Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2021, n. 10736

CASS
Sentenza
3 dicembre 2021
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3 dicembre 2021

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Ai fini della valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione, il ricorso per cassazione ex art. 20, comma 1, legge 10 aprile 1951, n. 287, avverso la sentenza della Corte di appello avente ad oggetto la decisione del tribunale relativa alla formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di procura speciale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2021, n. 10736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10736
Data del deposito : 3 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

10736-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2308/2021 - Presidente - GASTONE ANDREAZZA UP 03/12/2021 ANGELO MATTEO SOCCI - R.G.N. 35774/2021 - Relatore - ALDO ACETO Motivazione Semplificata. GI LO NA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV. CORRADO LIMENTANI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 35774/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. AR AR ricorre, per il tramite dell'Avv. Corrado Limentani, per l'annullamento della sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Brescia che, pronunciando ai sensi dell'art. 20, comma 1, legge n. 287 del 1951, ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui personalmente proposto avverso il decreto del 14/01/2021 del Tribunale di Brescia che, ai sensi dell'art. 19, stessa legge, aveva approvato l'albo dei giudici popolari della Corte di assise di quel distretto.

1.1.Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in conseguenza della omessa notifica al suo procuratore, Avv. Corrado Limentani, dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso.

1.2.Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza in conseguenza dell'errata indicazione, nell'unico avviso a lui notificato, dell'oggetto dell'udienza ("richiesta di restituzione nel termine").

1.3.Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza in quanto pronunciata all'esito di camera di consiglio invece che di pubblica udienza.

2.Il ricorso è inammissibile.

3.Osserva il Collegio:

3.1.ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo, legge n. 287 del 1951, ogni cittadino maggiore di età» può presentare

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