Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/12/2024, n. 31409

CASS
Ordinanza
6 dicembre 2024
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Ordinanza
6 dicembre 2024

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Se il giudice riqualifica l'eccezione di prescrizione come di decadenza e la accoglie, non incorre nel vizio di ultrapetizione, perché si tratta di eccezioni fondate sugli stessi elementi costitutivi - il decorso del tempo e la mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare - e ha il potere di interpretare le domande e le eccezioni proposte non soltanto in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell'atto processuale, ma anche del suo contenuto complessivo e delle finalità perseguite dalla parte.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/12/2024, n. 31409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31409
Data del deposito : 6 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 29176/2021 Numero sezionale 6236/2024 Numero di raccolta generale 31409/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARTELLA ESATTORIALE Dott. GIACOMO MARIA STALLA -Presidente- Dott. ANGELO MATTEO SOCCI -Consigliere- Dott. UGO CANDIA -Consigliere- Ud. 26/11/2024-CC Dott. FABIO DI PISA -Consigliere- Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29176-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente-

contro

IN NA, rappresentata e difesa dall'Avvocato FILIPPO GIAMPAOLO giusta procura speciale allegata al controricorso e con Numero registro generale 29176/2021 Numero sezionale 6236/2024 Numero di raccolta generale 31409/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenza n. 2759/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 7245/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da AN GI avverso cartella esattoriale per mancato pagamento IRPEF—ILOR 1989—1991. La contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 25, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2969 cod. civ. e dell'art. d.lgs. 13/4/1999 n. 112 cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «rilevato d'ufficio la decadenza dal termine di notifica della cartella, in quanto mai eccepita dalla contribuente» e per avere affermato «l'equivalenza tra la prescrizione e la decadenza, in quanto istituti ontologicamente diversi tra loro».

1.2. La censura va disattesa. 1.3. È opportuno riportare quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale al riguardo:« ... vanno esaminate le

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