Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/07/2007, n. 16733
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Rientra nella stretta competenza del giudice di merito ed in quanto tale, ove sia espresso in modo congruo ed esauriente, è insindacabile in cassazione, il giudizio di fatto secondo cui un passaggio "carraio" non è soggetto a Tosap perchè non determina un'occupazione visibile del suolo pubblico mancando di qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico e non presentando interruzioni su marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano al proprietario dell'accesso una posizione ed un uso diverso da quello di cui può fruire tutta la collettività.
Testo completo
Svolgimento del processo - 1. Con ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Roma, la signora L.N. impugnò l'avviso di accertamento
notificatole dal comune di Roma per il pagamento della somma di lire 583.000
a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico (Tosap) corrispondente
ad un passo carrabile di accesso alla sua proprietà sita in via ..., in
località Casalpalocco, deducendo, per quanto ancora interessa, che il
suddetto passaggio era posto a filo del manto stradale ("a raso"), come
risultava da perizia giurata, fotografie e pianta dei luoghi, depositate in
atti, e che perciò era escluso dalla tassa, giusta la disposizione
dell'art. 41, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, all'epoca
vigente.
2. La sentenza n. 284 del 2000, con cui la Commissione adita aveva
respinto il ricorso - avendo giudicato che non si trattava di passaggio "a
raso", e che quindi non rientrava nella previsione della norma citata
(peraltro abrogata dall'art. 3, comma 60, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)
-, impugnata dalla contribuente, fu riformata dalla Commissione tributaria
regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata nel
contraddittorio delle parti, che accolse l'appello avendo rilevato che il
passaggio in questione doveva considerarsi "a raso" in base alla
documentazione versata in atti;e che pertanto non era soggetto alla
tassazione prevista in generale per i passi carrabili dall'art. 44, comma 4,
del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto rientrante nella previsione del successivo
comma 7, pienamente in vigore nel periodo (anno 1994) cui si riferiva
l'avviso di accertamento, essendo stato abrogato dalla citata norma della L.
n. 549/1995, entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Roma, con un
solo motivo, cui resiste l'intimata contribuente mediante controricorso.
Motivi della decisione - 4. Con l'unico motivo di ricorso il comune di
Roma censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli
artt. 38 e 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;3 della L. 28 dicembre
1995, n. 549;822 del codice civile;violazione dei principi sull'onere
della prova;e per omessa pronunzia e contraddittorietà della motivazione su
punto decisivo della controversia.
4.1. Il comune ricorrente lamenta violazione degli artt. 38 e 44, comma
4, del D.Lgs. n. 507/1993, per avere la Commissione regionale male
interpretato il concetto normativo di passo carrabile - tipica occupazione
di suolo pubblico costituente presupposto della tassa - comprendente "tanto
i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale quanto [gli]
appositi intervalli nei marciapiedi o . . . una modifica del piano stradale
intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata".
Concetto dal quale sarebbero esclusi, con esonero conseguente
dall'imposizione, solo "gli accessi che siano 'a filo' col manto stradale,
cosiddetti a raso: figura tipica, quella dei portoni e dei cancelli che si
aprono direttamente sulla via pubblica".