Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2014, n. 20294
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Qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori.
La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sufficientemente identificato, attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito, l'oggetto della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. D V M R - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CTTI LORELLA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Bosio n. 34, presso l'avv. PAGANO MARIA TA, unitamente all'avv. CTTI MARIA TA, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DI ORTICELLI TA, in persona del curatore p.t. dott. G M, elettivamente domiciliato in Roma, alla via N. Bucchi n. 7, presso l'avv. CANNIZZARO VALERIO, unitamente all'avv. A L V, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3965/07, pubblicata l'8 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2014 dal Consigliere Dott. G M;
udito l'avv. B per delega del difensore del controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S L, il quale ha concluso per il rigetto dei primi cinque motivi di ricorso e per l'accoglimento del sesto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il curatore del fallimento di Olli T convenne in giudizio C L, chiedendo accertarsi la simulazione assoluta dell'atto per notaio Alvaro Falessi del 26 febbraio 1993, rep. n. 37966, con cui la fallita, unitamente ad altri soggetti, aveva venduto alla convenuta otto immobili verso un corrispettivo complessivamente determinato in L. 335.000.000;in alternativa, chiese dichiararsi l'inefficacia del medesimo atto ai sensi del 5312-8d2e-b853128132b8::LR9E46AED373219EB5A01E::1942-04-06" href="/norms/laws/itatextwpbijxavegvc8ry/articles/itaartt8xtywblfii4rah?version=47063d9a-2be4-5312-8d2e-b853128132b8::LR9E46AED373219EB5A01E::1942-04-06">R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 64 in quanto compiuto a titolo gratuito,
ovvero ai sensi della L. Fall., art. 67, con la condanna della convenuta al rilascio degl'immobili in favore del fallimento o, in via subordinata, al pagamento del valore dei beni.
Si costituì la Ciotti, ed eccepì di aver conferito gl'immobili alla Costed S.r.l., la quale ne aveva venduto uno, mentre sugli altri era stata iscritta ipoteca a garanzia di un prestito;aggiunse di aver trasferito a terzi le quote della predetta società in suo possesso, contestando comunque la sussistenza dei presupposti della revocatoria e sostenendo che la proposizione della domanda avrebbe dovuto essere preceduta dalla divisione della quota della fallita da quelle degli altri venditori, o comunque limitata alla prima. 1.1. - Con sentenza del 4 febbraio 2002, il Tribunale di Latina rigettò la domanda.
2. - L'impugnazione proposta dal curatore del fallimento è stata accolta dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza dell'8 ottobre 2007 ha dichiarato la simulazione relativa dell'atto di compravendita e l'inefficacia del negozio dissimulato di cessione gratuita, condannando la Ciotti al pagamento della somma di Euro 187.636,81, oltre interessi legali dalla data della decisione. A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha innanzitutto precisato che, essendo la domanda volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del solo trasferimento dei beni di proprietà esclusiva e delle quote dei beni in comproprietà spettanti alla Olli, non era configurabile un litisconsorzio necessario con gli altri venditori, aggiungendo che l'inesatta individuazione dei beni e delle quote venduti avrebbe potuto costituire soltanto un vizio della citazione, tempestivamente sanato in primo grado attraverso la specificazione dell'oggetto della domanda.
Ha poi rilevato che gl'indizi posti a fondamento della domanda, insufficienti a far affermare con certezza che la volontà delle parti fosse quella di lasciare la proprietà degli immobili alla Olli, potevano indurre a ritenere che quest'ultima volesse effettivamente spogliarsi dei propri diritti per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori e trasmetterli ad un soggetto per lei non indifferente quale la Costed, nella cui compagine sociale erano presenti suoi parenti o affini o conoscenti. Ha osservato inoltre che tutti gli elementi acquisiti inducevano a ritenere che, diversamente da quanto dichiarato, la cessione avesse avuto luogo a titolo gratuito: premesso infatti che il rogito notarile non conteneva un unico contratto, ma una pluralità di negozi non collegati funzionalmente tra loro, in quanto aventi ad oggetto otto immobili, uno solo dei quali era di proprietà della Olli, mentre altri due le appartenevano per metà, ha ritenuto priva di significato la clausola con cui le parti avevano dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo complessivamente indicato e del rilascio della quietanza di saldo, osservando che a ciascun immobile sarebbero dovuti corrispondere un prezzo ed una quietanza ben individuati. Ha aggiunto che la Ciotti non aveva precisato il modo ed il tempo in cui aveva pagato il prezzo, ne' aveva indicato il soggetto al quale aveva effettuato il pagamento, sottolineando anche la singolarità del contratto, non recante neppure l'indicazione dei proprietari degl'immobili venduti e volutamente formulato in modo tale da lasciar supporre che tutti i venditori ne fossero comproprietari. Ha pertanto concluso per la simulazione relativa dei contratti, quanto meno in riferimento ai beni di Olli T, e, ritenuto che gli stessi dissimulassero una cessione a titolo gratuito compiuta nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ne ha dichiarato l'inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 64;dato atto, inoltre, che i cespiti non erano più nel patrimonio dell'acquirente, l'ha condannata al pagamento del loro controvalore, rivalutato secondo l'indice di variazione dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat.
3. - Avverso la predetta sentenza la Ciotti propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Il curatore del fallimento resiste con controricorso, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3 e art. 164 c.p.c., nonché l'insufficienza, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione, assumendo che la mancata indicazione dell'oggetto della domanda emergeva dallo stesso atto di citazione, nel quale il curatore del fallimento aveva posto a fondamento della domanda di accertamento della simulazione assoluta l'estrema genericità dell'atto di compravendita, in quanto non recante l'individuazione dei diritti trasferiti e dei relativi prezzi. Premesso che in tal modo il curatore aveva ammesso di non essere in grado d'indicare gli atti di disposizione impugnati, rinviando ad un momento successivo la specificazione del petitum, sostiene che la predetta nullità, avente carattere generale ed assoluto, non avrebbe potuto ritenersi sanata dalla precisazione effettuata soltanto all'esito della c.t.u..
1.1. - Il motivo è infondato.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, il cui esame deve ritenersi consentito in questa sede dalla natura processuale del vizio lamentato, il curatore del fallimento aveva infatti richiesto la dichiarazione di simulazione o la pronuncia d'inefficacia delle vendite effettuate dalla Olli con l'atto notarile puntualmente indicato, riportando la descrizione e i dati catastali dei beni venduti, così come risultanti dal rogito notarile, ed omettendo soltanto di precisare quali fossero, tra i beni venduti, quelli appartenenti alla convenuta e la misura dei diritti ad essa spettanti su ciascuno degli stessi. Le predette indicazioni, cui ha fatto seguito nel corso del giudizio la specificazione degli elementi mancanti, devono ritenersi di per sè sufficienti ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda, che nella simulazione e nella revocatoria è costituito, in via principale, dall'impugnazione dell'atto simulato o fraudolento, rispetto alla quale la restituzione dei beni e l'acquisizione degli stessi alla massa si configurano come una conseguenza dell'accoglimento dell'azione;la provenienza della citazione dal curatore del fallimento della Olli ed i fatti allegati nella narrativa dell'atto risultavano d'altronde di per sè sufficienti a circoscrivere l'oggetto della domanda, individuabile senza incertezze nei soli cespiti alienati dalla Olli. Non poteva pertanto ritenersi sussistente, nella specie, l'eccepita nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 1 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9). la quale, postulando la totale omissione o l'assoluta incertezza
dell'oggetto della domanda, non ricorre quando il petitum, inteso sia sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto che sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass., Sez. 3, 28 agosto 2009, n. 18783;
1 giugno 2001, n. 7448;Cass., Sez. 2, 7 marzo 2006, n. 4828). 2. - È parimenti infondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri venditori, senza considerare che la narrativa e le conclusioni dell'atto di citazione, oltre ad investire l'atto di compravendita nella sua interezza, coinvolgevano tutte le parti venditrici nell'asserito consilium fraudis.
2.1. - Qualora, come nella specie, un soggetto acquisti con un solo rogito notarile più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, pur formalmente unico, contiene in realtà una pluralità di atti di vendita indipendenti ed autonomi l'uno rispetto all'altro, ciascuno dei quali da luogo ad un distinto rapporto giuridico, avente ad oggetto il trasferimento all'acquirente dei soli diritti spettanti all'alienante, rispetto al quale gli altri partecipanti all'atto assumono la posizione di terzi, nei cui confronti l'atto non produce effetto, ai sensi dell'art. 1372 c.c.:
pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto nel caso in cui sia impugnato il trasferimento congiunto di beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando, come nella fattispecie in esame, sia fatta valere la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei soli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori, giacché in tale ipotesi la domanda non si estende, sotto il profilo oggettivo, ai beni ed ai diritti degli altri, e non coinvolge questi ultimi sotto il profilo soggettivo (cfr. Cass., Sez. 1, 20 giugno 1997, n. 5540;Cass., Sez. 3, 6 aprile 1981, n. 1949). 3. - È altresì infondato il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 177 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, osservando che la Corte di merito ha omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge della Olli, anch'egli litisconsorte necessario, in qualità di contitolare dei beni venduti, oggetto di comunione legale tra i coniugi.
3.1. - In riferimento all'ipotesi in cui uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto deve considerarsi litisconsorte necessario in tutti i giudizi volti ad ottenere una pronuncia avente ad oggetto direttamente e immediatamente il diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide soltanto sulla validità ed efficacia del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 9660;Cass., Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 2082). È a quest'ultima categoria che dev'essere ricondotta la sentenza impugnata, la quale ha accolto la domanda proposta dal curatore del fallimento nella sola parte volta ad ottenere l'accertamento della simulazione relativa della compravendita, in quanto dissimulante un trasferimento a titolo gratuito, in funzione della dichiarazione d'inefficacia dell'atto ai sensi della L. Fall., art. 64. È noto infatti che tale pronuncia non implica alcun effetto restitutorio in favore della disponente fallita, ne' alcun effetto traslativo in favore dei creditori, ma solo l'inefficacia relativa del trasferimento nei confronti della massa, rendendo il bene venduto assoggettabile all'azione esecutiva o consentendo, come nella specie, ai creditori di soddisfarsi sul suo equivalente monetario, senza comportare, ad ogni altro effetto, la caducazione dell'atto dispositivo (cfr. Cass., Sez. 1, 31 agosto 2005, n. 17590;15 settembre 2004, n. 18573;21 giugno 2000, n. 8419). In relazione alla predetta domanda, deve pertanto escludersi la possibilità di riconoscere al coniuge della venditrice la veste di litisconsorte necessario, non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'integrità del contraddittorio, l'avvenuta proposizione, in via alternativa, della domanda di accertamento della simulazione assoluta, il cui rigetto non ha costituito oggetto d'impugnazione in questa sede.
4. - Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 177, 178 e 189 c.c., sostenendo che, anche a volerne escludere la qualità di litisconsorte necessario, il coniuge della Olli doveva considerarsi contitolare dei beni venduti nella misura del 50%, con la conseguenza che nel condannare essa acquirente alla restituzione del controvalore dei beni acquistati, la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto della sola quota spettante alla venditrice.
4.1. - Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando un accertamento di fatto in ordine ai diritti effettivamente spettanti al coniuge della fallita sui beni che hanno costituito oggetto della compravendita, e non essendo stati indicati la fase processuale e l'atto in cui il predetto tema d'indagine è stato specificamente prospettato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 28 luglio 2008, n. 20518;Cass., Sez. 1, 31 agosto 2007, n. 18440;30 novembre 2006, n. 25546). 5. - Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 64, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ritenuto insufficienti gli elementi addotti a sostegno della simulazione assoluta, li ha posti a fondamento dell'opposta valutazione cui è pervenuta in ordine al carattere gratuito dell'atto di trasferimento. Sostiene che, ai fini dell'accertamento della simulazione relativa, l'appartenenza degl'immobili a soggetti distinti non costituiva un indizio univoco, avuto riguardo ai rapporti di parentela intercorrenti tra le parti ed alla configurabilità di un interesse indiretto dei venditori a consentire il conferimento dei beni alla Costed, anch'essa gestita da loro parenti o conoscenti. Parimenti irrilevante, ai fini della simulazione, doveva ritenersi la mancata indicazione di distinti prezzi di vendita, la quale sarebbe risultata comunque inidonea ad impedire l'assoggettamento del contratto alla revocatoria fallimentare.
5.1. - Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. L'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione relativa non è infatti logicamente incompatibile con l'utilizzazione degli stessi elementi ritenuti insufficienti ai fini della dichiarazione della simulazione assoluta, tenuto conto della diversità delle situazioni di fatto allegate a sostegno delle due domande, costituite rispettivamente dall'accordo intervenuto tra le parti contraenti per far apparire l'avvenuto versamento di un corrispettivo in realtà mai pagato per un trasferimento effettivamente realizzato, e dal comune intento di porre in essere l'apparenza di una vendita mai realmente voluta. In particolare, la prova del mancato versamento del prezzo, che ai fini della simulazione assoluta costituisce soltanto uno degli elementi idonei a far presumere la volontà delle parti di non dare effettivamente corso alla vendita, assume invece una portata determinante ai fini della simulazione relativa, ove, come nella specie, si affermi che la finalità perseguita dalle parti consisteva proprio nel dissimulare un trasferimento a titolo gratuito.
A fondamento della decisione, la Corte di merito ha d'altronde addotto una pluralità di elementi indiziari, la cui gravità, precisione e concordanza, costituendo oggetto di un apprezzamento rimesso in via esclusiva al giudice di merito, sono sindacabili in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219;Cass., Sez. 3, 8 marzo 2007, n. 5332;23 gennaio 2006, n. 1216);tale valutazione non può dunque essere messa in discussione, come nella specie, attraverso la mera contrapposizione del proprio personale convincimento a quello emergente dalla sentenza impugnata, non accompagnato dall'indicazione delle lacune argomentative o delle carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione:
per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre infatti che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, risultando invece sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (cf. Cass., Sez. lav., 5 febbraio 2014, n. 2632;Cass., Sez. 3, 14 novembre 2006, n. 24211;16 novembre 2005, n. 23079). 6. - È infine infondato il sesto motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 64, e dell'art. 1224 c.c., sostenendo che, nel procedere alla
rivalutazione della somma dovuta, la Corte di merito non ha considerato che, configurandosi la relativa obbligazione restitutoria come debito di valuta, il riconoscimento della rivalutazione monetaria era subordinato all'allegazione ed alla prova del maggior danno.
6.1. - Qualora, come nella specie, abbia ad oggetto l'equivalente pecuniario del bene non recuperabile in natura, l'obbligazione restitutoria conseguente all'accoglimento della revocatoria fallimentare ha infatti natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria assolta dall'azione, avente il fine di neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori;in quanto destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, il predetto debito restitutorio è pertanto soggetto alla rivalutazione monetaria, al fine di ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato (cfr. Cass., Sez. 1, 16 giugno 2011, n. 13244;13 settembre 2007, n. 19163;18 maggio 2005, n. 10432). 7. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.