendo far prevalere quella previgente, bensì al solo fine di motivare la propria decisione, assumendo quella circostanza a "giusto motivo" per la disposta compensazione.
Tale decisione, che nel caso di specie appare peraltro sorretta da adeguata motivazione, è insindacabile in questa sede di legittimità, perché in tema di sindacato sul regolamento delle spese nel processo il giudice di legittimità "deve soltanto evitare che sia violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi" (Cass. n. 10009/2003;n. 10308/2003): tale potere "non esige specifica motivazione" e "può essere esercitato anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa" (cfr. oltre le sentenze già citate, Cass. n. n. 79/1995 n. 5275/1996;n. 5007/1997;n. 4997/1998).
Pertanto il ricorso incidentale deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.