Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 10637

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In caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi.

In tema di diritti di privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 10637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10637
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2789/2017 Numero sezionale 1652/2024 Numero di raccolta generale 10637/2024 Data pubblicazione 19/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: BREVETTO UMBERTO L. C. G. SCOTTI Presidente MARCHIO GIULIA IOFRIDA Consigliere Ud.10/04/2024 PU FRANCESCO TERRUSI Consigliere-Rel. ROSARIO CAIAZZO Consigliere MASSIMO FALABELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2789/2017 R.G. proposto da: ACANFORA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato CESARO ERNESTO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAMPONE FRANCESCO ([...]) -ricorrente-

contro

ACANFORA ANTONIO, ACANFORA EMILIA, ACUNZO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. SPALLAZANI 22, presso lo studio dell'avvocato PROTO MASSIMO ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato BOCCHINI ROBERTO ([...]) 1 Numero registro generale 2789/2017 Numero sezionale 1652/2024 Numero di raccolta generale 10637/2024 Data pubblicazione 19/04/2024 -controricorrenti- e

contro

LEGEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI ASTALLI 19 PALAZZO ALTIERI, presso lo studio dell'avvocato CIRELLI MAURIZIO ([...]) rappresentata e difesa dall'avvocato BIANCAMANO GIANLUCA ([...]) -controricorrente- sul ricorso proposto da: LEGEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI ASTALLI 19 PALAZZO ALTIERI, presso lo studio dell'avvocato CIRELLI MAURIZIO ([...]) rappresentata e difesa dall'avvocato BIANCAMANO GIANLUCA ([...]) -ricorrente successivo-

contro

ACANFORA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato CESARO ERNESTO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAMPONE FRANCESCO ([...]) -controricorrente- e

contro

ACANFORA ANTONIO, ACANFORA EMILIA, ACUNZO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. SPALLAZANI 22, presso lo studio dell'avvocato PROTO MASSIMO ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato BOCCHINI ROBERTO ([...]) -controricorrenti- 2 Numero registro generale 2789/2017 Numero sezionale 1652/2024 Numero di raccolta generale 10637/2024 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2466/2016 Data pubblicazione 19/04/2024 depositata il 18/06/2016. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 10 aprile 2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. OV Battista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi gli avvocati Cesaro, Bocchini e Biancamano.

Fatti di causa

Con atto del 16 novembre 2009 la Legea s.r.l. conveniva OV AC dinanzi al tribunale di Napoli onde ottenere, per quanto in effetti ancora rileva, la declaratoria di nullità di alcuni marchi (nazionali e internazionali) registrati dal convenuto e composti dalla denominazione “Legea”, ovvero (in subordine) la decadenza dei marchi medesimi per non uso e, di converso, il diritto di essa attrice alla registrazione, con le domande accessorie di inibitoria e di danni (da liquidarsi in separata sede) e di pubblicazione della sentenza. AC contestava le pretese e chiedeva invece, in riconvenzione, che fosse dichiarata la nullità dei suddetti marchi della Legea s.r.l., depositati qualche giorno prima della notifica della citazione, nonché pronunciata la declaratoria di contraffazione dei marchi medesimi per via dell'uso (da parte della società) non autorizzato, anche in tal caso con le domande connesse di inibitoria, risarcimento del danno, fissazione di penali e pubblicazione della sentenza. L'adito tribunale, integrato il contraddittorio con gli altri componenti della famiglia AC (ON ed IA AC e EL AC), i cui paritari diritti di quota sui marchi erano stati già accertati con altra sentenza (la n. 1430 del 2011) del medesimo tribunale passata in giudicato, e posto che OV AC aveva rinunciato alla pretesa titolarità esclusiva dei ripetuti marchi e proseguito il giudizio nei limiti della legittimazione determinata dalla 3 Numero registro generale 2789/2017 Numero sezionale 1652/2024 Numero di raccolta generale 10637/2024 Data pubblicazione 19/04/2024 titolarità della quota in ¼, rigettava tutte le domande principali e accoglieva parzialmente le riconvenzionali. Specificamente il tribunale, sempre per quanto ancora interessa in questa sede, (i) accertava il diritto dei soli AC alla registrazione del marchio “Legea” in comunione e per quote eguali;
(ii) dichiarava la nullità delle registrazioni del marchio medesimo ottenute dalla società attrice;
(iii) dichiarava legittimo l'uso del marchio da parte della Legea s.r.l. in conformità della volontà dei titolari fino al 31 dicembre 2006 e illegittimo, invece, il susseguente utilizzo, stante il dissenso manifestato dal comunista OV AC;
(iv) provvedeva in consecuzione alle pronunce inibitorie, alle statuizioni economiche e all'ordine di pubblicazione della sentenza. In fase di gravame la corte d'appello di Napoli riformava per questa parte la sentenza di primo grado e, in particolare, accoglieva la tesi della società e degli altri comunisti AC/AC circa il legittimo l'utilizzo del marchio “Legea”, da parte della predetta società, anche nel periodo successivo al 31 dicembre 2006, attesa la volontà espressa in tal senso dalla maggioranza dei titolari del marchio in comunione. Cosicché, accertata una simile condizione, rigettava tutte le pretese con essa in contrasto. Contro la sentenza, depositata il 18 giugno 2016 e non notificata, OV AC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi, illustrati da memoria. Legea s.r.l., da un lato, e gli AC/AC dall'altro, hanno resistito con controricorso e memoria. Contro la stessa sentenza ha proposto ricorso anche la società Legea, deducendo sette motivi. A tale ricorso successivo le altre parti hanno a loro volta replicato con controricorso. Tutti hanno presentato memorie. 4 Numero registro generale 2789/2017 Numero sezionale 1652/2024 Numero di raccolta generale 10637/2024 Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 30749-21, ha Data pubblicazione 19/04/2024 disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE (hinc GU), ai sensi dell'art. 267 del TFUE, su due quesiti: - se le afferenti norme comunitarie (segnatamente, ratione temporis, la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, poi sostituite con identico testo dalla direttiva n. 2015/2436-UE e dal regolamento (UE) 2017/1001), “nel prevedere il diritto di esclusiva in capo al titolare di un marchio della UE e nel contempo anche la possibilità che la titolarità appartenga a più persone pro quota, implichino che la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti invece dell'unanimità dei consensi”;
- se, in questa seconda prospettiva, “in caso di marchi nazionali e comunitari in comunione tra più soggetti, sia conforme ai principi di diritto comunitario un'interpretazione che sancisca l'impossibilità di uno dei contitolari del marchio dato in concessione a terzi con decisione unanime, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, di esercitare unilateralmente il recesso dalla suddetta decisione;
ovvero in alternativa se invece debba considerarsi conforme ai principi comunitari un'interpretazione opposta, che escluda cioè che il contitolare sia vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria, per modo da potersi svincolare da essa con effetto sull'atto di concessione”. Con sentenza 27-4-2023 (causa C-686/21), la GU ha fornito la seguente risposta: “la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e il regolamento (CE) n. 40/94 del 5 Numero registro generale 2789/2017 Numero sezionale 1652/2024 Numero di raccolta generale 10637/2024 Data pubblicazione 19/04/2024 Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che la questione se la concessione di una licenza d'uso, o il recesso dal relativo contratto, di un marchio nazionale o di un marchio dell'Unione europea detenuto in comproprietà richieda una decisione unanime dei contitolari o una decisione adottata a maggioranza di questi ultimi dev'essere risolta in base al diritto nazionale applicabile”. Il procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta. Le parti hanno presentato ulteriori memorie. Ragioni della decisione I. – In ordine al ricorso proposto nell'interesse di OV AC (da qualificare, in quanto proposto per primo, come ricorso principale), già si è detto nell'ordinanza interlocutoria, e in questa sede si conferma, che per quanto in effetti non esattamente conformato al protocollo di redazione dei ricorsi per cassazione, che vuole specificate le norme violate anche dopo la sintetica preliminare sintesi dei motivi, esso è ammissibile. Il principio del giusto processo e, più in generale, la natura servente delle norme di diritto processuale inducono a deflettere da formalismi non giustificati, ed è decisivo che nella specie la difesa del ricorrente non ha mancato di svolgere puntuale rinvio, a premessa di ciascuna conseguente successiva illustrazione, ai conformi motivi di ricorso all'inizio riportati. Ciò rende intelligibile il senso delle censure secondo il paradigma dell'art. 360 cod. proc. civ. II. - Coi primi quattro mezzi il ricorrente principale deduce, nell'ordine, la violazione o falsa applicazione: (i) degli artt. 1105 e 1108 cod. civ.;
(ii) degli artt. 2697 cod. civ. e 113, 114 e 115 cod. proc, civ.;
(iii) ancora degli artt. 1105 e 1108 cod. civ., (iv) degli artt. 1372 e 1373 cod. civ. Nello specifico assume

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