Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2017, n. 30589
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Qualora dopo la radiazione dall’albo per effetto di una condanna penale l’avvocato chieda la reiscrizione, il Consiglio dell’ordine deve valutare se l’istante possa ritenersi nuovamente affidabile, avendo riguardo alla gravità del fatto commesso e, soprattutto, al comportamento successivo del richiedente.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda di reiscrizione dovuto alla gravità del commesso reato di bancarotta nonché, principalmente, alla circostanza che l’istante non aveva provveduto a risarcire le parti lese).
Sul provvedimento
Testo completo
305891 17 Disciplinare avvocati REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Reg. G. 105/2017 Cron. 305+9 Composta dagli Ill.mi Signori magistrati : Dott. G - Primo Presidente CANZIO SCHIRO' Presidente Sezione Dott. S UP 4.4.2017 Dott. G AMOROSO - Presidente Sezione C.I. NAPPI Dott. A Consigliere Rel. Consigliere CAMPANILE Dott. P - Dott. U A - Consigliere Dott. Pasquale D'ASCOLA Consigliere Dott. G. L B - Consigliere Dott. M F - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 105/2017 R. G. proposto da: SCALI GNI rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello, n. 23, presso lo studio dell'avv. Simo- netta C
- ricorrente -
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contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
- intimati -
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, depositata in data 22 ottobre 2016;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 4 aprile 2017 dal consigliere dott. P Campanile;
sentito per il ricorrente l'avv. C, munito di delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dott. R F, il quale ha concluso per il rigetto del ri- corso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza, con deliberazione del 9 dicembre 2015, rigettava la domanda di reiscrizione all'Albo de- gli avvocati presentata dal dott. G S, nei cui confronti era stata già disposta, in relazione a una condanna per bancarotta frau- dolenta, la sanzione della radiazione.
2. Con sentenza depositata in data 22 ottobre 2016 il Consiglio Na- zionale Forense ha rigettato il ricorso dello S avverso tale delibe- razione.
3. E' stata rilevata, in primo luogo, l'infondatezza della tesi secondo cui avrebbero dovuto applicarsi le norme, più favorevoli, della previ- gente disciplina dell'ordinamento della professione forense, osservan- dosi che, poiché la domanda di reiscrizione era stata presentata nella vigenza delle disposizioni introdotte con la legge n. 247 del 2012, le stesse dovevano applicarsi al presente procedimento, in applicazione 2 del principio tempus regit actum, non venendo in considerazioni aspetti di natura disciplinare previsti dall'invocato art. 65 della sud- detta legge n. 247, relativo alla disciplina transitoria.
4. E' stato quindi condiviso il rilievo circa la tardiva proposizione della domanda, oltre il termine di un anno dalla cessata esecutività del precedente provvedimento sanzionatorio, previsto dall'art. 62, com- ma 10, della citata I. n. 247 del 2012. 5. E' stato in ogni caso confermato il giudizio circa l'insussistenza di elementi che consentissero di ritenere che fosse stata riacquistata l'affidabilità del richiedente, tenuto conto, da un lato, dell'assenza di riabilitazione in sede penale e del mancato ristoro del pregiudizio sof- ferto dalle parti lese e, dall'altro, dell'obiettiva gravità dell'illecito commesso.
6. Del pari infondato è stato giudicato il motivo concernente la nullità del provvedimento impugnato in conseguenza della mancata audizio- ne del dott. S, dovendosi applicare l'art. 17, comma 12, della I. n. 247 del 2012, secondo cui il richiedente deve essere ascoltato soltan- - ne faccia ri- to quando circostanza nella specie non verificatasi chiesta.
7. Per la cassazione di tale decisione il dott. S propone ricorso, af- fidato ad otto motivi, illustrati da memoria. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha depositato delle no- te di deduzioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve constatarsi che il Consiglio dell'Ordine non ha presentato controricorso, ma soltanto delle "note di deduzioni" ai sensi dell'art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, non più in vigore, 3 né richiamato dalla vigente legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, nel disciplinare, all'art. 36, comma 6, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, indicato in