Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14799

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14799
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14799
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIOCE NADIA DESDEMONA nata a Foggia il 29/09/1959;
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 07/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da N D L (detenuta in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 31 gennaio 2022, con il quale era stato disposto il trattenimento di una missiva indirizzata alla detenuta in ragione del linguaggio criptico utilizzato nella stessa.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza, anzitutto ha rigettato la richiesta di rinvio del procedimento, avanzata dal difensore di fiducia della condannata, ritenendo non documentati i concomitanti impegni professionali che ne impedivano la partecipazione alla udienza in camera di consiglio del 7 giugno 2022. 1.2. Nel respingere il reclamo, il Tribunale ha poi osservato che la missiva in questione era redatta al plurale e firmata da diversi soggetti appartenenti al medesimo gruppo criminale della Lioce e che, inoltre, conteneva un messaggio volto espressamente a ribadire lo spirito con il quale i condannati per lo stesso tipo di reati della reclamante si pongono rispetto alle istituzioni e, di conseguenza, essa doveva intendersi pericolosa per l'ordine pubblico. Quanto poi alla lamentata insufficienza della motivazione del provvedimento reclamato, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse inteso richiamare l'integrale contenuto della missiva, costitiha di poche righe e contenente un passaggio non chiaro e, comunque, allarmante. Al contrario, una motivazione contenente l'esplicito contenuto dei passaggi considerati pericolosi sarebbe stata fonte di rivelazione del messaggio medesimo, mentre una più analitica sarebbe stata costituita da formule vuote e non idonee a parafrasare, senza svelarne il contenuto, quanto rappresentato nella
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