Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2009, n. 15969
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Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, in quanto l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nel richiamare la disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme processuali penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni di merito, restando esclusa l'estensibilità all'intero procedimento disciplinare della normativa del codice di procedura penale, il cui richiamo è espressamente limitato dal legislatore allo svolgimento di specifiche attività, come la discussione dibattimentale e le attività d'indagine. Ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di uno specifico rinvio al codice di procedura penale, è applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l'impugnazione della decisione definitiva.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Primo Presidente f.f. -
Dott. V P - Presidente di Sezione -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. N A - rel. Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D S A, domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 59, presso l'avv. G S, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministro della giustizia;
- intimato -
Contro
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- intimato -
Avverso l'ordinanza n. 33/2009 della Sezioni disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, depositata il 18 marzo 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. A N;
udito il difensore, avv. G, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. N V, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata la Sezioni disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato inammissibile la