Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/10/2019, n. 28000
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Qualora l'assegnatario di un alloggio economico e popolare, abbia dato in comodato il bene medesimo ad un terzo, quest'ultimo, in applicazione analogica del principio codificato dall'art 1779 c.c., può opporsi alla pretesa di rilascio, avanzata dal comodante, solo se si verifichino entrambe le seguenti condizioni: che il comodante risulti privato del proprio titolo di assegnazione a seguito di revoca o decadenza disposta dall'autorità competente ed il terzo comodatario vanti un proprio titolo di assegnazione incompatibile con la altrui disponibilità materiale dell'immobile.
Sul provvedimento
Testo completo
o t o s v i t a r g e t n i o a t u o ORIGINALE t b a i g tr i l n b o b c 28000-2019 o l e e t d n e e r r r o Oggetto i o r SUPREMA DI CASSAZIONE c e LA CORTE i t l R u Comodato TERZA SEZIONE CIVILE precario- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: alloggio ERP Dott. ULIANA ARMANO - Presidente R.G.N. 28955/2018 Consigliere Cron. 28000 Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rep. 0.1. - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO OLIVIERI Ud. 13/06/2019 Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI CC Consigliere - Dott. CRISTIANO VALLE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28955-2018 proposto da: C M A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
B R L elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato 2019 P L, che la rappresenta е difende 1345 unitamente all'avvocato S S C;
- controricorrente avversO la sentenza n. 3995/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consigliere Dott. consiglio del 13/06/2019 dal STEFANO OLIVIERI;
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Fatti di causa
La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 16.7.2018 n. 3995, ha rigettato l'appello proposto da M A C e confermato la decisione del Tribunale di Roma n. 8545/2014 che aveva dichiarato cessato, alla data 13.5.2009, il rapporto di comodato relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Roma via Pieve di Cadore n. 30, condannando la comodataria al rilascio dell'immobile, in favore della comodante Laura B R, entro il termine del 30.9.2014. Il Giudice territoriale riteneva non provata la detenzione ad altro titolo dell'immobile da parte della C, che neppure aveva fornito prova delle modalità -diverse dalla immissione nel bene a titolo di comodato- con le quali era entrata nell'asserito possesso del bene, non risultando dimostrata la qualità di socia della Cooperativa Montecavallo originaria proprietaria dell'immobile;
riteneva irrilevante accertare quale fosse il titolo legittimante la Rossi alla concessione in comodato del bene, alla stregua del principio secondo cui era sufficiente la prova che la stessa avesse la disponibilità del bene, nella specie dimostrata dalla materiale consegna dell'immobile alla C e dalle risultanze istruttorie che attestavano l'assegnazione provvisoria dell'immobile disposta dalla Cooperativa a favore della B R;
rilevava che, in difetto di diversa pattuizione delle parti ed in difetto di prova da parte della C di elementi circostanziali ai quali far riferimento per la individuazione di un termine di efficacia del contratto, il rapporto doveva qualificarsi come comodato precario, risolvibile "ad nutum". La sentenza di appello, notificata in data 17.9.2018, è stata impugnata da M A C con ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Resiste con controricorso Laura B R. 3 RG n. 28955/2018 Consest. ric.C M A c/ B R L S O Ragioni della decisione Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo, in via alternativa : il vizio di nullità processuale, per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo omesso il Giudice di appello di pronunciare sulla eccezione di difetto di "legittimazione, titolarità ed interesse" della parte appellata la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., qualora dovesse ravvisarsi nella sentenza impugnata un'implicita pronuncia affermativa della "legittimazione, titolarità ed interesse" della parte appellata Assume la ricorrente a supporto delle censure che, avendo M S acquistato l'immobile dalla Cooperativa, con rogito in data 24.3.2005, doveva ritenersi venuta meno la legittimazione della B R ad agire per il rilascio dell'immobile concesso in comodato. La tesi è manifestamente infondata in quanto : a) non risulta che con l'atto di cessione della proprietà il nuovo acquirente sia stato immesso nel possesso del bene e la B R abbia perduto la detenzione dell'immobile, detenzione che, al contrario, bene potrebbe essere stata mantenuta dall'originaria comodante o finanche concessa a vario titolo (anche al solo fine della gestione del contratto di comodato) alla B R dal nuovo proprietario: è bene vero che il comodato -tanto più se precario- non è opponibile al terzo acquirente la proprietà dell'immobile, ma ciò vale, nel caso in cui il bene venduto continui ad essere occupato dal comodatario, se ed in quanto il proprietario intenda fare valere il suo diritto, manifestando inequivocamente la volontà di recuperare la disponibilità materiale dell'immobile, richiedendo all'alienante (nella specie anche comodante) l'adempimento della obbligazione di consegna del bene ex art. 1476co1 n. 1) c.C., ovvero esercitando l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. nei confronti del possessore o del detentore;
diversamente non potendo escludersi che il nuovo proprietario acconsenta al mantenimento del contratto di comodato, RG n. 28955/2018 Com est. S G ric.C M A c/ B R Laura subentrando direttamente nel rapporto preesistente, ovvero autorizzando l'originario comodante a continuare a disporre del bene;
b) risulta, peraltro, dalla sentenza di appello che il S, quale proprietario, aveva anch'egli agito per il rilascio dell'immobile nei confronti della C, ma il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24077/2007, aveva rigettato la domanda, sul presupposto -accertato da quel Giudice- che in seguito all'acquisto della proprietà non era intervenuta alcuna successione nel rapporto di comodato, ed aveva quindi riconosciuta come unica legittimata all'esperimento delle azioni contrattuali la B R: tale sentenza non risulta sia stata impugnata da alcuna delle parti, evidenziando la condotta processuale tenuta dalla C una piena acquiescenza rispetto all'accertamento negativo della titolarità del diritto ad agire per la cessazione di efficacia del contratto di comodato in capo al nuovo proprietario, non essendo pertanto consentito, successivamente, alla C contraddire tale acquiescenza, contestando, nel diverso processo introdotto nei suoi confronti dalla parte indicata quale effettiva titolare, il difetto di legittimazione ed interesse ad agire sul presupposto -oggettivamente incompatibile con la indicata condotta della asserita titolarità del medesimo rapporto obbligatorio, in capo al soggetto al quale tale titolarità era stata disconosciuta dalla precedente sentenza del Tribunale. Tale nuova condotta contestativa esercitata nel processo -pur non potendo esplicare il primo accertamento efficacia di giudicato nel presente giudizio, difettando la coincidenza soggettiva delle parti- realizza una evidente inversione antinomica rispetto alla pregressa condotta processuale tenuta dalla medesima parte, che non appare tuttavia esaurirsi nell'ambito -legittimo- della scelta tra possibili strategie difensive, spiegando invece diretto riflesso sul piano del diritto sostanziale della prova, non essendo consentito alla stessa prima disconoscere (prestando acquiescenza all'accertamento negativo contenuto nella sentenza a sé favorevole) e poi ammettere la titolarità della identica posizione contrattuale in capo al medesimo soggetto, venendo altresì 5 RG n. 28955/2018 Cons. est. ric.C M A c/ B R L S O ad integrare tale condotta contraddittoria un -inammissibile- abuso nell'impiego dello strumento processuale, in quanto diretta esclusivamente ad eludere che il processo possa assolvere effettivamente alla sua funzione e pervenire alla definitiva statuizione di merito sulla effettiva titolarità del rapporto controverso (nel primo giudizio nego che T possa agire nei miei confronti, in quanto affermo che il titolare del rapporto è C;
nel secondo giudizio nego che C possa agire nei miei confronti, in quanto contraddittoriamente- affermo che titolare è T). In conseguenza, esclusa la dedotta omissione di pronuncia del Giudice di merito avendo questi accertato la legittimazione della B R ad agire per il rilascio dell'immobile -anche alla stregua del riferito accertamento negativo compiuto nel precedente giudizio- implicitamente ritenendo destituiti di fondamento le eccezioni della C, ritiene il Collegio che, avuto riguardo ad entrambi i rilievi svolti sopra, vada esente da censura la statuizione della Corte d'appello