Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2018, n. 18900

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2018, n. 18900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18900
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 475-2011 proposto da: M FANZA EDITORI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato G E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEIPORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 108/2009 della COMM.TRIB.REG. 5_1,2,----depositata 1'11/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. A G

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 6 luglio 2009, depositata il successivo 11 novembre ì4 42!' 2009, la CTR cf-rt211W-tol ha, in parte, riformato la sentenza con la quale la CTP di Milano, in data 21 maggio 2007, aveva accolto, anch'essa parzialmente, il ricorso proposto da Milano Finanza Editore Spa (di seguito Milano Finanza) avverso l'avviso di accertamento n. R1P034P00234 con il quale la Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla predetta società relativamente all'anno di imposta 2002, accertando un maggior imponibile sia ai fini IRPEG che a quelli IRAP che, infine, a quelli IVA, applicando, altresì, a carico della Società una sanzione pecuniaria per la infedele dichiarazione in misura pari all'importo delle imposte in tal modo evase. Premesso che con l'avviso di accertamento la Agenzia delle entrate aveva,- (per quanto ora interessa essendo stati gli altri rilievi definitivamente esclusi ( dai giudici tributari) ripreso a tassazione la somma di euro 575.660,40 che la dichiarante aveva indicato, deducendola dal reddito imponibile, come costo relativo alla gestione della testata editoriale Gentlemen, mentre aveva integrato nell'ambito dei redditi imponibili la somma di euro 340.901,46, da imputarsi ad interessi attivi relativi a rapporti di credito infragruppo, va precisato che con la sentenza del giudice di primo grado era stata esclusa la fondatezza del ricorso presentato dalla Società contribuente sia ,in relazione IL, 5 alla ripresa a tassazione della somma di 575.660,40 non ~frilevati la inerenza del relativo esborso rispetto alla attività dalla predetta società, mentre era stata annullata la avvenuta rettificazione della dichiarazione presentata dalla Milano Finanza quanto alla mancata indicazione degli interessi attivi per la cifra di euro 340.901,46, prodotti dai crediti vantati dalla Milano Finanza nei confronti della società distributrice delle pubblicazioni dalla medesima edite, cioè la Italia Oggi Erinne Srl, sulla base del rilievo che i crediti in questione non}e€io, per loro natura, produttivi di interessi. ^Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso di fronte alla CTR dda > tlaMe.931, Mil2Piof sia V Agenzia delle entrate che, con appello incidentale, la Milano Finanza;
come detto la CTR di Milano, con sentenza del 6 luglio 2009, ha accolto l'appello principale della Agenzia delle entrate relativo alla ripresa a tassazione della somma di euro 340.901,46 a titolo di interessi attivi non contabilizzati, mentre ha rigettato l'appello incidentale della contribuente in relazione alla ripresa a tassazione dei costi relativi alla gestione della testata Gentlemen, confermandone la non inerenza alla attività produttiva svolta dalla ricorrente incidentale. Avverso la sentenza dei giudici del gravame ha interposto ricorso per cassazione la Milano Finanza, rappresentata e difesa come in atti, affidandolo a tre motivi. Con il primo di essi la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75, comma 5, del dPR n. 917 del 1986 e 19 del dPR n. 633 del 1972, nonché dei principi più volte espressi dalla Corte di giustizia della Unione europea in numerose sue sentenze, in relazione alla negata inerenza alla attività di impresa svolta da Milano Finanza dei costi per l'acquisto di bei e servizi concernenti la testata Gentlemen. La ricorrente rileva che il rigetto del suo ricorso è dovuto al fatto che di fronte ai giudici tributari non è emersa la circostanza che, nel periodo di imposta cui sono stati imputati i costi portati in deduzione, non risultano essere stati realizzati ricavi imponibili attraverso la gestione della predetta testata;
al riguardo la ricorrente( premessa come pacifica la circostanza che dal 2003 la rivista in questione è stata venduta non più associata ad altra pubblicazionel ma in veste autonoma e che i relativi ricavi sono stati fiscalmente imputati a Milano Finanza) rileva come, sulla base della giurisprudenza euro unitaria, sarebbero caratterizzate dalla inerenza anche le spese preparatorie allo svolgimento d$V1( attività imprenditoriale, non potendosi ritenere che il concetto di inerenza presupponga lo svolgimento concreto di un'attività produttiva di reddito;
pensare diversamente comporterebbe l'esistenza di un'arbitraria distinzione fra investimenti effettuati prima dell'effettivo esercizio della impresa ed investimenti effettuati in costanza di esercizio, potendo essere considerati solo questi ultimi inerenti alla attività di impresa e, quindi, deducibili. In particolare/ai fini IVA è stata ritenuta la detraibilità dei costi connessi a tale imposta anche nel caso in cui, a séguito di più approfonditi studi sulla redditività della nuova impresa da iniziare, quest'ultima non abbia mai iniziato ad operare e non abbia, conseguentemente, mai prodotto alcun reddito. Principio quest'ultimo affermato anche dalla giurisprudenza tributaria s 1‘4 ts nazionale, come segnalato dallafticorrente;(conclude, pertanto, sul punto 113- ritungant osservando che la circostanza che i ricavi derivanti dalla vendita della rivista Gentlemen siano affluiti alla Milano Finanza solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in relazione al quale sono stati indicati gli elementi passivi legati alla gestione della predetta rivista non può spezzare il nesso di correlazione( la inerenza appunto) fra detti costi ed i relativi ricavi. Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della sentenza della CTR tp31301) in ordine ad un punto controverso della questione. La contraddittorietà sarebbe nel fatto che la sentenza in questione da una parte esclude il requisito della inerenza fra i costi legati alla gestione della rivista Gentlemen e la attività svolta da Milano Finanza ma, successivamente, riconosce che nel novembre del 2002 Milano Finanza ha rilevato la proprietà della testata;
infatti, posto che la gestione di una rivista è attività imprenditoriale, è contraddittorio riconoscere che la titolarità di tale attività era in capo a Milano Finanza e poi negare che i costi ad essa connessi non siano inerenti a tale attività;
ha precisato la ricorrente che secondo la giurisprudenza euro unitaria una volta rilevata la strumentalità del bene acquisito alla attività di impresa il meccanismo della deduzione dei costi sarebbe automatico. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, avendo la CTR fatto mal governo degli artt. 1282 e 1714 cod. civ., in relazione alla maturazione degli interessi moratori, e del principio di non contestazione. Quanto al primo profilo della censura rileva la ricorrente che il fondamento logico della sentenza impugnata è che il credito vantato dalla Milano Finanza nei confronti della Società distributrice Italia Oggi Erinne Srl fosse automaticamente produttivo di interessi, dovendo ad esso applicarsi l'art. 1282 cod. civ. in forza del quale il credito liquido ed esigibile di somma di danaro è di per sé fruttifero degli interessi;
ad avviso della ricorrente però il giudice tributario regionale avrebbe omesso di considerare che la fonte del 9 en non, credito vantato da Milano Finanza è pacificamente/ e.--Geftteon contestato dalla Agenzia delle Entrate, un rapporto di mandato, nella specie a riscuotere, per suo conto il prezzo dei giornali ceduti;
la norma che disciplina siffatto rapporto è, però, l'art. 1714 cod. civ. in forza del quale gli interessi sulla somme riscosse dal mandatario sono dovutg solo dopo che sia scaduto il termine entro il quale tali somme debbono essere rimesse al mandante. La sottrazione pertanto di tali crediti alla presunzione di fruttuosità esclude la doverosità del computo di tali interessi fra i redditi imponibili in mancanza della prova della loro dovutezza, rendendo pertanto ingiustificata la loro ripresa a reddito. Resiste con controricorso la Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato. Con atto del 22 giugno 2017 la difesa della ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale, illustrando ulteriormente le dedotte censure avverso la sentenza della CTR 4ijo , è stata, altresì, rilevata la illegittimità sopravvenuta - a seguito della entrata in vigore dell'art. 15 del dlgs n. 158 del 2015 che ha modificato gli artt. 1, comma 2, e 5, comma 4, del dlgs n. 471 del 1997 - della determinazione delle sanzioni irrogate a carico di Milano Finanza, il cui importo, per effetto della ricordate sopravvenienza normativa, appare, secondo il rilievo di parte ricorrente, non essere più in linea con i criteri legislativi per la sua determinazione.
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