Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2011, n. 15659

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In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2011, n. 15659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15659
Data del deposito : 15 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16989/2005 proposto da:
LO NERO LORETO, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARATOZZOLO Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI CERDA;

- intimato -

sul ricorso 21401/2005 proposto da:
COMUNE DI CERDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 7 9, presso l'avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LO NERO LORETO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1378/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato G. IACONO QUARANTINO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento del gravame del Comune di Cerda e in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta da quel Comune al decreto ingiuntivo ottenuto dal sig. Lo RO LO, titolare dell'omonima impresa edile, per il pagamento di L. 257.391.120 - di cui L. 103.230.400 e L. 112.134.880 quali rate di acconto e L. 42.025.840 a titolo di anticipazione ai sensi del D.M. 29 dicembre 1990 - oltre interessi, in relazione a

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