Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/08/2004, n. 16462

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/08/2004, n. 16462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16462
Data del deposito : 20 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. O M - rel. Consigliere -
Dott. D'

ALONZO

Michele - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto il 27 marzo 2001 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - ed Agenzia delle Entrate - in persona del Direttore pro tempore - rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;



- ricorrenti -


contro
Master Loom S.p.A. - in persona del legale rappresentante sig. M A - rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. M B di Prato e dall'avv. M C F, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, 55 ^ alla via Pisanelli, n. 2;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 757 del 14 marzo/21 aprile 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 gennaio 2004 dal Consigliere Dott. M O;

udito per la controricorrente l'avv. Maria Antonietta D'Intino per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U d A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Master Loom S.p.A. con atto notificato 12 luglio 1996 conveniva davanti al Tribunale di Firenze l'Amministrazione finanziaria dello Stato e ne domandava la condanna al rimborso delle somme da questa riscosse, in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale lassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1988 al 1992, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Si costituiva la convenuta ed eccepiva, in via gradata: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto competente alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative era l'Ufficio del registro di Roma;
b) l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del sistema di ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641;

e) la decadenza della contribuente dall'azione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. 641/72, cit.;
d) l'infondatezza della pretesa, rientrando la
tassa nell'ambito dei diritti di carattere remunerativo, di cui l'art. 12 della direttiva C.e.e. n. 335/69 consentiva l'applicazione. La domanda delle società era accolta dal Tribunale, che con sentenza del 20 dicembre 1996/26 giugno 1997 condannava l'Amministrazione finanziaria a restituire per il titolo vantato la somma di L. 63.000, 000 ed al pagamento degli interessi legali su tale somma dalla data della domanda di rimborso.
La soccombente appellava la decisione, riproponendo le eccezioni formulate in primo grado, la società resisteva e la Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 14 marzo/21 aprile 2000, in parziale accoglimento del gravame, premesse l'illegittimità delle norme nazionali che avevano istituito la tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e l'applicabilità all'azione di rimborso del termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 13, cpv., d.p.r. n. 641/72, riduceva a L. 42.000, 000 la somma liquidata dal giudice di primo grado, osservando che risultavano proposte tempestivamente soltanto le richieste di rimborso delle tasse corrisposte negli anni 1988, 1990, 1991 e 1992, e condannava l'appellante al pagamento di tre quarti delle spese del grado, compensando tra le parti l'ulteriore quarto. Il Ministero delle finanze e l'Agenzia delle entrate ricorrevano con un motivo per la cassazione della sentenza e la società resisteva con controricorso notificato il 4 maggio 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, che in pendenza del giudizio di appello aveva rideterminato la misura della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società nel registro delle imprese e previsto una tassa forfetaria annuale per risczizione degli altri atti sociali, lamentano la mancata detrazione dalla somma al cui pagamento era stata condannata l'Amministrazione finanziaria dell'ammontare della tassa forfettaria dovuta per gli anni in relazione ai quali era stato riconosciuto il diritto della società al rimborso e l'individuazione del tasso d'interesse di mora in misura diversa da quella del 2, 50% stabilito dalle disposizioni sopravvenute, n motivo è infondato.
Dispone l'art. 11, 1 e 2 co., l. n. 448/98 che: "L'articolo 61, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli
anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992,...nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa (annuale) sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese..., ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 19 del decreto legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza
fina le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1...". È evidente dal testo della norma che la tassa annuale da questa introdotta per l'iscrizione degli atti diversi dall'iscrizione della società trova la sua ragione d'essere nel servizio di pubblicità degli "altri" atti, diversamente da quella anteriore, che trovava il suo fondamento nel mero mantenimento dell'iscrizione dell'atto costitutivo, e la diversità del presupposto dei due tributi non può essere negata in ragione della previsione di un conguaglio in sede di rimborso, perché l'imposizione della parziale compensazione non postula necessariamente un'identità qualitativa dei crediti (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 30 marzo 1999, n. 3097). Tuttavia, anche così interpretato, l'art. 11, l. n. 448/98, assume un significato che lo pone pur sempre in una posizione di contrasto con gli artt. 10 e 12, della direttiva comunitaria n. 635/69. Infatti, ne' dalla relazione che accompagnava il disegno di legge (cfr.: Camera dei deputati, 13^ Legislatura, atto n. 5267 del 30 settembre 1998), ne' dagli atti parlamentari, risulta che l'ammontare del tributo sia stato determinato, sia pure forfettariamente, "in funzione dei costi dell'operazionè e ciò, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia con sent. 20 aprile 1993 (cause riunite C 71/91 e C 178/91) basterebbe ad escluderne l'assimilazione ai "diritti di carattere remunerativo", previsti e consentiti dall'art. 12 della direttiva cit. (cfr.: Cass. civ.. sez. 1^, sent. 9 luglio 1999, n. 7176). Inoltre, l'importo della tassa annuale, anche se ridotto rispetto a quello originariamente stabilito per il mero mantenimento dell'iscrizione, viene ad essere di ammontare pressoché identico, quando non superiore, a quello della tassa iniziale di iscrizione e continua ad essere cumulato con quello dovuto per l'iscrizione degli altri atti sociali e con i diritti di cancelleria richiesti per il compimento di tali operazioni e per ogni singola ispezione del registro.
Mantengono intatta, quindi, la loro validità le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere un siffatto tipo di imposizione incompatibile con la normativa comunitaria (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 12 aprile 1996, n. 3457). Quanto agli interessi, poi, la mancata impugnazione da parte dell'amministrazione finanziaria del tasso riconosciuto dalla decisione di primo grado non consente il riesame della relativa questione neppure alla luce della normativa sopravvenuta, essendosi sulla questione formato un giudicato interno.
In ogni caso, va osservato sul punto che la Corte di giustizia C.e.e., con la sentenza 10 settembre 2002, cit., ha affermato che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
In particolare, facendo riferimento alle modalità di calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, 3 co., 1^. n. 448/98, ha asserito che il giudice nazionale deve disapplicare tale nonna, ove abbia accertato che la stessa sia meno favorevole a quella applicabile alla restituzione delle altre tasse di concessione della stessa natura. L'efficacia vincolante per il giudice italiano del contenuto decisorio delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, comporta, dunque, che correttamente la sentenza impugnata non ha fatto applicazione in relazione al rimborso della annuale tassa di concessione governativa della previsione di un tasso d'interesse più oneroso per la contribuente rispetto a quello previsto in via generale per le obbligazioni tributane dalla l. 25 gennaio 1961, n. 29. All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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