Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2023, n. 14040

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2023, n. 14040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14040
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ir SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI CE nato a [...] il [...] DI DI ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto pronunciarsi 14annullamento dellOmpugnata sentenza, limitatamente al reato di cui al capo a), per essersi il reato prescritto, con rinvio per la rideterminazione della pena, e, per il resto, Itinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado, con cui EN IZ e AN Di IO sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, e 582 cod. pen. (per le lesioni, giudicate guaribili in giorni sette, inferte a Cosimo Massimo Martorana) alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, Cosimo Massimo Martorana. Altresì confermata è stata la condanna, per il solo EN IZ, per i reati di cui agli artt. 647, 612, secondo comma, cod. pen. (perché, a seguito di una lite derivante da cattivi rapporti di vicinato, lanciava dei pezzi di tufo dalla sua terrazza all'indirizzo di Cosimo Massimo Martorana e per avere minacciato un male ingiusto a quest'ultimo).

2. Avverso la sentenza in epigrafe, è stato proposto ricorso per cassazione dagli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. Salvatore Macrì, con atto unico affidato a tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e d) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive, con riferimento alla mancata escussione, da parte della Corte territoriale, dei due testi GI e AT. La mancata assunzione dei testi, ritenuti dai Giudici di merito reticenti e, ciononostante, non sottoposti a nuovo esame dalla Corte d'appello, né segnalati alla Procura per la ritenuta reticenza, avrebbe reso impossibile l'acquisizione agli atti di informazioni decisive.

2.2 Col secondo motivo, si censura carenza assoluta di motivazione in ordine all'invocata perizia sulle fotografie prodotte dalla difesa per valutare la compatibilità delle immagini di pietre di tufo ivi riprodotte con la dinamica del lancio dall'alto delle pietre verso la terrazza della p.o. "nelle condizioni di altezza e di forza". A parere della difesa, la perizia sarebbe stata decisiva per dimostrare, da un lato, l'inattendibilità della p.o. e, dall'altro, l'incompatibilità del contenuto delle riproduzioni fotografiche rispetto agli effetti che il lancio dall'alto delle pietre di tufo avrebbe procurato.

2.3 Col terzo motivo, si duole di vizio di motivazione e violazione del principio in dubio pro reo, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di penale responsabilità degli imputati interamente sulle dichiarazioni della p.o., senza alcun vaglio critico dell'alternativa versione fornita dall'imputato IZ e del tutto omettendo di fornire ragioni in ordine alle lesioni pure riportate dagli imputati, oltre che dal loro figlio, trovatosi coinvolto nella colluttazione.

3. Sono state trasmesse, ai

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