Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2019, n. 05743

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2019, n. 05743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05743
Data del deposito : 5 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/04/2017 della Corte di appello di Sassari visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. S. Sciullo per le parti civili, anche in sostituzione dell'avv. E.O. Licheri, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale, depositando conclusioni scritte e nota spese anche per l'avv. Licheri. udito il difensore dell'imputato, avv. D. Putzolu, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tempio Pausania del 11 settembre 2015, UC PP veniva assolto dal delitto di cui all'art. 584 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

1.1. Era contestato all'imputato che, dopo aver subito un furto all'interno del proprio bar, situato nell'area di servizio "Fiamma 2000" sita in Arzachena, messosi all'inseguimento di uno dei presunti esecutori materiali, a bordo dell'autocarro Fiat ST meglio descritto nell'imputazione, con il fine di arrestarne la fuga, a costo di toccarlo e cagionargli lesioni personali, investiva la vittima, urtando gli arti inferiori con la parte anteriore sinistra del veicolo, così provocando l'arrotamento del piede destro, con rotazione del corpo in senso antiorario, l'impatto della regione dorsale contro la parte anteriore sinistra del mezzo, la proiezione del corpo in avanti ed, infine, l'impatto della regione frontale con una barriera in cemento, cagionandone la morte a seguito di lesioni gravissime.

1.2. Il primo giudice aveva ritenuto che all'esito, dell'espletato rito abbreviato, fosse residuato il dubbio circa la sussistenza della volontà, da parte del PP, di investire il GI, assumendo, peraltro, che l'inseguimento era finalizzato soltanto a bloccare la fuga dell'autore di un reato (furto), commesso poco prima ai suoi danni. Quest'ultimo, quindi, aveva posto in essere una condotta lecita, potendo procedere anche all'arresto in flagranza degli autori del reato, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., per recuperare la refurtiva. In ogni caso il primo giudice aveva ritenuto non compatibile la configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato, con la forma del dolo (eventuale) prospettata nell'imputazione e dal pubblico ministero. Parimenti è stata esclusa la qualificazione della condotta quale omicidio colposo, non ravvisandosi alcuna incidenza causale dell'azione dell'imputato (inseguimento), rispetto all'evento morte. Questa, infatti, per il primo giudice, risulta avvenuta a seguito di impatto tra vittima (che all'improvviso era apparsa davanti) e veicolo, nonostante la frenata del conducente e la sterzata verso destra, con successiva collisione contro il muro, per il fondo stradale, particolarmente scivoloso. La vittima, dunque, intenta a scavalcare il muro, perdendo l'equilibrio era caduta e, successivamente attinta alla gamba sinistra dal veicolo (che non era riuscito ad arrestare la propria marcia), era andata ad impattare contro il muro in cemento che stava provando ad attraversare, trovando la morte sul colpo per le gravissime lesioni riportate. La sentenza di primo grado, sul punto, esclusa la volontarietà dell'urto da parte del conducente, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.

2. A seguito di appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale e della parte civile, la Corte di assise di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma dell'impugnata sentenza, in data 3 aprile 2017, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena principale di anni quattro mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito abbreviato, oltre alla pena accessoria di legge ed al risarcimento del danno, nei confronti della parte civile, da liquidarsi separatamente.

2.1. La sentenza di secondo grado afferma che, in base alle dichiarazioni del teste oculare LA, alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nelle immediatezza alla polizia giudiziaria e a fronte delle complessive risultanze, la dinamica andava ricostruita nel senso che vi era stato impatto tra veicolo e uomo in fuga, non anche tra uomo e vettura, successivo alla caduta. Secondo la Corte di assise di appello sarebbe stato, anzi, proprio il volontario investimento della vittima in fuga, a determinare la caduta di questa, il conseguente colpo di frusta e le lesioni gravissime, causa della morte. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, secondo la Corte territoriale, il dolo che risulta aver supportato l'azione dell'inseguitore era quello intenzionale ed alternativo, avendo agito il PP, sia per bloccare il ladro, da consegnare alle forze dell'ordine, sia per determinare, a suo danno, lesioni o percosse, tramite l'investimento provocato con il proprio veicolo. La Corte territoriale ha, infine, escluso che ricorresse la legittima difesa, nonché la scriminante di cui all'art. 383 cod. pen., tenuto conto della sproporzione tra la condotta posta in essere dal PP e quella, lecita, di apprendere e consegnare l'arrestato alle forze dell'ordine, in caso di eccezionale facoltà consentita al privato, ai sensi dell'art. 383 cod. pen. Infatti l'autore del reato fuggiva a piedi, mentre l'inseguimento era avvenuto con mezzo (veicolo) e modalità esecutive, reputate non consentite, in quanto senz'altro esponenti a pericolo la stessa vita del fuggitivo.

3. Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. D. Putzolu, con il quale vengono dedotti nove motivi, di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen„ sotto il profilo dell' inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581, 591 e 597 cod. proc. pen, nonché, in ordine agli stessi articoli, si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza. Si assume che l'appello del pubblico ministero non aveva investito il punto della sentenza di assoluzione relativo al riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., rilevando soltanto, nell'atto di gravame, che erano stati travalicati i limiti di cui all'art. 383 cod. proc. pen., con conseguente applicazione dell'art. 55 cod. pen., non avendo l'imputato esercitato i propri poteri di autotutela riconosciutigli dal citato art. 383, nei limiti dei prescritti canoni di prudenza e diligenza, secondo i principi della culpa lata.

3.1.1. Sicché, a parere del ricorrente, la Corte di assise di appello non avrebbe potuto condannare il PP per il reato di cui all'art. 584 cod. pen., che richiede una condotta ab origine illecita e punibile a titolo di dolo, posto che è giudicato il punto della decisione che riconosce la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con conseguente esclusione, in radice, del dolo di lesioni o percosse.

3.1.2. Si assume, inoltre, che, in relazione all'art. 584 cod. pen., l'appellante avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., formulando un'impugnazione inammissibile, come puntualmente eccepito dalla difesa, nulla deducendo in ordine al punto inerente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 584 cod. pen., a fronte di un'articolata motivazione del giudice di primo grado sul punto (pagg.

7-10 della sentenza di primo grado), richiamando i principi espressi da questa Corte, Sez. U. Galtelli, sulla specificità dei motivi.

3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione alla violazione degli artt. 191 e 590, commi 5 e 6, cod. proc. pen. In ordine agli stessi articoli, si assume l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza. Si denuncia che, in violazione di legge, si utilizzano, per la decisione, le dichiarazioni rese dal PP, nelle immediatezze, alla polizia giudiziaria, senza assistenza del difensore e senza verbalizzazione, inquadrando dette dichiarazioni nella previsione di cui all'art. 350, comma 5, cod proc. pen. Si tratta, a parere del ricorrente, di dichiarazioni utilizzabili, nei limiti del successivo comma 6 del medesimo articolo, per la prosecuzione delle indagini, non anche per la decisione, come ritenuto, invece, nella pronuncia impugnata.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo del travisamento delle prove.

3.3.1. Con la pronunciata condanna si afferma che il LA (n. d. r. l'altro complice della vittima che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, assieme al GI avrebbe perpetrato, il furto presso il bar dell'imputato) aveva parlato di "contatto" tra il IN ST e il GI, mentre il giudice di primo grado, correttamente interpretando le affermazioni del citato dichiarante, non ha ricavato dalla deposizione del LA la prova dell'impatto tra il IN e la parte lesa e, dunque, del contestato investimento.

3.3.2. A parere del ricorrente la sentenza di appello non tiene conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, sulla quale ha deposto il consulente della difesa, Ing. Ruggiero, meglio illustrate dalla difesa anche con memoria difensiva, alla quale era allegato, nel giudizio di appello, grafico ricostruttivo dei luoghi. Il consulente della difesa ha, infatti, affermato che, dal punto in cui si trovava il LA, quando era entrato in contatto con Fiippeddu, non erano visibili le barriere, tenuto conto delle condizioni di luce e di tempo. Tanto considerando anche la pendenza del terreno che

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