Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2023, n. 09536
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6535/2021R.G. proposto da NUOVA EDILIZIA S.C.,rappresentata e difes a dal l ’ avv . A G , elettivamente domiciliata in Roma, Via Via Crescenzio 42 presso lo stu- dio dell’avv. P P -ricorrente - contro ANNA GIUSEPPA DE DOMINICIS - CARMINE RISPOLI , rappresentat i e difesidall’ avv. F P, elettivamente domiciliati in Roma , Via Li- dia 2, presso lo studio legale Pedone/Vergari -controricorrente - avverso la sentenza n. 100 del la CORTE D ’ APPELLO DI LECCE , deposi- tata il 27/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere Dott. G F;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S, che ha concluso per l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso;lettele memori e del l e parti . F ATTI DI CAUSA 1.La Nuova Edilizia S.c. agiva nei confronti del proprio debitore Car- mine Rpoli e di A G D D (moglie del Rpoli) per la revoca, exart. 2901 cod. civ., del fondo patrimoniale costituito tra i predetti coniugi sull’immobile di loro proprietà;il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1909 del 20/5/2013, dichiarava «inefficace nei confronti della Nuova Edilizia s.c.r.l., limitatamente alla quota di cui Rpoli Car- mine è proprietario dell’immobile …, l’atto per notar F … con cui il predetto convenuto e D D A G hanno costituito un fondo patrimoniale conferendovi il predetto immobile». 2.Passata in giudicato la predetta decisione, la società promuoveva la procedura esecutiva immobiliare n. 1020/2013 R.G. Esec. Imm. del Tribunale di Lecce, assoggettando ad espropriazione la “quota”di pro- prietà del cespite appartenente a Carmine Rpoli, già oggetto dell’azione revocatoria e della succitata pronuncia. 3.All’udienza del 9/3/2015, il giudice dell’esecuzione, richiamando la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013, ordi- nava al creditore di estendere il pignoramento anche nei confronti della De Dominicis, coniuge in comunione legale del Rpoli e, come tale, con- titolare (senza quote) dell’immobile staggito. 4.La Nuova Edilizia procedeva a un nuovo pignoramento, ma dell’in- tero cespite e in danno anche della De Dominicis;questa proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi in ragione della pretesa impignorabilità del bene, in quanto destinato in fondo patrimoniale. 5.Il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione e l’ordinanza veniva confermata dal Collegio in sede di reclamo. 6.Nella seconda fase dell’opposizione, il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2273 dell’1/7/2019, statuiva che il giudizio di merito exart.616 cod. proc. civ. era stato tardivamente introdotto dalla creditrice op- posta (poiché il termine concesso non era stato rispettato eseguendo la «previa iscrizione a ruolo della causa»), la cui iniziativa era reputata inammissibile;nondimeno, il giudice di prime cure ribadiva l’impignora- bilità dell’immobile in comunione legale e costituito in fondo patrimo- niale. 7.Proponeva appello la Nuova Edilizia, che censurava la decisione del Tribunale sia con riguardo alla declaratoria di inammissibilità della causa di cognizione introdotta dalla creditrice, sia in riferimento agli as- sunti di impignorabilità dell’immobile in fondo patrimoniale e di impro- ponibilità dell’azione esecutiva. 8.Con la sentenza n. 100 del 27/1/2021, la Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente l’impugnazione: il riferimento normativo alla «previa iscrizione a ruolo» doveva essere considerato «una infelice espressione di tecnica legislativa» e doveva, invece, ritenersi tempesti- vamente incardinato il giudizio di merito, avendo l’opposta notificato l’atto di citazione entro il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione. 9.Sul merito, il giudice del gravame affermava che «la quota indivisa di proprietà di D D A G … non è pignorabile;il di- vieto è posto dall’art. 170 c.c.», in quanto la domanda di revocatoria del fondo era stata accolta limitatamente alla quota del Rpoli;prendendo atto della dichiarata inefficacia (soltanto) parziale dell’atto di disposi- zione (ormai res iudicata), la Corte territoriale accoglieva l’opposizione, così in sostanza dichiarando illegittimo il pignoramento avente ad og- getto l’intero bene in comunione legale.10. Avverso tale decisione, la Nuova Edilizia S .c. proponeva ri- corso per cassazione, basato su tre motivi;resistevano con controri- corso A G D D e Carmine Rpoli. 11. Per la trattazione della controversia è stata fissata l ’ udienza pubblica del 14/2/2023;il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio –in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato –senza l’intervento del Procura- tore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli inte- ressatiavanzato tempestiva richiesta di discussione orale. 12. Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso. 13. Le parti depositava no memori e ex art. 378 cod. proc. civ. R AGIONI DELLA DECISIONE 1.Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2910 cod. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto che l’inef- ficacia del fondo patrimoniale riguardasse esclusivamente la quota del Rpoli, anziché l’atto dispositivo nel suo complesso;afferma la ricor- rente che la revocatoria del fondo patrimoniale doveva necessariamente spiegare i suoi effetti nei confronti di entrambi i coniugi in comunione legale, in considerazione delle finalità dell’azione ex art. 2901 cod. civ.. 2.Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2901, 2910 e 191 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che, col conferimento del bene in fondo patrimoniale, la comunione legale su tale cespite si era trasformatain comunione semplice, alla stessa stre- gua dei beni per i quali non si stabilisca diversamente nell’atto di costi- tuzione del vincolo;conseguentemente, una volta revocato l’atto dispo- sitivo compiuto sulla quota, doveva reputarsi ammissibile l’aggressione in executivisdella medesima quota. 3.Lecensure – che possono essere esaminate congiuntamente, per- ché tra loro connesse– pongono la questione degli effetti della revoca- toria di un atto dispositivo che sia stata limitata ad una “quota”del bene della comunione legale. Tale questione presuppone l’esame della natura della comunione le- gale e delle modalità con cui dev’essere assoggettato ad esecuzione il bene sottoposto a quel regime patrimoniale. 4.Già la sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 17/3/1988 aveva sottolineato la differenza ontologica tra la comunione legale e quella ordinaria: «Dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote;nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. exart. 2825 cod. civ.) e delimitano il potere di dispo- sizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103);nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidal- mente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. exart. 189, secondo comma). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere ag- grediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194)».
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