Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2020, n. 14245
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P A, nato a Casoria il 28/10/1944, avverso la ordinanza del 16/07/2019 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F L che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 16 luglio 2019, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Napoli, adito nell'interesse di P V, rigettava la richiesta di dichiarare l'estinzione della ingiunzione a demolire, disposta dalla locale Procura della Repubblica di seguito alla sentenza di condanna, ed al relativo ordine di demolizione, dell'8 giugno 2000 - successivamente divenuta irrevocabile -, riguardante un abuso edilizio a carico del P.
2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione P A, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3. Contesta con il primo motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., il vizio di carenza di motivazione per avere il giudice respinto l'istanza senza motivare, illustrandole, in ordine alle ragioni della decisione e senza rispondere alle doglianze difensive relative alla intervenuta estinzione, ex art. 172 cod. pen., dell'ordine di demolizione nonché alla definizione della pratica di condono relativa all'immobile abusivo oggetto della citata sentenza.
4. Con il secondo motivo deduce i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice, da un lato, premesso la possibilità della revoca dell'ordine di sospensione a fronte della intervenuta adozione di atti amministrativi con esso incompatibili, dall'altro, respinto l'istanza trascurando di valutare la documentazione amministrativa di condono, comprensiva dei relativi provvedimenti finali, prodotta e depositata all'interno del fascicolo della procedura incidentale di esecuzione.
5. Con riguardo al primo motivo, la censura relativa alla omessa motivazione rispetto alla dedotta estinzione dell'ordine di demolizione è manifestamente infondata. Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier) ha escluso la natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione sulla base di tiaa un'articolata disamina della relativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01. Da essa si è evinto che la demolizione dell'abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un'attività avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio imposta all'autorità amministrativa, la quale deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall'art. 27, comma 2 del TUE o attraverso la procedura di ingiunzione. Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F L che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 16 luglio 2019, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Napoli, adito nell'interesse di P V, rigettava la richiesta di dichiarare l'estinzione della ingiunzione a demolire, disposta dalla locale Procura della Repubblica di seguito alla sentenza di condanna, ed al relativo ordine di demolizione, dell'8 giugno 2000 - successivamente divenuta irrevocabile -, riguardante un abuso edilizio a carico del P.
2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione P A, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3. Contesta con il primo motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., il vizio di carenza di motivazione per avere il giudice respinto l'istanza senza motivare, illustrandole, in ordine alle ragioni della decisione e senza rispondere alle doglianze difensive relative alla intervenuta estinzione, ex art. 172 cod. pen., dell'ordine di demolizione nonché alla definizione della pratica di condono relativa all'immobile abusivo oggetto della citata sentenza.
4. Con il secondo motivo deduce i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice, da un lato, premesso la possibilità della revoca dell'ordine di sospensione a fronte della intervenuta adozione di atti amministrativi con esso incompatibili, dall'altro, respinto l'istanza trascurando di valutare la documentazione amministrativa di condono, comprensiva dei relativi provvedimenti finali, prodotta e depositata all'interno del fascicolo della procedura incidentale di esecuzione.
5. Con riguardo al primo motivo, la censura relativa alla omessa motivazione rispetto alla dedotta estinzione dell'ordine di demolizione è manifestamente infondata. Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier) ha escluso la natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione sulla base di tiaa un'articolata disamina della relativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01. Da essa si è evinto che la demolizione dell'abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un'attività avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio imposta all'autorità amministrativa, la quale deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall'art. 27, comma 2 del TUE o attraverso la procedura di ingiunzione. Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni
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