Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2022, n. 26938

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2022, n. 26938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26938
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IA AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 21/11/2021 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame;
lette le conclusioni del difensore, avvocato Maurizio Vecchio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli in data 24 settembre 2019, che ha condannato IA AR SC per i delitti di violenza e minaccia a pubblico ufficiale (capo a), lesioni ai danni degli agenti della Polizia Penitenziaria, (capo b), nonché di danneggiamento commesso dai danni delle suppellettili della cella (capoc).

2. L'avvocato Maurizio Vecchio, difensore della SC, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen. Deduce la ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di applicazione della predetta circostanza attenuante, formulata nell'atto di appello, affermando l'irrilevanza della stessa nel complessivo computo della pena e, dunque, la carenza di interesse della parte appellante ad una statuizione sul punto. Ad avviso della Corte di appello, infatti, il riconoscimento della circostanza attenuante non avrebbe potuto modificare il giudizio di equivalenza, già operato rispetto alla ritenuta recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. con le attenuanti generiche ritenute sussistenti. Ad avviso della difesa, invece, sussisterebbe l'attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma dell'art. 366 cod. pen., in quanto l'imputata non avrebbe agito per ottenere una nuova dose di psicofarmaci, ma per

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