Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2018, n. 18900

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2018, n. 18900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18900
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 475-2011 proposto da: M FANZA EDITORI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato G E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEIPORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 108/2009 della COMM.TRIB.REG. 5_1,2,----depositata 1'11/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. A G

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 6 luglio 2009, depositata il successivo 11 novembre ì4 42!' 2009, la CTR cf-rt211W-tol ha, in parte, riformato la sentenza con la quale la CTP di Milano, in data 21 maggio 2007, aveva accolto, anch'essa parzialmente, il ricorso proposto da Milano Finanza Editore Spa (di seguito Milano Finanza) avverso l'avviso di accertamento n. R1P034P00234 con il quale la Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla predetta società relativamente all'anno di imposta 2002, accertando un maggior imponibile sia ai fini IRPEG che a quelli IRAP che, infine, a quelli IVA, applicando, altresì, a carico della Società una sanzione pecuniaria per la infedele dichiarazione in misura pari all'importo delle imposte in tal modo evase. Premesso che con l'avviso di accertamento la Agenzia delle entrate aveva,- (per quanto ora interessa essendo stati gli altri rilievi definitivamente esclusi ( dai giudici tributari) ripreso a tassazione la somma di euro 575.660,40 che la dichiarante aveva indicato, deducendola dal reddito imponibile, come costo relativo alla gestione della testata editoriale Gentlemen, mentre aveva integrato nell'ambito dei redditi imponibili la somma di euro 340.901,46, da imputarsi ad interessi attivi relativi a rapporti di credito infragruppo, va precisato che con la sentenza del giudice di primo grado era stata esclusa la fondatezza del ricorso presentato dalla Società contribuente sia ,in relazione IL, 5 alla ripresa a tassazione della somma di 575.660,40 non ~frilevati la inerenza del relativo esborso rispetto alla attività dalla predetta società, mentre era stata annullata la avvenuta rettificazione della dichiarazione presentata dalla Milano Finanza quanto alla mancata indicazione degli interessi attivi per la cifra di euro 340.901,46, prodotti dai crediti vantati dalla Milano Finanza nei confronti della società distributrice delle pubblicazioni dalla medesima edite, cioè la Italia Oggi Erinne Srl, sulla base del rilievo che i crediti in questione non}e€io, per loro natura, produttivi di interessi. ^Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso di fronte alla CTR dda > tlaMe.931, Mil2Piof sia V Agenzia delle entrate che, con appello incidentale, la Milano Finanza;
come detto la CTR di Milano, con sentenza del 6 luglio 2009, ha accolto l'appello principale della Agenzia delle entrate relativo alla ripresa a tassazione della somma di euro 340.901,46 a titolo di interessi attivi non contabilizzati, mentre ha rigettato l'appello incidentale della contribuente in relazione alla ripresa a tassazione dei costi relativi alla gestione della testata Gentlemen, confermandone la non inerenza alla attività produttiva svolta dalla ricorrente incidentale. Avverso la sentenza dei giudici del gravame ha interposto ricorso per cassazione la Milano Finanza, rappresentata e difesa come in atti, affidandolo a tre motivi. Con il primo di essi la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75, comma 5, del dPR n. 917 del 1986 e 19 del dPR n. 633 del 1972, nonché dei principi più volte espressi dalla Corte di giustizia della Unione europea in numerose sue sentenze, in relazione alla negata inerenza alla attività di impresa svolta da Milano Finanza dei costi per l'acquisto di bei e servizi concernenti la testata Gentlemen. La ricorrente rileva che il rigetto del suo ricorso è dovuto al fatto che di fronte ai giudici tributari non è emersa la circostanza che, nel periodo di imposta cui sono stati imputati i costi portati in deduzione, non risultano essere stati realizzati ricavi imponibili attraverso la gestione della predetta testata;
al riguardo la ricorrente( premessa come pacifica la circostanza che dal 2003 la rivista in questione è stata venduta non più associata ad altra pubblicazionel ma in veste autonoma e che i relativi ricavi sono stati fiscalmente imputati a Milano Finanza) rileva come, sulla base della giurisprudenza euro unitaria, sarebbero caratterizzate dalla inerenza anche le spese preparatorie allo svolgimento d$V1( attività imprenditoriale, non potendosi ritenere che il concetto di inerenza presupponga lo svolgimento concreto di un'attività produttiva di reddito;
pensare diversamente comporterebbe l'esistenza di un'arbitraria distinzione fra investimenti effettuati prima dell'effettivo esercizio della impresa ed investimenti effettuati in costanza di esercizio, potendo essere considerati solo questi ultimi inerenti alla attività di impresa e, quindi, deducibili. In particolare/ai fini IVA è stata ritenuta la detraibilità dei costi connessi a tale imposta anche nel caso in cui, a séguito di più approfonditi studi sulla redditività della nuova impresa da iniziare, quest'ultima
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