Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/03/2023, n. 08270

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/03/2023, n. 08270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08270
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2574/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente -

Contro

UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in Roma viale g. Mazzini 11, presso lo studio dell’avvocato G E (SCLGRL62E12H501R) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2762/2015 depositata il 22/06/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IRPEGDINIEGO RIMBORSO

Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Unicredit Spa, del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza di rimborso di crediti di imposta Irpeg, per un controvalore di euro 404.643, risultante dalla dichiarazione Unico ’99 “integrativa”, dell’incorporata Altair Servizi Srl, relativa all’ultima frazione di esercizio ante incorporazione (1°/11/1998-30/06/1999), che era stata presentata a causa dell’omesso riporto, nella dichiarazione da integrare (1°/11/1997-31/10/1998), dei detti crediti Irpeg proveniente dal modello Unico dell’esercizio precedente (1°/11/1996-31/10/1997);

2. la CTP di Milano rigettò il ricorso con sentenza (n. 2205/14) che è stata riformata dalla CTR della Lombardia, la quale ha accolto l’appello della contribuente sul rilievo che essa aveva dimostrato l’esistenza dei crediti di imposta, con la produzione della dichiarazione dei redditi 1°/11/1996-31/10/1997, crediti di imposta per errore non riportati nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta successivo (1°/11/1997-30/10/1998) e che, pertanto, erano stati evidenziati nella dichiarazione “integrativa” presentata nei termini. Con l’ulteriore osservazione che risultava documentato, dal bilancio al 31/10/1998, che il credito di imposta del quale era chiesto il rimborso non era stato utilizzato dalla contribuente (cfr. pag. 6 della sentenza) «né in “compensazione verticale” né in “compensazione orizzontale”;
fatto, questo, […] noncontestato dall’Ente accertatore»;

3. l’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello;
la contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., 36-bis, 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio censura la sentenza impugnata che haaffermato che la contribuente aveva provato l’esistenza dei crediti Irpeg tramite la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi nella quale i crediti erano esposti senza considerare che la dichiarazione, quale atto favorevole al dichiarante, non è prova idonea del fatto dichiarato;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2420, 2697, cod. civ., l’ufficio censura la sentenza impugnata che afferma che il bilancio al 31/10/1998 attestava che il credito vantato non era stato utilizzato dalla contribuente in compensazione, trascurando, da un lato, che il bilancio, quale dichiarazione del contribuente, non è idoneo a provare fatti ad esso favorevoli;
dall’altro, che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se sussistesse la prova che il credito del quale era chiesto il rimborso non fosse stato portato in compensazione fino al momento della decisione in grado di appello;
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