Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2019, n. 17140

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2019, n. 17140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17140
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente PU SENTENZA sul ricorso 19169-2015 proposto da: S L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BUCCARI

3, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2019 CONSERVATORIO DI MUSICA "GIOACCHINO ROSSINI" DI PESARO;

- intimato -

nonchè

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 223/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 179/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. A T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

Fatti di causa 1. Il Tribunale di Perugia aveva accolto il ricorso proposto dal prof. L S nei confronti del Conservatorio di Musica "G. Rossini" di Pesaro e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ricorso volto all'accertamento della illegittimità della delibera del Consiglio Accademico del 18.6.2010 con la quale era stata resa indisponibile al trasferimento una cattedra di "Organo e Composizione Organistica", alla disapplicazione della predetta delibera e di ogni altro precedente e/o conseguenziale, all'accertamento del diritto al trasferimento presso il Conservatorio di Musica "B Rossini" di Pesaro, alla condanna delle Amministrazioni convenute al trasferimento immediato presso il predetto Conservatorio con decorrenza dall'anno accademico 2010 /2011 .

2. La Corte di Appello di Perugia, adita dal Ministero e dal Conservatorio, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che, in tema di riparto della giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa i singoli atti di conferimento degli incarichi, che, pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'Amministrazione di adottare una decisione di ordine generale, non investano in modo autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici.

4. Essa, rilevato che lo Scandali aveva censurato il comportamento del Conservatorio che, prima dell'apertura della procedura di trasferimento, aveva deciso, attraverso la delibera del Consiglio Accademico, di mettere a concorso soltanto tre delle quattro cattedre in organico di "Organo e Composizione Organistica", in ragione dell'esiguo numero degli iscritti, ha ritenuto che l'atto che aveva determinato la lesione dell'interesse dello Scandali non costituiva un atto di gestione del rapporto di i N. R.G. 19169 2015 impiego in quanto era stato adottato dall'Amministrazione nell'ambito del potere auto- organizzativo.

5. Avverso questa sentenza L S ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha depositato memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 370 cod.proc.civ. Il Conservatorio di Musica "Gioacchino Rossini" di Pesaro è rimasto intimato. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., "error in procedendo" per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Deduce che quest'ultimo difettava dei requisiti imposti dagli artt. 342 e 434 cod.proc.civ.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 cod.proc.civ., errata statuizione in tema di giurisdizione.

8. Invocando la disposizione contenuta nell'art. 63 c. 1 del d. Igs n. 165 del 2001, assume che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia relativa al rapporto di lavoro, senza che abbia rilievo l'eventuale impugnazione di atti amministrativi presupposti che incidono sulla posizione sostanziale del lavoratore, perchè questi possono essere disapplicati dal giudice ordinario.

9. Precisato che con il ricorso di primo grado aveva denunciato la condotta delle Amministrazioni e, in particolare, del Conservatorio di Pesaro, che con la delibera del 18.6.2010 aveva reso indisponibile al trasferimento una cattedra di "Organo e Composizione Organistica", asserisce che la predetta delibera costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario e che la medesima era stata adottata in contrasto con la disciplina collettiva in tema di mobilità del personale dipendente, che impone di rendere disponibili, ai fini della mobilità territoriale, tutte le cattedre vacanti. Esame dei motivi In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell'ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra N. R.G. 19169 2015 le questioni indicate nel richiamato Decreto, questioni sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte 10. Il primo motivo è inammissibile perché nel ricorso non risultano riprodotti, nelle parti salienti e rilevanti, l'atto di appello e la sentenza di primo grado, atti che non risultano allegati al ricorso e di cui non è specificata la sede di produzione processuale. 11. Va, al riguardo, ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art.360 c.p.c., n. 5, o, come nella fattispecie in esame, di un "error in procedendo", è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, nelle parti essenziali e rilevanti, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell'indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass. SSUU nn.8077/2012 e 22726/2011;
Cass. nn. 15016/2019, 425/2019, 5696/2018, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010). Il secondo motivo è fondato. 12. Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono, caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscano sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum" (tra le altre, Cass. SSU 8821/2018, 8363/2007). Nell'emanazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita, infatti, un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5, secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 13. Spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla PA con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, N. R.G. 19169 2015 comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. 14. Va precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. SSU 8821/2018, 16756/2014, 3032/2011, 15904/2006). 15. Ai fini del riparto della giurisdizione, deve, poi, escludersi ogni rilievo alla circostanza che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento e di conseguente disapplicazione di un atto amministrativo. 16. L' individuazione della giurisdizione è determinata, infatti, dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare, in base al criterio del "petitum" sostanziale, non con riguardo alla soggettiva prospettazione della parte e, in ogni caso, non solo in funzione della concreta pronuncia che è stata richiesta al giudice, ma considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e ricostruita dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione nonché alla sostanziale protezione accordata a tale posizione di diritto positivo (Cass.
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