Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/06/2023, n. 16010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/06/2023, n. 16010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16010
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25929/2021 R.G. proposto da : IZZI ETTORE, PIOMBO FRANCA, TOZZI LUIGI, GIORGIONE ANTONIO, LONDEI DONATELLA, MACRELLINO CRISTOROFO, MACRELLINO ALFREDO, IZZI ANNA, IZZI LUIGI, IZZI MARIA PIA, IZZI VINCENZO, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA LIMA

7, presso lo studio dell’avvocato C E (CRENNE74D27B519V) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di C ORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 37/2021 depositatoi l 27/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere V P.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 2 della L. n. 89/2001 depositato il 10.12.2020 I E, P F, T L, G A, L D, M C, M A, I A, I L, I M P ed I V chiedevano alla Corte d'Appello di Campobasso l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Campobasso (procedimento n. 55/1987 RG iscritto a ruolo il 15.1.1987, al quale erano stati riuniti i procedimenti n.386/1987, 893/1987, 1161/1987, 1165/1987, 1167/1987, 1168/1987, 1206/1987, 140/1988, 272/1988, 291/1988, 606/1988 e 1105/1988 RG), promosso dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Marina Mercantile nei confronti di diversi proprietari di immobili, ai fini dell'accertamento dell'insistenza dei loro immobili su beni di proprietà del demanio marittimo, e per ottenere la restituzione dei terreni con la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, con contrapposte richieste di usucapione basate sull'assunto che i beni oggetto di causa facessero parte del patrimonio disponibile dello Stato e non del demanio marittimo, giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 543/2009 del 23.9.2009, ed ancora pendente alla data del 10.12.2020 in secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 96/2010 RG iscritto a ruolo il 15.1.2010, al quale erano stati riuniti i procedimenti n.118/2010, 129/2010, 178/2010, 393/2010 e 408/2010 RG). Con decreto n. 81/2021 del 25.2.2021 la Corte d'Appello di Campobasso determinava la durata irragionevole del processo in 23 anni, 8 mesi e 9 giorni ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 600,00 annui per i primi tre anni di ritardo e di €720,00 per ognuno degli anni successivi, per complessivi € 16.920,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento di € 2.135,81 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con ricorso depositato il 22.3.2021 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 67/2021 RG) lamentando l'ingiustificata parificazione della posizione dei ricorrenti, l'errata determinazione dell'irragionevole durata del processo, l'omessa valorizzazione dell'integrale soccombenza dei ricorrenti nei giudizi presupposti, della presenza in tali giudizi di più di 50 parti, in prevalenza rimaste contumaci, e l'omessa considerazione del vantaggio conseguito dai ricorrenti rimasti ad occupare senza titolo i terreni demaniali e chiedendo quindi la revoca del decreto n. 81/2021 del 25.2.2021 della Corte d'Appello di Campobasso ed il ricalcolo al minimo dell'indennizzo dovuto, con vittoria delle spese. Si costituivano nel giudizio così introdotto gli opposti, che sostenevano la correttezza e congruità della liquidazione dell'indennizzo avvenuta, concludendo per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese processuali del giudizio in favore del legale antistatario. La Corte d'Appello di Campobasso col decreto n. 37/2021 del 27.5.2021, impugnato in questa sede, accoglieva parzialmente l'opposizione, ed in riforma dell'opposto decreto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dei seguenti indennizzi con gli interessi legali dalla domanda al saldo: € 2.400,00 ciascuno per G A, I A, L D, M C, M A e P F, € 2.600,00 ciascuno per I L, I M P ed I V, ed €7.800,00 ciascuno per I E e T L, previa rideterminazione dell'irragionevole durata del processo in 9 anni e 5 mesi per il giudizio di primo grado per i soli I E e T L, ed in 4 anni e 6 mesi per il giudizio di secondo grado per tutti i ricorrenti e ritenendo che l'indennizzo spettasse anche a coloro che erano rimasti contumaci nel giudizio presupposto ed anche a coloro che si erano costituiti come eredi delle parti originarie per il tempo in cui si erano costituiti con attribuzione agli eredi di un'unica quota, e dichiarava compensate per metà le spese processuali, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà, determinata in € 3.310,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario. Avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso hanno proposto ricorso principale notificato al Ministero della Giustizia il 14.10.2021 davanti alla Suprema Corte i ricorrenti in epigrafe trascritti facendo valere quattro motivi. Il Ministero della Giustizia in data 19.11.2021 ha affidato all'ufficiale postale per la notifica il controricorso e contestuale ricorso incidentale facendo valere due motivi. Con controricorso al ricorso incidentale notificato il 14.12.2021 gli originari ricorrenti hanno resistito all'avverso ricorso incidentale. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2 comma 1 e 2 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di primo grado di 9 anni e 5 mesi detraendo, oltre ai tre anni previsti dalla legge, dieci anni e tre mesi per rinvii richiesti dalle parti, per interruzioni del processo, per morte del procuratore e delle parti, ed ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di secondo grado di 4 anni e 6 mesi detraendo, oltre ai due anni previsti dalla legge, 4 anni e 6 mesi per rinvii richiesti dalle parti, laddove eventuali rinvii richiesti dalle parti non possono incidere sulla determinazione della ragionevole durata del processo in quanto é sempre dovere del giudice governare il processo e fare in modo che non ecceda i limiti della ragionevole durata, a meno che le richieste di rinvio non siano riconducibili ad intento dilatorio, o a negligenza delle parti, o ad abuso del diritto di difesa, il che nel caso di specie non era stato specificato. Il motivo é infondato e va respinto anzitutto perché la Corte d'Appello nel decreto impugnato ha specificato che i periodi da detrarre dalla durata complessiva del processo di primo grado riportati nel quadro sinottico alle pagine 10, 11 e 12 dell'atto di opposizione del Ministero della Giustizia non sono stati contestati dagli opposti, dovendosi quindi ritenere pacifici e condivisibili, richiamando in tal senso la sentenza n. 12161/2012 della Corte di Cassazione, e che per il giudizio di secondo grado non é stata fatta oggetto di censura la durata non ragionevole determinata in 4 anni e 6 mesi. A ciò va aggiunto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, in quanto se una parte, pur non avendolo richiesto, acconsente al rinvio richiesto da un'altra parte, anziché opporvisi, non può poi dolersene in sede di richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo (vedi in tal senso Cass.
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