Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/07/2018, n. 18266
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La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, la S.C. ne ha ritenuto applicabile la disciplina, e il conseguente regime prescrizionale decennale, al diritto del preponente, in caso di risoluzione anticipata del contratto d'agenzia, alla restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti all'agente).
Sul provvedimento
Testo completo
T T I R I D E T N E S E - I L L O B 11 LUG 2018 E T N E AULA 'A' S E 18266. 18 - E N O I Z A R T IS G Oggetto E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E T N E S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 23111/2013 Dott. ANTONIO MANNA Presidente Cron.18266 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Rep. Ud. 29/03/2018 Dott. MATILDE LORITO Rel. Consigliere CC Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23111-2013 proposto da: ER OM C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SANPAOLO INVEST SOCIETA' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 2018 tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1364 LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 300/2013 di L'AQUILA, depositata il 411/2012. controricorrente - della CORTE D'APPELLO 15/04/2013 R.G. N. n. r.g. 23111/2013 RILEVATO CHE Con sentenza resa pubblica il 15/4/2013 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva rigettato l'opposizione proposta da OM CE avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della Sanpaolo Invest s.i.m. s.p.a. per l'importo di euro 64.166,52, a titolo di restituzione anticipi provvigionali corrisposti in esecuzione del contratto di agenzia stipulato in data 13/9/2000, non maturati, stante la anticipata risoluzione del rapporto. A fondamento del decisum la Corte distrettuale, per quel che in questa sede interessa, rimarcava come incontroverso fra le parti l'ammontare del credito azionato dalla società il diritto alla restituzione nascente dalla risoluzione del contratto di agenzia soggiacesse al termine di prescrizione decennale, vertendosi in ipotesi di indebito ex art.2033 c.c., e non al termine quinquennale, come sostenuto da parte ricorrente, non essendo assimilabile l'anticipo di provvigione ad un "minimo garantito" con funzione retributiva periodica. Tale costruzione teorica risultava smentita dallo statuto negoziale, che faceva espresso riferimento alla soggezione di detti importi a successivo conguaglio con le provvigioni maturate e maturande, escludendo una possibilità di assimilazione sotto il profilo logico-giuridico di tale anticipazione, ad un emolumento di natura retributiva cui applicare il regime prescrizionale sancito dall'art. 2948 c.c.. Considerato che il recesso anticipato dell'agente non aveva generato alcun diritto a provvigioni, gli anticipi erogati in eccedenza, rimasti privi di causa, costituivano un indebito oggettivo il cui regime prescrizionale non poteva che essere assimilato a quello ordinario decennale. Avverso tale decisione OM CE interpone ricorso per cassazione sostenuto da sei motivi, resistiti con controricorso dalla parte intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c.. Stigmatizza la sentenza impugnata per aver errato nell'individuare il regime prescrizionale applicabile alla fattispecie, tralasciando di considerare che la restituzione degli importi provvigionali anticipati dalla mandante ha carattere periodico, per esser connotata da una cadenza mensile, attraverso un meccanismo di compensazione automatica, ricadendo, di conseguenza, nella sfera di applicabilità delle prescrizioni di cui all'art.2948 n.4 c.c.;
in subordine argomenta in ordine alla applicabilità 1 n. r.g. 23111/2013 del n.5 della citata disposizione codicistica, che prevede la prescrizione quinquennale in relazione alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto. A sostegno dell'assunto, il ricorrente conclusivamente rimarca l'essenza retributiva delle restituzioni relative alle anticipazioni provvigionali, che partecipano della stessa natura delle provvigioni alle quali la Corte di legittimità associa il regime prescrizionale sancito dall'art.2948 c.c.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art.2033 e del l'art.2946 c.c. in relazione all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c.. Si evidenzia l'errore di sussunzione in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nell'ascrivere la fattispecie all'archetipo normativo di cui all'art.2033 c.c.. In tema di anticipazioni provvigionali l'ipotesi di indebito oggettivo può