Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2020, n. 8621
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In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'escludere che l'omessa comunicazione, da parte del responsabile di un reparto, della sistematica manomissione dei dispositivi di rallentamento della velocità dei carrelli potesse rientrare nel campo di applicazione dell'art. 69 del c.c.n.l. Industria Alimentare – alla cui stregua è punita con sanzione conservativa la mancata tempestiva comunicazione al superiore dell'esistenza di guasti o irregolarità di funzionamento dei macchinari –, vi aveva ravvisato il medesimo grave disvalore dell'ipotesi, esemplificata nel citato c.c.n.l., di "danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici", sanzionato con il licenziamento senza preavviso).
Sul provvedimento
Testo completo
ITT DIR TE 07 MAG. 2020 N E S E L OL S E T -862 1/20 EN S AULA E ! E T EN S E REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 27148/2018 Cron.8621 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. V D CO Presidente Ud. 14/01/2020 Dott. R AO Consigliere - PU Dott. A PTA Consigliere Rel. Consigliere Dott. E B - Dott. NICOLA DE MARINIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27148-2018 proposto da: M E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato C D M G, che lo rappresenta e difende;
ricorrente contro 2020 UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L., in 90 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta difende unitamente all'avvocato M D M;
controricorrente avversO la sentenza n. 3126/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2018 R. G. N. 640/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato C D MRCHIS;
udito l'Avvocato P P, MARIO DE MATHIA. 23 n. 27148/2018 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha con sentenza n. 3126 del - 18.7.2018 respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 31.8.2016 da Unilever Italia Manufacturing s.r.l. a Elio M, Responsabile del reparto "magazzino freddo" composto da 24 operai, per aver omesso di informare i propri superiori gerarchici nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sistematica manomissione, da parte dei carrellisti dallo stesso coordinati, dei dispositivi di rallentamento di velocità dei carrelli (c.d. sistema tartaruga, divenuto operativo dal 25.3.2016), manomissione accertata a seguito di un incidente avvenuto in azienda il 13.7.2016. 2. La Corte distrettuale, ritenute provate la consapevolezza del M delle manomissioni effettuate dai carrellisti al sistema di sicurezza dei carrelli e l'omessa informazione del superiore gerarchico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonchè considerati il ruolo di responsabilità rivestito e le conseguenze (quali incidenti di carrelli con conseguente grave pericolo alla incolumità degli operai) derivanti dalla disattivazione del suddetto sistema, ha escluso la riconducibilità della condotta nell'ambito delle infrazioni punite, dall'art. 69 del c.c.n.l. Industria Alimentare, con sanzione conservativa, non ricorrendo una mera colpa lieve ossia una mancata "tempestiva" informazione del superiore della esistenza di guasti o irregolarità di funzionamento (da ritenersi isolati, fortuiti ed occasionali nell'intenzione delle parti sociali) bensì una mancata comunicazione di plurime e sistematiche manomissioni di un sistema di sicurezza introdotto per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.
3. Per la cassazione di tale sentenza Elio M ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. La società resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del c.c.n.l. settore Industria Alimentare, 2119 cod.civ., 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369 cod.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato le clausole negoziali le quali riservano esclusivamente una sanzione conservativa alla condotta di omesso avvertimento della "evidente irregolarità" di un macchinario, a prescindere dalla natura del dispositivo del macchinario (rilevante ai fini produttivi ovvero deputato a garantire il rispetto delle 1 n. 27148/2018 R.G. norme di sicurezza) e dalla ricorrenza di una colpa lieve o di una colpa grave o di un ruolo di responsabilità nel reparto (in tal caso potendo, semmai, adottarsi una misura più severa ma sempre nell'ambito delle sanzioni conservative). Erroneamente la Corte distrettuale ha sussunto la fattispecie nell'art. 70 del c.c.n.l. potendo essere punito con sanzione espulsiva solamente la manomissione di dispositivi infortunistici (condotta, attiva, distinta dalla mera omessa informativa di un evidente malfunzionamento) ed ha surrettizziamente valorizzato la recidiva.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa disamina di un fatto decisivo oggetto di discussione (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto provata la consapevolezza del M di sistematiche manomissioni ai dispositivi di rallentamento pur non sussistendo alcuna evidenza istruttoria e, anzi, dimostrando - la lettura integrale della lettera di giustificazioni resa dal lavoratore all'azienda nonché le dichiarazioni rese dal sig. C che la mancata informazione del malfunzionamento era dipesa da "usure - normali" dei macchinari e non da manomissioni.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1318 e 2118 cod.civ., 3 Cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, elisatteso cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, fatto stralcio del principio giurisprudenziale consolidato di divieto di sanzionare in maniera differente condotte identiche (con riferimento al collegat di lavoro Imperato, addetto alla manutenzione ed al controllo tecnico dei carrelli).
4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale posto scarsa attenzione a determinanti elementi quali il ruolo del ricorrente (responsabile di cella e non responsabile tecnico dei carrelli), le modalità dell'incidente avvenuto il 13.7.2016 (dovuto al contegno negligente dei carrellisti e non alla omessa informativa del malfunzionamento da parte del M), il requisito soggettivo (colposo), la mancanza di provvedimenti disciplinari prima del giugno 2015 e gli attestati di stima ricevuti durante la carriera professionale.
5. Il primo ed il quarto motivo di ricorso che possono trattarsi congiuntamente per motivi di stretta connessione - non sono fondati.
5.1. In proposito vale richiamare la trama argomentativa contenuta in un recente arresto di questa Corte che ha analizzato funditus i rapporti tra licenziamento e 2 268 n. 27148/2018 R.G. previsioni disciplinari della contrattazione collettiva (Cass. n. 12365 del 2019;
nello stesso senso v. Cass. n. 14247 del 2019;
Cass. n. 14248 del 2019;
Cass. n. 14500 del 2019;
Cass. n. 14604 del 2019;
conformi anche Cass. n. 19578 del 2019;
Cass. n. 21628 del 2019;
Cass. n. 31839 del 2019). Avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale, si è più volte espresso il generale principio che