Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/11/2022, n. 34374
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7013/2021 R.G. proposto da: GIANNONI MARZIO e MOSCA ROSARIA, rappresentati e difesi dagli avv. S C e C C, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mirabello 26, presso il primo, il tutto come da procura in calce al ricorso;
–ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
–intimata – per la revocazione della sentenza n. 19364 del 17 settembre 2020 di questa Suprema Corte. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022dal consigliere A C. Dato atto che il Sostituto Procuratore g enerale ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso. Dato atto che l’Avvocato della parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
REVOCAZIONE
Si dà altresì atto del fatto che, non essendosi costituita, delle conclusioni dell’Avvocatura rese all’udienza pubblica non si terrà conto.
FATTI DI CAUSA
1. Premettono i ricorrenti che l’Agenzia contestava alla società CO.MA.GI. s.a.s., ormai cessata, nonché agli stessi in qualità di soci, un maggior reddito. Il relativo avviso veniva impugnato e la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo la carenza della “legittimazione passiva” nei confronti della società, l’insussistenza dell’obbligazione tributaria e l’assenza di responsabilità dei soci, rispetto ai quali non era stata dimostrata la percezione di denaro. La CTR, adìta in sede d’appello dall’Agenzia, accoglieva il gravame riformando la decisione di primo grado.
2. Adìta dai contribuenti la Suprema Corte, questa rendeva la sentenza di cui si chiede la revocazione, con la quale il ricorso veniva rigettato. I contribuenti formulano domanda di revocazione della sentenza, basata su due motivi. L’Agenzia è rimasta intimata. Il ricorrente ha presentato altresì ulteriore memoria illustrativa in data 29 settembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano un primo errore revocatorio, consistente a loro dire nella falsa supposizione che l’avviso di accertamento contenesse un richiamo all’art. 2291, cod. civ., di guisa che su tale presupposto il Collegio ha disposto la correzione in diritto della sentenza d’appello. La svista consisterebbe nell’aver ritenuto il Collegio di essere in presenza di una società in nome collettivo, anziché di una accomandita semplice, pretendendo così di correggere la sentenza d’appello individuando una responsabilità illimitata del
–ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
–intimata – per la revocazione della sentenza n. 19364 del 17 settembre 2020 di questa Suprema Corte. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022dal consigliere A C. Dato atto che il Sostituto Procuratore g enerale ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso. Dato atto che l’Avvocato della parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
REVOCAZIONE
Si dà altresì atto del fatto che, non essendosi costituita, delle conclusioni dell’Avvocatura rese all’udienza pubblica non si terrà conto.
FATTI DI CAUSA
1. Premettono i ricorrenti che l’Agenzia contestava alla società CO.MA.GI. s.a.s., ormai cessata, nonché agli stessi in qualità di soci, un maggior reddito. Il relativo avviso veniva impugnato e la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo la carenza della “legittimazione passiva” nei confronti della società, l’insussistenza dell’obbligazione tributaria e l’assenza di responsabilità dei soci, rispetto ai quali non era stata dimostrata la percezione di denaro. La CTR, adìta in sede d’appello dall’Agenzia, accoglieva il gravame riformando la decisione di primo grado.
2. Adìta dai contribuenti la Suprema Corte, questa rendeva la sentenza di cui si chiede la revocazione, con la quale il ricorso veniva rigettato. I contribuenti formulano domanda di revocazione della sentenza, basata su due motivi. L’Agenzia è rimasta intimata. Il ricorrente ha presentato altresì ulteriore memoria illustrativa in data 29 settembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano un primo errore revocatorio, consistente a loro dire nella falsa supposizione che l’avviso di accertamento contenesse un richiamo all’art. 2291, cod. civ., di guisa che su tale presupposto il Collegio ha disposto la correzione in diritto della sentenza d’appello. La svista consisterebbe nell’aver ritenuto il Collegio di essere in presenza di una società in nome collettivo, anziché di una accomandita semplice, pretendendo così di correggere la sentenza d’appello individuando una responsabilità illimitata del
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