Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/11/2022, n. 34388

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/11/2022, n. 34388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34388
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10022/2022 R.G. proposto da IGS Energia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A G e C M, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 9 presso lo studio di quest'ultimo;
–ricorrente –

contro

Oggetto: sentenza TSAP - derivazione acque pubbliche Comunità Montana Valle Imagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. C K ed E B, con domicilio eletto in Roma, viale XXI aprile, n. 24/26, presso lo studio della prima;
Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G V, K N ed A P, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio di quest'ultimo;
Ponte Giurino Energy srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A D P, con domicilio eletto in Roma, via Merulana n. 99, presso il difensore;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M L T ed A G, con domicilio eletto in Roma, via Monte Fiore n. 22, presso lo studio dell'avv. S G;
UNIACQUE spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A D L, S M e D V, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio di quest'ultimo;
–controricorrenti – Provincia di Bergamo -gestione territorio risorse -intimata - avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche n. 201/21, depositata il 20 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 8 novembre 2022 dal Consigliere E M. Rilevato che: Con la sentenza impugnata il Tribunale Superiore delle acque pubbliche respingeva i ricorsi riuniti proposti da IGS Energia srl (breviter, IGS), rispettivamente, avverso i decreti della Regione Lombardia n. 1909 del 12 marzo 2015 e 7210 del 9 settembre 2015 e relativo disciplinare di concessione n. 3201 in pari data, la determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 930, registrata il 10 giugno 2020, la nota della Provincia di Bergamo reg. 0036401 del 13 luglio 2020, il decreto della Regione Lombardia n. 7210 del 9 settembre 2015;
per l'effetto dichiarava improcedibile il ricorso incidentale di Ponte Giurino Energy srl (breviter, Ponte Giurino). Osservava il TSAP in particolare: -che le impugnative riguardavano i provvedimenti dell'Ente regionale e dell'Ente provinciale, rispettivamente, di concessione di derivazione di acqua potabile in favore della Comunità Montana Valle Imagna (breviter, Comunità Montana) e di derivazione di acque per uso idroelettrico sulla rete di acquedotto della Valle di Imagna derivanti dall'omonimo torrente;
-che la ricorrente principale era a sua volta titolare di concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle medesime acque preventivamente emessa e che lamentava la mancata ammissione al contraddittorio endoprocedimentale sulla successiva istanza di concessione della Comunità Montana;
-che la concessione alla Comunità Montana derivava da istanze risalenti addirittura al 1973 onde soddisfare le esigenze di acqua potabile della popolazione residente, riguardanti il bacino del Torrente Imagna nel suo complesso;
-che la concessione a Ponte Giurino derivava dalla volturazione della concessione alla Comunità Montana ed era però volta all'utilizzo idroelettrico delle acque incanalate nella rete acquedottistica;
-che essendo detto acquedotto posto "a monte" della derivazione concessa alla ricorrente questa non poteva accampare alcuna pretesa al riguardo, in virtù del tenore espresso della concessione in suo favore, dalla quale peraltro derivava anche l'impegno a consentire un deflusso di acqua predeterminato per le esigenze di acqua potabile della Comunità Montana, che rilevava essere stato ritenuto congruo dalla verificazione amministrativa espletata in via istruttoria. Da tali considerazioni il TSAP derivava l'affermazione di inammissibilità, per carenza di interesse, dei ricorsi proposti dal IGS e conseguente improcedibilità del ricorso incidentale di Ponte Giurino. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IGS deducendo un motivo unico. Resistono con controricorsi la Comunità Montana, la Provincia di Bergamo, la Regione Lombardia, Ponte Giurino, Uniacque spa;
Provincia di Bergamo - gestione t erritorio risorse è invece rimasta intimata. IGS ed Uniacque hanno depositato memoria.
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