Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2020, n. 24421
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMINARA BENEDETTO nato a CALTAGIRONE il 04/03/1981 avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere R M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA i — che ha concluso chiedendo (/)‘' i>M1? X CA -01,) udito il difepr RITENUTO IN FATTO 1. L'episodio criminoso oggetto delle decisioni di merito (e delle due decisioni di legittimità che si andranno a rievocare) è rappresentato dall'omicidio di P B, avvenuto, secondo la contestazione, intorno alle 20.30/21.00 del 13 febbraio 2006. Il corpo della donna, una persona invalida, sessantottenne al momento della scomparsa, non è mai stato rinvenuto. 1.1 Le condizioni di fatto in cui fu trovato l'appartamento ove la donna viveva da sola - era impossibilitata ad allontanarsi in modo autonomo ed il fatto si scopre la mattina successiva - hanno sostenuto la tesi secondo cui P B venne eliminata all'interno della sua abitazione da un soggetto che entrò nell'appartamento dopo aver infranto i vetri di un balcone posto al primo piano. Nell'appartamento furono rinvenute tracce di sangue, segni di affumicamento dei locali ed una bottiglia in plastica di alcool denaturato vuota. 2. Le prime due decisioni di merito - la sentenza emessa con rito abbreviato dalla Corte di Assise di Catania il 7 luglio del 2008 e quella emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Catania il 31 marzo 2010 - hanno ritenuto responsabile del fatto S B. Questa Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 17424 del 2011, resa in data 15 marzo 2011, ha disposto l'annullamento con rinvio della decisione emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Catania il 31 marzo del 2010. Giova pertanto esporre - sia pure in sintesi e per punti - il contenuto della prima decisione rescindente. Va premesso che gli elementi di prova a carico di S B sono rappresentati, nel primo giudizio di merito, da: - gli esiti del confronto dattiloscopico tra l'impronta digitale rilevata sulla bottiglia di alcool presente nell'appartamento e quella del pollice destro dell'imputato, soggetto non legato da vincoli di parentela o di frequentazione con la vittima, ritenuti validi a fini di identificazione soggettiva;- considerazioni logiche relative al fallimento dell'alibi dell'imputato, dovuto alla smentita relativa alla prospettata presenza, sino alle 20.00, in una scuola serale, alla ulteriore smentita circa le modalità di rientro a casa e alla ritenuta falsità delle dichiarazioni rese, circa la permanenza in casa, dalla zia convivente Seminara Carmela;- altri elementi di valutazione relativi ai comportamenti tenuti, nei giorni precedenti e immediatamente successivi al fatto, da S B, in una con i tratti di personalità emergenti da fatti di reato da lui commessi in precedenza;- i contenuti di captazioni di colloqui intervenuti tra S B e Seminara Carmela dopo l'arresto del primo. 2.1. Nel valutare i motivi di ricorso per cassazione proposti all'epoca avverso la decisione di secondo grado questa Corte ha affermato: a) la infondatezza dei motivi di doglianza relativi a singoli punti della decisione che erano stati prospettati nel modo che segue : mancato accertamento della morte della P, valorizzazione incongrua del fallimento dell'alibi, impossibilità di ritenere dotata di efficacia indiziante la perizia svolta in secondo grado, assenza di prova del nesso causale tra utilizzo dell'alcool e morte della P, irrilevanza delle precedenti condotte delittuose del Seminara. In altre parole, secondo i contenuti della prima decisione rescindente, nessun vizio logico è dato rinvenire nei giudizi di falsità dell'alibi, nessuna violazione di regole giuridiche può dirsi avvenuta nella avvenuta rievocazione dei profili criminologici dell'imputato, così come nessun vizio argomentativo è rinvenibile nella valorizzazione dei contenuti delle captazioni. Si afferma altresì che ben poteva, la Corte di secondo grado, pervenire alla affermazione di penale responsabilità del Seminara, in tale contesto dimostrativo, sulla base dei risultati della perizia A - Di F (quella svolta nel primo giudizio di appello) pur se la medesima aveva individuato solo 12 punti di corrispondenza (cd. minuzie) tra l'impronta digitale del Seminara ( rilevata dal cartellino segnaletico) e l'impronta esaltata dai RIS sul contenitore di plastica dell'alcool trovato sul luogo del delitto. In tale passaggio della prima decisione rescindente si afferma infatti che la corrispondenza di 12 punti tra le due impronte (esito della perizia A-Di F), pur non potendo sostenere un giudizio di identità piena del soggetto posto in comparazione (essendo necessari a tal fine i 16 punti di corrispondenza) ha sicura valenza di indizio, specie in ragione della 'ristrettezza ambientale' correlata al luogo - un piccolo paese di cinquemila abitanti - ove si è verificato il fatto. 2.2. Ciò che determina, però, il primo annullamento con rinvio è l'avvenuto accoglimento del secondo motivo di ricorso. Si evidenzia l'esistenza, quanto alla perizia svolta in secondo grado (A-Di F) e posta a base della decisione, di un dubbio sulla 'correttezza del metodo di rilevazione e di accertamento scientifico'.In particolare si osserva che la relazione peritale allegata alla sentenza non fornisce risposte adeguate ai rilievi mossi dalla consulenza di parte in ordine a 5 dei 12 punti ritenuti corrispondenti. Si tratta dei rilievi sui punti GHIL N. Detto rilievo impedisce di ritenere raggiunta la prova della responsabilità, dovendosi riconsiderare, se del caso con nuovi accertamenti dattiloscopici, il tema della convergenza dei punti tra le due impronte in comparazione. La delimitazione probatoria derivante dal primo giudizio rescindente di legittimità riguarda, pertanto, esclusivamente il tema dell'accertamento dattiloscopico. 3. E' stato quindi celebrato un (primo) giudizio di rinvio, nel corso del quale è stato affidato un nuovo incarico peritale collegiale, quanto alla comparazione delle impronte, agli esperti M, M e G. 3.1. Giova precisare, quanto alla sequenza delle verifiche di tipo tecnico, che nel corso del procedimento la comparazione è stata realizzata ben quattro volte (una consulenza tecnica in sede di indagini e tre perizie), cinque volte se si aggiunge la consulenza di parte della difesa in chiave critica (il consulente di parte ha riconosciuto l'esistenza di due sole minuzie). In sede di indagini preliminari hanno operato l'accertamento i Carabinieri Ris di Messina con individuazione di 17 minuzie. Nel giudizio di primo grado la perizia M-R ha individuato 16 minuzie. Nel giudizio di secondo grado la perizia A-Di F ha individuato, come si è detto, 12 minuzie. 3.2. In sede di primo giudizio di rinvio la perizia M-M-G ha individuato 19 minuzie. In particolare, il collegio peritale in questione ha ritenuto esatti i 16 punti individuati dalla perizia M-R e ha individuato, rispetto a tale esito, ulteriori tre punti di corrispondenza . Va anche ricordato che, a parte i Ris in sede di indagini, tutte le perizie hanno preso a riferimento la fotografia digitale dell'impronta rilevata sulla bottiglia rinvenuta presso l'abitazione della P. Sia la perizia M-R (16 minuzie) che quella M-M-G (19 minuzie) si è però svolta previa estrazione - a fini di comparazione - del tampone della impronta del pollice destro dalla persona dell'imputato, mentre in sede di perizia A-Di F (numero inferiore di minuzie) si è proceduto a comparazione tramite il cartellino segnaletico del Seminara. Tale aspetto, come si vedrà, è stato ritenuto influente sui diversi esiti, rispetto alle altre due perizie, raggiunti dai periti A e Di F.4. Ciò posto, la prima decisione emessa in sede di rinvio è rappresentata dalla sentenza della Corte di Assise d'Appello di Catania del 12 giugno 2013. Anche con tale decisione è stata affermata la penale responsabilità, quanto all'omicidio della P, del Seminara. 4.1. Oltre a rievocare gli elementi di prova già ritenuti validi, nel loro sviluppo logico, dalla prima decisione rescindente, la sentenza ritiene corretto il metodo seguito dal collegio peritale M-M-G, con coincidenza di risultati con la prima perizia M R circa i 16 punti già individuati in tale elaborato e indicazione aggiuntiva di ulteriori tre punti di coincidenza per un totale di 19 minuzie. Vengono disattese le argomentazioni contrarie del consulente di parte e si ritiene che la perizia A-Di F (svolta nel giudizio di secondo grado) sia stata in sostanza inficiata dal mancato prelievo 'autonomo' dell'impronta digitale dell'imputato (si è utilizzato, come si è detto, il cartellino fotosegnaletico di archivio). Dei 5 punti controversi indicati nella prima decisione rescindente (ma sempre relativi alla perizia A-Di F, ormai abbandonata dal giudice del rinvio) si precisa che a giudizio del nuovo collegio peritale 3 punti sono esatti mentre due punti (G - H) sono errati (nel senso che non può parlarsi per tali punti di effettiva coincidenza tra gli elementi posti in comparazione). In ogni caso le minuzie individuate dal collegio peritale M-M-G sono complessivamente in numero di 19 e tale dato viene ritenuto pienamente attendibile quanto al metodo di rilevazione e comparazione, dato che la prevalente giurisprudenza indica in 16 punti il numero necessario delle coincidenze. 5. La prima decisione di rinvio è stata oggetto di un secondo annullamento, pronunziato con sentenza emessa dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte in data 31 ottobre 2014, n. 2278/2015. 5.1. Il motivo di ricorso accolto è quello con cui era stata introdotta una denunzia di vizio di motivazione per travisamento della prova. In sentenza si afferma che vi sarebbe stata, dopo il rilascio di una copia dell'immagine in formato digitale del reperto trovato sul luogo del delitto (immagine n. 10) una evidenziazione dei punti di coincidenza (cd. puntinatura) in rosso - tra detta immagine e la impronta digitale dell'imputato (foto n. 11) - realizzata dal consulente di parte al di fuori del contraddittorio processuale. Con tale argomentazione la sentenza censura alcuni dei rilievi mossi dal consulente di parte alla esattezza della perizia.Oppone la difesa che in realtà nessuna ‘puntinatura in rosso' è mai stata apposta dal consulente di parte M. La difesa si era limitata a chiedere dopo il deposito della perizia tre copie delle foto contenenti la indicazione dei punti individuati dai periti e tre copie delle foto delle impronte cd. 'vergini'. Le copie rilasciate con la 'seconda' puntinatura - realizzata al computer mentre la prima era stata fatta a mano - sarebbero state opera del perito G e non del consulente di parte, con rilevante errore percettivo commesso dalla Corte di rinvio.
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