Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/2005, n. 14697

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Massime1

La disciplina dell'accertamento con adesione del contribuente introdotta dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che ha esteso l'applicabilità dell'istituto - in precedenza regolato dal d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656 -, segnatamente per non aver più previsto cause ostative discendenti da fatti a rilevanza penale, si applica anche alla rettifica delle "dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994", definibili, in base all'art. 3 del d.l. n. 564 del 1994, con il cd. concordato di massa ("accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"), con conseguente inoperatività delle cause di esclusione o di inammissibilità per fatti a rilevanza penale stabilite dal detto art. 3 del d.l. n. 564 del 1994, attraverso il rinvio al precedente art. 2-bis, abrogato dal d.lgs. n. 218 del 1997 (art. 17) contestualmente all'introduzione della nuova disciplina. Ciò in quanto l'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 218 del 1997, nel prevedere l'applicabilità della nuova disciplina, contenuta nei precedenti commi da 1 a 5, "anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'art. 3" del d.l. n. 564 del 1994, ha inteso riferirsi, secondo l'interpretazione della disposizione seguita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 452 del 1997, "a tutte le pendenze rientranti nell'indicata categoria, a prescindere dal fatto di essere state o meno definite". Una siffatta lettura della disposizione si impone, inoltre, ove si consideri che il d. lgs. n. 218 del 1997 (all'art. 2, comma 3, secondo periodo) ha escluso la punibilità per alcuni reati cui si riferivano le cause ostative fissate dall'art. 2-bis del d.l. n. 564 del 1994, espressamente "con effetto retroattivo", in deroga al principio di ultrattività (nell'iter decisionale che ha condotto all'affermazione del principio che precede, la S.C. ha avuto modo di precisare che, in linea generale - qualora fosse dato di prescindere da eventuali "interferenze" della disciplina sopravvenuta col d.lgs. n. 218 del 1997 -, l'accertamento con adesione regolato dal d.l. n. 564 del 1994, come convertito, anche una volta perfezionato è annullabile d'ufficio qualora successivamente emerga la sussistenza delle previste cause ostative discendenti da fatti a rilevanza penale, dovendosi necessariamente coordinare il criterio della "irrevocabilità", proprio di ogni normativa premiale tributaria, con i principi dell'autotutela, i quali, in relazione agli atti illegittimi o infondati, già fissati nell'art. 68 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, con la sola preclusione del giudicato, trovano esplicita regolamentazione, "anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità", nell'art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994 - e nel derivato d.m. 11 febbraio 1997, n. 37 -, nonché nell'art. 2, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per la definizione ivi prevista esplicitamente precisa che essa non è impugnabile, né integrabile o modificabile dall'ufficio, "salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria, ove sussistano le condizioni ostative" stabilite).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/2005, n. 14697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14697
Data del deposito : 13 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P E - rel. Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T G, in persona della procuratrice R A - atto per notar Notaio M di S del 10 aprile 1996 (rep. n. 29575) -, rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dall'avv.

CASABURI

Gianfranco, col quale elettivamente domicilia in Roma, presso l'avv. Ilaria C, alla via Chiana 35;



- ricorrente -


contro
M DLLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;



- intimato -


avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 29 settembre 1998, depositata col n. 165/46/98 il 10 dicembre 1998.
Nella Pubblica udienza del 9 giugno 2005, udita la relazione della causa, svolta dal Cons. Dott. P;

udito l'avv. C per il ricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

ILLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Gianfranco Tortolani sottoscrisse, il 14 settembre 1995, la proposta dell'Ufficio delle imposte dirette di S, di accertamento con adesione per l'i.r.pe.f. e l'i.lo.r. 1991, provvedendo in pari data al pagamento delle somme dovute al corrispondente titolo;
ma successivamente l'Ufficio, richiamando una informativa della D.I.A. - che aveva segnalato l'utilizzazione da parte del contribuente, nell'esercizio di attività d'impresa legata alla Società Eurochimica, di fatture per operazioni inesistenti -, accertò un maggior reddito, e, con avviso notificato il 29 aprile 1996, recuperò a tassazione le maggiori imposte in lire 48.909.000. 1.1.- Impugnò il contribuente, deducendo l'illegittimità degli interventi dell'Ufficio, successivi alla accettazione della proposta ed al versamento delle somme dovute, nonché la carenza di motivazione della rettifica e, comunque, la mancanza di prove in relazione alle violazioni contestate. Sulla resistenza dell'Ufficio medesimo, la Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso. 1.2.- La Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame del contribuente, incentrato sulla indicata tesi difensiva e sostenuto da argomentazioni ulteriori. 1.3.- Per la cassazione di tale sentenza, il Tortolani ha articolato tre motivi, cui l'Amministrazione finanziaria non ha resistito. 1.4.- All'esito dell'udienza del 6 febbraio 2003, la Sezione tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente, segnalando un duplice contrasto, manifestatosi nella giurisprudenza della sezione stessa: da un lato, in ordine alla possibilità di far valere le cause ostative all'accertamento con adesione una volta che esso si sia perfezionato;
e, dall'altro - con riguardo ad argomento prospettato dal ricorrente in sede di discussione -, in relazione alla portata dell'evoluzione legislativa, con la definitiva esclusione di tali cause.
1.5.- Per la definizione dei segnalati contrasti la causa perviene alle Sezioni unite, con memoria del contribuente ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Le ragioni di censura alla sentenza impugnata sono articolate come segue.
2.1.- Deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art.

2-bis, 2 comma, del d.l. 564/94, e all'art. 405 c.p.p.", il ricorrente censura col primo
motivo la sentenza impugnata, per avere considerato come causa ostativa alla definizione con adesione il semplice avvio delle indagini preliminari, e non - come si richiede invece dal decreto citato - "che sia stata già avviata l'azione penale";
sottolinea come, in applicazione dell'art. 405, comma 1, c.p.p., a tale fine sarebbe invece occorsa, nel caso considerato, la richiesta di rinvio a giudizio, puntualizzando infine come essa rechi la data del 15 novembre 1995, successiva all'adesione del contribuente (del 14 settembre precedente).
2.2.- Col secondo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all'art.

2-bis, 2 comma, del d.l. n. 564/94". Rileva l'errore del giudice a quo, che, da un lato,
ha posto l'accento sulla conoscenza della causa ostativa da parte del contribuente - circostanza non contemplata invece nella norma - e, dall'altro, ha ritenuto di disattendere la circolare 237/E del 7 settembre 1995, che richiede la conoscenza da parte dell'ufficio, comunque anteriormente al "totale pagamento degli importi indicati nella proposta".
2.3.- Deduce ancora, con un terzo motivo, "insufficiente e contraddittoria motivazione, art. 360, n. 5, c.p.c, in relazione all'art.

2-bis, 2 comma, del d.l. n. 564/94", sottolineando l'errore del giudice di merito nell'individuare la informativa di reato in un atto del 12 giugno 1995 (data anteriore a quella dell'adesione), che segna invece il momento della trasmissione dalla D.I.A. alla Procura della Repubblica;
e ribadisce che la data dell'informativa di reato inviata all'Ufficio fiscale è quella del 6 novembre 1995 (successiva, quindi, all'adesione medesima).
2.4.- Deve infine ricordarsi l'argomento, dedotto dal contribuente in sede di discussione - come si segnala nella ordinanza di rimessione - ed illustrato in via gradata nella memoria (sub 2, p. 9 seg.), tratto dall'evoluzione legislativa dell'istituto del concordato per adesione, ed, in special modo, dalla abrogazione dell'art.

2-bis del d.l. 564/1994, intervenuta col D.Lgs. 218/1997.
3.- Il ricorso merita accoglimento.
3.1.- Deve, in premessa, delinearsi il quadro normativo dal quale ha tratto origine il (duplice) contrasto.
3.1.1.- L'art.

2-bis del citato d.l. 564/1994, come convertito dalla legge 564/1994, ha introdotto l'accertamento con adesione (c.d. a regime) per le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Ha, in particolare, stabilito che:
a) "la definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio, è configurabile l'obbligo di denunzia" per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del d.l. 429/1982 - come convertito dalla legge 516/1982 - nonché quando "per
i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale" (comma 2);

b) "la definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione" (comma 4);

c) "l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio" (comma 5);

d) esso, infine, "non rileva ai fini penali ed extratributari" (comma 5 citato).
3.1.2.- Il successivo art. 3 dello stesso decreto, nel disciplinare l'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi (c.d. concordato di massa), dichiara applicabili, "alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994", la "definizione di cui all'art.

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