Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21142
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata pronunciata in data 2 Marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto RO EN colpevole dei reati ascritti e lo aveva condannato alla pena di un mese giorni dieci di reclusione.
2. All'RO era contestati i reati di avere fatto sorgere il pericolo di un naufragio (di cui all'art.450 cod.pen.) e di inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione in concorso in quanto, quale responsabile del natante motopeschereccio "Giulia P.G." rimasto in avaria a sessanta miglia dalle coste libiche violando le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, si era fatto rimorchiare da altro natante, capitanato dal comandante
GENNARO
Michele, per oltre quattrocento miglia fino al porto di Mazzara del Vallo, nonostante le avverse condizioni atmosferiche e la possibilità di usufruire di ripari più agevolmente raggiungibili quali i porti di Malta e di Lampedusa, omettendo di informare le autorità marittime competenti che avrebbero potuto valutare la adozione di ogni misura ritenuta opportuna per il soccorso del natante ivi compreso il rimorchio a mezzo di unità a ciò predisposta, e di chiedere l'autorizzazione al compimento del suddetto rimorchio, sebbene entrambe le imbarcazioni fossero prive della specifica idoneità rilasciata dall'autorità marittima. In tal modo l'RO aveva determinato il pericolo del naufragio del natante laddove la navigazione della imbarcazione rimorchiata si era protratta per oltre tre giorni, in condizioni di mare pessimo e seguendo un tragitto diretto, senza alcuno scalo ai porti sopra indicati.
3. I giudici di merito, nell'evidenziare che la fattispecie incriminatrice di cui all'art.450 cod.pen. si pone come reato di pericolo per il quale il giudice deve verificare, sulla base di elementi concreti, la probabilità di accadimento dell'evento disastroso e nel valorizzare il contenuto delle testimonianze assunte e della stessa dichiarazione di "evento straordinario" predisposta dall'imputato al suo rientro al porto di Mazzara del Vallo, riconoscevano la ricorrenza di tale presupposto, laddove l'avaria si era realizzata ad una distanza di 400 miglia dal porto di provenienza, la traversata era stata compiuta in condizioni di particolare disagio, sia in ragione delle operazioni di rimorchio non autorizzato e mediante imbarcazione che non possedeva i requisiti di idoneità tecnica amministrativa, sia in ragione dei pericoli che le operazioni di rimorchio comportano (il comandante aveva infatti evidenziato che i cavi utilizzati per il rimorchio si erano spezzati in più occasioni), sia in ragione delle condizioni meteo marine pure evidenziate nella dichiarazione dell'RO (mare forza 7/8 e vento a 80 nodi), sia in quanto si era optato per il più lungo e impervio tragitto verso il porto di provenienza piuttosto che utilizzare i più accessibili approdi di Malta e Lampedusa. Hanno altresì evidenziato che profili di responsabilità andavano riconosciuti anche in capo all'ufficiale della imbarcazione rimorchiata, sia perché il rimorchio era intervenuto