Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2016, n. 21301

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In considerazione della struttura unica, ancorché bifasica, dei procedimenti nunciatori, le domande possessorie di merito proposte oltre il termine annuale fissato ex artt. 1168 e 1170 c.c. non sono soggette alla decadenza prevista da tali norme, alla duplice condizione che l'interessato, che abbia agito ai sensi degli artt. 1171 o 1172 c.c., abbia tempestivamente chiesto, in quella sede, l'adozione di provvedimenti provvisori e le successive domande possessorie concernano la medesima lesione del possesso trattata con la denuncia di nuova opera o con quella di danno temuto; tanto, ancorché il giudice, nel definire il solo procedimento nunciatorio, manchi di rinviare la causa per il merito possessorio e quest'ultimo costituisca oggetto di un procedimento successivamente introdotto ad iniziativa di chi lamenti lo spoglio o la turbativa del possesso. (Fattispecie successiva alla l.n. 353 del 1990).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2016, n. 21301
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21301
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

0021 301/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ⭑POSSESSO E ISTITUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AFFINI SECONDA SEZIONE CIVILE R.G.N. 21582/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 21391 Rep.а -· Presidente Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere Dott. ELISA PICARONI Ud. 20/07/2016 - PU Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI Rel. Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21582-2012 proposto da: [...], elettivamente FO ANTONINO domiciliato in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA MULARGIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ROSARIO PATTI;
ricorrente 2016 contro 1622 SS ER [...], domiciliata ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO GIUSEPPE TORRISI;
- controricorrente avverso la sentenza n. 885/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 1170 e 1171 c.c. depositato presso il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, il 13 ottobre 1999, TO TI deduceva che ER SO stava modificando, attraverso la realizzazione di una piccola strada, 10 stato dei luoghi ove si trovavano una sorgente naturale ed una "canalizzazione di trasporto" di sua proprietà, con grave danno per le stesse. Chiedeva, quindi, che fosse ordinata 1'immediata sospensione dei lavori in questione e che, in seguito, fosse emesso un provvedimento che vietasse l'esecuzione delle modificazioni dello stato dei luoghi lesive del possesso da lui vantato sul terreno oggetto di causa. Il Tribunale, con ordinanza del 27 marzo 2000, a seguito dell'esperimento tecnicadi consulenza d'ufficio, dichiarava inammissibile la domanda nunciatoria rilevando come il provvedimento di sospensione dei lavori non avrebbe sortito alcun pratico effetto stante l'intervenuta ultimazione degli stessi;
compensava quindi le spese di lite. Con successivo ricorso depositato il 5 ottobre 2000 TO TI chiedeva, con riferimento agli stessi fatti denunciati nel precedente ricorso, ed alla luce del completamento dell'opera posta in atto da 3 controparte, la reintegrazione nel possesso da lui sulla canalizzazionevantato sulla sorgente e summenzionata. Nel contraddittorio con ER SO, che eccepiva la decadenza dell'azione possessoria per il decorso del termine annuale, il nominato Tribunale, sulla scorta delle risultanze peritali, condannava la convenuta alla realizzazione di un "tombino scatolare in cemento armato in modo da consentire il libero accessO alla sorgiva via canale", previa revoca di altra ordinanza, resa il 13 giugno 2003 in corso di causa, con la quale era stata ordinata la realizzazione dello stesso manufatto per molestie nuove e diverse da quelle lamentate col ricorso introduttivo: infatti il 10 maggio 2002, nel corso della fase di merito, l'attore aveva proposto una terza domanda in ragione di nuovi interventi posti in essere da ER SO, egualmente lesivi del proprio possesso sulla sorgente. Con la pronuncia che chiudeva il giudizio avanti a sé il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta rilevando che, avendo TI acquisito conoscenza del fatto lesivo in data 28 settembre 1999 - giorno in cui aveva sporto denuncia per i fatti oggetto di causa presso l'ufficio tecnico di Acicatena assumeva rilievo il fatto che l'azione nunciatoria di cui si è detto era stata proposta in data 13 ottobre 1999. La sentenza era impugnata da ER SO. TO TI si costituiva domandando il rigetto dell'appello e, in via incidentale, l'accertamento quanto al fatto che l'ordinanza del 13 giugno 2003 aveva natura di sentenza ed era passata in giudicato;
riproponeva poi una domanda di risarcimento dei danni per l'intervenuto spoglio su cui era stata omessa la pronuncia. La Corte di appello di Catania definiva il gravame con sentenza depositata il 30 maggio 2012. Il giudice accoglimento dell'appello dell'impugnazione, in inammissibile principale, dichiarava la domanda possessoria, spiegata da TI, osservando come al momento della proposizione di essa fosse decorso il termine annuale di cui agli artt. 1168 e 1170 C.C.. Respingeva poi l'appello incidentale, rilevando come all'ordinanza del 13 giugno 2003 non potesse attribuirsi valore di sentenza;
infine reputava inammissibile la riproposizione della domanda di risarcimento dei danni da lesione possessoria, richiamando il principio per cui il venir meno della ragion d'essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rendeva improponibile la pretesa risarcitoria basata sul medesimo fatto di spoglio. S Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione TO TI: i motivi di impugnazione sono quattro;
ER SO resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso TI lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto con il ricorso del 13 ottobre 1999 era stata proposta anche un'azione di manutenzione, con riferimento alla quale il giudice non aveva assunto alcuna decisione: azione che il ricorrente aveva riproposto sia allorquando aveva introdotto il merito possessorio con il successivo ricorso del 5 ottobre 2000 all'esito del quale, peraltro, la domanda di manutenzione non era stata fatta oggetto di esame - sia in fase di appello. Secondo l'istante l'azione di manutenzione introdotta il 5 ottobre 2000 costituiva una "riassunzione е richiesta di prosecuzione nel merito" che si ricollegava al procedimento nunciatorio il cui atto introduttivo, come detto, conteneva anche la domanda di manutenzione del possesso. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o

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