Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/1966, n. 2036
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Le prestazioni enfiteutiche e, in genere, le prestazioni perpetue di qualunque natura, consistenti in una somma di denaro, sono dovute nell'importo corrispondente alla quantita numerica della somma stessa nel la moneta legale corrente, qualunque sia la specie di moneta prevista nel titolo,e, quindi, anche se il titolo preveda monete aventi valore intrinseco, sia con generico riferimento a monete di modello pregiato sia con riferimento ad una specie determinata di quelle monete, salva per quest'ultima ipotesi, la deroga contemplata dal secondo comma dell'art. 4 l. n.998 del 1925, ove ricorrano gli ulteriori requisiti ivi precisati. E la legge, quindi, che, al fine di agevolare le affrancazioni, ha inteso negare validita,in deroga alle norme di diritto comune (art.1822 cod.civ.abrog. E 1280 cod.civ.vigente),alla clausola oro e, in genere, alle clausole di riferimento al corso di qualunque altro metallo pregiato. ( Cfr. 1958-51).*