Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2022, n. 49122

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2022, n. 49122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49122
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da I M nato a Cosenza il 5/10/1962 avverso l'ordinanza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, V S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. G C, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di M I, avv. G C, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare conseguente al ritardato deposito della motivazione da parte del Tribunale del riesame. Il ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in quanto, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 268818/2016), il termine per il deposito della motivazione deve essere calcolato dalla data della deliberazione in camera di consiglio (nel caso in esame la decisione era stata assunta all'udienza del 14 luglio 2020 con prosecuzione della camera di consiglio al 15 luglio successivo), e non dalla data del deposito del dispositivo, avvenuto il successivo 18 luglio, cosicché alla data di deposito dell'ordinanza (31 agosto 2020) era ormai decorso il termine di quarantacinque giorni indicato del Tribunale. Deduce, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, sulla questione non si è formato alcun giudicato cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Preliminarmente, come rilevato anche nella requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, deve essere corretta la motivazione dell'ordinanza cautelare nella parte in cui ha ritenuto che sulla questione dedotta dal ricorrente si sia formato un giudicato cautelare. Questa Corte, infatti, investita del ricorso immediato presentato dall'indagato avverso la medesima ordinanza del Giudice per le indagini preliminari su cui si è pronunciata anche l'ordinanza impugnata, si è limitata a disporre la sua riqualificazione in appello cautelare (proc. n. 7936/22 RGN), senza, dunque, decidere la questione dedotta dal ricorrente.

3. Nel merito, il motivo è infondato. Secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame - il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva - decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio (tra le tante, Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, Rv. 274177). Si afferma, infatti, che solo con il deposito della decisione la stessa può considerarsi esistente e produttiva di effetti giuridicamente apprezzabili (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131;
Sez. 5 , n. 44153 del 13/06/2018, Rv. 274177;
Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364;
Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016, Marsalone, Rv. 267128;
Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, M, Rv. 267849;
Sez. 5, n. 7652 del 19/12/2016, I, Rv. 269471, Sez. 5, n 7653 del 21/12/2016, Scarantino, Rv. 269472). La data del provvedimento, da cui decorrono gli effetti giuridici, non è, dunque, quella apposta dal magistrato, bensì quella del deposito, attraverso il quale l'ausiliario cui il magistrato affida l'atto, lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento, «sottraendolo alla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha emesso, e conferendo ad esso rilevanza esterna intersoggettiva» (Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, M, Rv. 267849). Va, infatti, considerato che, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 11 legge 47 del 2015, che ha modificato l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., è stato delineato un sistema bifasico che prevede, a pena di inefficacia dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, dapprima un termine per la decisione e poi uno specifico termine per il deposito dell'ordinanza: il primo termine richiede che il dispositivo debba essere depositato entro dieci giorni da quello in cui gli atti sono pervenuti presso la cancelleria del tribunale del riesame, il secondo che la motivazione dell'ordinanza debba essere depositata entro trenta giorni dalla decisione, salvo i casi di motivazione particolarmente complessa, in cui detto termine può essere ampliato fino a quarantacinque giorni. Rispetto a tale sistema, il deposito del dispositivo svolge, dunque, la duplice funzione di verifica del rispetto del termine di dieci giorni e della decorrenza di quello per il deposito della motivazione (Sez. 5, n. 7652 del 19/12/2016, I, Rv. 269471) e ciò anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, tale deposito reca una data successiva rispetto a quella in cui si è tenuta la camera di consiglio nella quale la richiesta di riesame è stata trattata, a meno che il tribunale non dia espressamente atto di avere adottato la decisione in una data antecedente rispetto a quella del deposito del dispositivo, nel qual caso il termine per il deposito della motivazione decorre da tale antecedente data (Sez. 5, n. 38408 del 04/04/2017, Amato, Rv. 271070). Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altro minoritario orientamento secondo il quale il termine di "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo (Sez. 5, n. 54261 del 17/10/2016, Giordano, Rv. 268818;
Sez. 2, n. 4961 del 26/01/2016, Gentile, Rv. 266377). Tale diverso orientamento individua le seguenti due fasi nel meccanismo previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.: 1) il tribunale attesta nel dispositivo che la decisione è avvenuta in una determinata data, riservandosi, eventualmente, di depositare la motivazione nel più ampio termine di 45 giorni;
2) da tale data inizia a decorrere il termine per il deposito della motivazione. Tale orientamento, tuttavia, non considera che solo con il deposito del dispositivo la decisione assunta dal tribunale acquista carattere di ufficialità e di irrevocabilità potendo il collegio utilizzare lo iato temporale tra la data della camera di consiglio e quella del deposito del dispositivo per una ulteriore riflessione sulla decisione adottata. Va, inoltre, aggiunto che come chiarito da Sez. 1, n. 44153 del 2018, richiamata dal difensore a sostegno della propria tesi, il contrasto tra i due orientamenti potrebbe essere solo apparente in quanto le due pronunce del difforme orientamento si riferiscono a casi in cui lo stesso tribunale aveva dato atto che la deliberazione era avvenuta in data anteriore al deposito del dispositivo.
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