Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2021, n. 31128

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2021, n. 31128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31128
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente PU SENTENZA sul ricorso 28886-2018 proposto da: DI MUZIO RAFFAELLA, ARCHILEI DANIELE, BONANNI CLAUDIA, CAPRI MARISA, FAZIO ROSSELLA, GARGIULO PATRIZIA, GIUFFRE' SIMONA, IAZZOLINO WALTER ANTONIO, MECUCCI AMERICO, PROCOPIO LAURA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. 2021

MAZZINI

123, presso lo studio dell'avvocato 1698 B S, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

SOGEI - SOCIETA' GENERALE DI INFORMATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

39, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA NEGRI, MARCELLO GIUSTINIANI;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 866/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 4669/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato B S;
udito l'Avvocato E S per delega verbale Avvocato MARCELLO GIUSTINIANI. R. Gen. N. 28886/2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 866/2018, in accoglimento dell'impugnazione della SOGEI S.p.A. ed in riforma della pronuncia del locale Tribunale, respingeva la domanda proposta dagli odierni ricorrenti (formalmente assunti in tempi diversi da differenti datori di lavoro, ma utilizzati sempre quali addetti alla commessa SOGEI) intesa ad accertare la violazione della legge n. 1369/1960 e del d.lgs. n. 276/2003 e ad ottenere la declaratoria di sussistenza tra i ricorrenti e la SOGEI S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente ordine alla società di regolarizzare il rapporto presso i competenti enti previdenziali con inquadramento nel VI livello del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata, ovvero nel diverso livello ritenuto di giustizia.

2. A sostegno delle avanzate pretese i ricorrenti avevano dedotto: - che la SOGEI aveva commesso a COS s.r.l. (poi incorporata in Almaviva Contact S.p.A.) il servizio di help desk telefonico per la risoluzione dei problemi relativi ai software forniti dalla SOGEI al Ministero delle Finanze;
- che il servizio era articolato su tre livelli a seconda della complessità del problema da esaminare, al terzo dei quali' erano preposti solo gli analisti della SOGEI, mentre era sempre quest'ultima a decidere quali operatori dell'appaltatore dovessero essere inseriti nel secondo livello;
- che la SOGEI si era sempre occupata della formazione degli operatori dell'appaltatore;
- che tutta l'attività di help desk era registrata su server della SOGEI ed era visibile ai suoi dipendenti in tempo reale;
- che era stato altresì introdotto il c.d. presidio, ossia una saletta separata nella quale i dipendenti della società allora resistente monitoravano le attività di help desk anche attraverso l'invio delle c.d. "ronde" nella stanza ove lavoravano i ricorrenti;
- che questi ultimi erano stati assegnati al primo livello ovvero al "gruppo specialistico" per decisione dei dipendenti della SOGEI, con assoggettamento alle direttive nonché a determinati orari imposti sempre dalla SOGEI;
- che, in tale contesto, la società appaltatrice si era limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.R. Gen. N. 28886/2018 3. Il Tribunale accoglieva in parte le domande (riconoscendo l'inquadramento nel V livello retributivo), riconoscendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le decorrenze indicate nei ricorsi introduttivi.

4. La Corte d'appello di Roma riteneva fondata l'impugnazione della SOGEI S.p.A.. Rilevava che i lavoratori non avevano dato alcuna prova della tipologia di rapporto di lavoro (subordinato) instaurato con la società appaltatrice, requisito considerato necessario ai fini dell'applicazione tanto della I. n. 1369 del 1960, quanto del d.lgs. n. 267 del 2003, e non avevano mai prodotto i documenti relativi allo stesso (contratti di assunzione, buste paga, estratto contributivo). Evidenziava, inoltre, che i dati di causa, e così i documenti prodotti e gli esiti della prova testimoniale espletata nel corso di giudizio di prime cure, escludevano il superamento dei limiti del contratto di appalto e un'ingerenza del personale dell'impresa committente nella linea gerarchico- organizzativa dell'attività svolta dai lavoratori. Valorizzava la circostanza che non vi era coincidenza tra l'oggetto del servizio appaltato con quello svolto dalla stessa SOGEI nei confronti del MEF. Riteneva che nel servizio di cali center il fattore di organizzazione era irrilevante poiché ciò che importava era la capacità di organizzare la continuità dell'he/p disk, l'efficienza dei tempi di risposta, la capacità di distinguere tra soluzioni 'pronte' e quelle da dirottare al gruppo degli specialisti. Affermava che non era emerso che gli operatori telefonici potessero accedere agli applicativi SOGEI e che non risultava alcuna promiscuità tra personale COS e personale SOGEI. Rilevava che il personale SOGEI interveniva solo quando si trattava di problemi sul sistema e non certo per organizzare o gestire il cali center e la relativa tempistica, attività tutte svolte solo dalla COS, che organizzava i R. Gen. N. 28886/2018 turni e le fasce orarie ai fini della regolarità del servizio e gestiva i rapporti di lavoro quanto alle presenze e alle ferie. Escludeva che il potere di controllo esercitato dal committente avesse esorbitato i limiti derivanti dalla tipologia dei diritti e doveri inerenti al contratto di appalto. Aggiungeva che il rischio d'impresa, anche in relazione ai costi da sostenere per assicurare un continuo ed efficiente servizio di help disk, era ricaduto sull'impresa appaltatrice, mentre la SOGEI (che non possedeva il know how necessario per organizzare il servizio di assistenza telefonica) pagava un corrispettivo non commisurato ai costi complessivi che l'appaltatrice avrebbe sostenuto, ma solo corrispondente al numero di ore di servizio complessivo prestato. Evidenziava che l'oggetto dell'appalto era una attività di assistenza telefonica di tipo elementare ed esecutivo, rispetto alla quale l'elemento preponderante, se non essenziale, era il know how concernente l'organizzazione e nel quale era necessario conoscere come organizzare il servizio per un settore di questo tipo. Rilevava che non erano emersi i contorni di un appalto illecito, difettando in tal senso la prova che l'organizzazione del lavoro fosse gestita dalla SOGEI S.p.A. (committente) in violazione della normativa di settore. In particolare, sottolineava che era del tutto da escludere un'ingerenza del personale dell'impresa committente nella linea gerarchico-organizzativa dell'attività svolta, anche tenuto conto del fatto che i rapporti con l'utilizzatrice del servizio erano limitati allo stretto necessario dell'eventuale smistamento delle interrogazioni ai tecnici e che i poteri di controllo erano rimessi all'impresa appaltatrice, su cui gravava il rischio economico d'impresa.
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