Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2006, n. 22521

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Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall'altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ. . (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, pur rilevando l'inammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione siccome formulato dopo che il tribunale ordinario aveva declinato con sentenza la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, che a sua volta, si era dichiarato carente di giurisdizione, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la sua conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione in presenza dei suddetti presupposti).

Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2006, n. 22521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22521
Data del deposito : 20 ottobre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MM FI, IA LU, IA NI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA Di PIETRALATA 320/D-4, presso lo studio dell'avvocato MAZZA GIGLIOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato PRIGIONIERI FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
COMUNE DI TORREMAGGIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FERRARA 12, presso lo studio dell'avvocato COLARVOTOLO ERASMO, rappresentato e difeso dall'avvocato PETTINICCHIO EMILIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione avverso le sentenze nn. 101/04 del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di APRICENA emessa il 14/10/2004, e n. 544/2005 del Tribunale amministrativo regionale di BARI, depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/09/2006 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'AGO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di OM EN, AG CA e AG TA, con atto di citazione notificato il 09/11/2001, convenivano davanti al Tribunale di Lucera, sez. distaccata di Apricena, il Comune di Torremaggiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni in loro favore, da essi subiti a seguito della frana, che da un terrapieno posto a confine dei loro immobili aveva coinvolto questi ultimi, tanto da provocare un'ordinanza di sgombero per pericolo di crollo del loro fabbricato e la perdita di varie attrezzature agricole e di un vigneto.
Assumevano gli attori che il terrapieno era stato realizzato a seguito di depositi di rifiuti e materiali di riporto;
che il Comune non aveva provveduto a predisporre piani di emergenza per le aree a rischio di frana ed il piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui alla L. n. 183 del 1989, art. 17, comma 6 ter, ed a richiedere i finanziamenti relativi, di cui al D.L. n. 180 del 1998;
che, senza procedere al consolidamento dell'intera zona, aveva autorizzato su detto terrapieno varie costruzioni, tra cui anche quella del capannone degli attori, nonché strade, condotte fognarie, piazzali e vari muri di contenimento;
che, solo successivamente all'avvenuta frana, il Comune aveva provveduto a richiedere il suddetto finanziamento per provvedere al consolidamento della zona. Il Tribunale di Lucera, con sentenza del 14/10/2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la stessa si appartenesse al Giudice amministrativo, a norma del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 34 e 35. Gli attori, con ricorso notificato il 20/12/2004, adivano il T.A.R. Puglia, sede di Bari, che, con sentenza del 14/02/2005, dichiarava a
sua volta il difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.
Assumeva il Giudice amministrativo che nella fattispecie gli atti autorizzatori di lavori edili sul terrapieno risultavano, rispetto alla fattispecie di illecito, non come espressione di un potere autoritativo pubblicistico, ma come meri frammenti di una condotta colposa;
che gli stessi rilevavano non già per l'esercizio di una funzione amministrativa (quella di gestione del territorio) e della relativa ponderazione degli interessi, ma per la loro idoneità ad aggravare il dissesto del suolo, inducendone o ampliandone la potenzialità di rovina, non diversamente dalla cattiva manutenzione di strade demaniali. A seguito di questa sentenza gli attori hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione. Resiste con controricorso il comune di Torremaggiore. Tutte le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, in questione, quale finalizzato al regolamento di

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