Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/01/2020, n. 00735
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ORDINANZA sul ricorso 9617/2016 proposto da: Di P C, L T E e L T G, nella loro qualità di eredi di L T S (deceduto), B A, B N, elettivamente domiciliati in Roma V. Boezio 14, presso lo studio dell'avvocato M L, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato E T, in forza di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - nonchè contro Fruitgrowing Equipment & Service s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini, 73 presso lo studio dell'avvocato A D n(94, ìh T-v 2(3,1 e Vecchio<4 .rappresenta 0 e difetui {dell'avvocato C E M, in forza di procura speciale reri «W. k e e_ -controricorrente avverso la sentenza n. 1535/2015 della CORTE di CATANIA, depositata il 12/10/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 7/10/1998 la Z Fruitgrowing Equipment s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone B C, B P, R B, A B, N B, G L T, S L T, A L T, quale erede di G L T, G C, R L T, M L T, G L T, quali eredi anch'essi di G L T, A B e S L M, assumendo di essere licenziataria esclusiva per l'Europa e il bacino del Mediterraneo del brevetto per invenzione di nuova varietà vegetale n.1021 NV Red Globe, relativo a una qualità di vite, ottenuto dall'Università della California. L'attrice ha sostenuto che le aziende agricole dei convenuti nel territorio di Mazzarone avevano piantato viti della varietà predetta in violazione della privativa, come accertato all'esito di procedimento cautelare per descrizione, sequestro e inibitoria, ha chiesto la convalida dei provvedimenti cautelari, l'accertamento della contraffazione, la fissazione di congrue penali, la distruzione delle piante detenute dai convenuti e la pubblicazione della sentenza.Alcuni convenuti sono rimasti contumaci e cioè G C, R L T, M L T, G L T, quali eredi di G L T, A B e S L M. Si sono invece costituiti i convenuti R B, A B, N B, G L T, S L T, A L T, quale erede di G L T, contestando ammissibilità e fondatezza delle domande di parte attrice, instando per la sospensione del processo ex art.295 cod.proc.civ. ed eccependo la mancanza di titolarità del brevetto di cui hanno comunque chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità. In subordine, i convenuti hanno addotto la responsabilità del Ministero dell'Industria, Artigianato e Commercio, di cui hanno chiesto e ottenuto la chiamata in causa, in ragione dell'affidamento in loro ingenerato per effetto delle certificazioni di decadenza del brevetto della varietà vegetale Red Globe adottate in data 24/2 e 15/5/1997 ma successivamente revocate. Nelle more del processo in sede di reclamo sono stati revocati i provvedimenti di sequestro e inibitoria. Si è costituito tardivamente il Ministero dell'Industria, Artigianato e Commercio, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello catanese e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. Con sentenza non definitiva del 16/11/2003 il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio e una serie di eccezioni processuali, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento della qualità di licenziataria in capo alla società attrice. Interposta riserva d'appello da parte del Ministero e dei convenuti, il processo è stato interrotto per il decesso di G L T e solo limitatamente a costui e quindi riassunto. Con sentenza definitiva del 16/10/2008 il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio;ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti fra attrice e i convenuti C e P, a spese compensate;ha rigettato ogni domanda dell'attrice verso i convenuti B e B con favore di spese;ha inibito agli altri convenuti la coltivazione della varietà Red Globe, stabilendo una penale per le future violazioni e li ha condannati alla rifusione delle spese processuali;ha rigettato tutte le altre domande dell'attrice e le domande riconvenzionali dei convenuti. 2. Avverso le predette sentenze hanno proposto appello A L T, E L T, S L T, F L T, G L T, C D P (tutti e sei quali eredi di G L T), E L T, C d P e G L T (tutti e tre quali eredi di S L T), A L T,G C, R L T, M L T, G L T (tutti e cinque quali eredi di G L T), nonché A B e N B, a cui ha resistito l'appellata Z, dando atto della modifica della propria denominazione sociale in Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l. ed eccependo l'incompetenza della Corte di appello di Catania in favore della Corte di appello di Catania - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale. Si è costituito anche il Ministero dello Sviluppo Economico rilevando che non era stata appellata la sentenza di primo grado in punto rigetto della domanda di manleva e chiedendo la conferma di quanto statuito con favore di spese. La Corte di appello di Catania, con sentenza parziale e non definitiva n.699 del 5/4/2013, ha rigettato definitivamente l'appello proposto dagli appellanti avvero la sentenza non definitiva del 10/11/2003 del Tribunale di Caltagirone, a spese compensate fra gli eredi di G L T e il Ministero dello Sviluppo Economico, e, non definitivamente decidendo, ha rigettato i motivi di appello indicati in motivazione, disponendo la prosecuzione del giudizio.Con successiva sentenza definitiva del 12/10/2015 la Corte di appello di Catania ha rigettato definitivamente l'appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese in favore della società appellata, a spese invece compensate nei rapporti con il Ministero. 3. Avverso le predette sentenze n.699/2013 del 5/4/2013 e n. 1535/2015 del 12/10/2015, non notificate, con atto notificato il 12/4/2016 hanno proposto ricorso per cassazione E L T, Concettina Di Pasquale e G L T, quali eredi di S L T, nonché A B e Nunzio Busacca, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 24/5/2016 ha proposto controricorso Fruitgrowing Equipment Services s.r.I., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Con atto notificato il 20/5/2016 ha proposto controricorso il Ministero dello Sviluppo Economico rilevando l'avvenuta formazione del giudicato nei suoi confronti e chiedendo dichiararsi la sua estraneità al giudizio con favore di spese. In data 14/11/2019 si è costituito un nuovo difensore per Fruitgrowing Equipment & Service s.r.I., munito di procura speciale allegata, che ha integrato successivamente la predetta costituzione con successiva comparsa del 22/11/2019, corredata di procura notarile del 19/11/2019. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis cod. proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.81,112 e 116 cod.proc.civ. e agli artt.2717 e 2719 cod.civ.1.1. I ricorrenti sostengono la carenza di legittimazione attiva della società Z Fruitgrowing Equipment per inesistenza del contratto di licenza e/o mancanza di originalità del documento da essa esibito al Notaio;lamentano difetto di prova in ordine alla titolarità di Z Fruitgrowing Equipment della veste di licenziataria esclusiva per l'Europa del brevetto 1021/NV per licenza rilasciata dalla University of California per la varietà vegetale di uva Red Globe;omessa o errata pronuncia in ordine a richieste istruttorie decisive (come l'ordine di esibizione della licenza originale). 1.2. La questione della legittimazione attiva di Z Fruitgrowing Equipment, attuale Fruitgrowing Equipment & Services, era stata risolta dalla sentenza n.699/2013 sulla base della produzione in giudizio di un contratto di licenza in copia conforme all'originale, come attestato dal Notaio Massimo M di Ferrara, che in calce al documento prodotto aveva certificato che tale copia riproduceva esattamente l'originale documento a lui esibito;la Corte di appello ne aveva desunto che a tale copia, certificata conforme, dovesse essere attribuita piena efficacia probatoria. Tale affermazione sarebbe viziata perché non era stato prodotto nessun «contratto in copia conforme all'originale» ma solo una copia conforme di altra copia di contratto di incerta qualificazione giuridica;era la conformità a tale documento che era stata attestata dal Notaio M e non quella all'asserito originale contratto concluso fra Z e University of California;non vi era poi alcuna prova che il documento esibito al Notaio fosse effettivamente l'originale del contratto della cui esistenza era lecito dubitare. 1.3. La ricorrente in subordine eccepisce altresì la mancanza di autorizzazione all'azione a tutela del brevetto prevista dall'art.13 del contratto di licenza da parte della University of California. 1.4. La sentenza 699/2013, parziale e non definitiva, a pagina 18, § 5, ha affrontato il motivo di appello con cui era stata censurata la sentenza definitiva di primo grado, laddove il Tribunale di Caltagirone aveva ritenuto provata la qualità di licenziataria del brevetto per nuove varietà vegetali in capo a Z Fruitgrowing Equipment, respingendo l'eccezione di non conformità all'originale della prodotta fotocopia del contratto di licenza. La Corte territoriale ha dato rilievo al fatto che nel corso del giudizio di primo grado, dopo il disconoscimento della conformità della fotocopia prodotta da parte dell'attrice, era stata depositata una copia notarile, dotata di piena efficacia probatoria ex art.2719 cod.civ., del contratto di licenza di brevetto, corredata dell'attestazione del Notaio Massimo M di Ferrara «che la presente fotocopia riproduce esattamente l'originale documento esibitomi». Ai sensi dell'art.2719 cod.civ., prima parte, le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente. Il Notaio M ha attestato, con efficacia fidefaciente sino a querela di falso, che gli era stato esibito un documento in originale, ossia il contratto di licenza fra University of California e Z Fruitgrowing Equipment e che la fotocopia sulla quale ha apposto l'attestazione ne era la copia fedele. Le argomentazioni dei ricorrenti in contrasto con questa lineare conclusione non possono essere condivise. Non é vero innanzitutto che il Notaio abbia attestato la conformità della copia oggetto di attestazione ad altra copia e non all'originale del contratto concluso fra Z e University of California;l'argomentazione circa l'«incerta qualificazione giuridica» del contratto è del tutto vaga, indeterminata e generica;vi era prova fidefaciente che il documento esibito al Notaio corrispondeva pienamente alla copia prodotta, rispetto al cui contenuto I ricorrenti semmai avrebbero dovuto rivolgere le loro censure.
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