Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2020, n. 29106

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2020, n. 29106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29106
Data del deposito : 18 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12326-2020 proposto da: MARINO LUIGI, PAVONE LUCILLA, GIULIESE GREGORIO, TAGLIARINI GIUSEPPINA ROSALIA, D'ATTOLICO FRANCESCA ROBERTA, FAVIA GUIDO, PEZZUTO ANTONELLA, CICIOLLA LEONARDO, PANSINI LUIGI, VOLPETTI CARMINE, CAPPELLUTI FRANCESCO, BUX MARIANGELA, AMODIO FRANCESCO, MARSEGLIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S.

LORENZO IN LUCINA

4, presso lo studio dell'avvocato A B, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, in persona del Presidente pro tempore, Z PIERFRANCESCO, AMATO MICHELE, FABRIZIO MARILENA RITA, LORUSSO ANGELO, MELCHIORRE LORENZO, ROMITO FLAVIO LUIGI, nella qualità di componenti effettivi della Commissione, CLEMENTE PAOLO, GAROFALO GIANCARLO, PELLICCIARI ANGELA, SAVINO MARISA, nella qualità di componenti supplenti della Commissione, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE SANTO

25, presso lo studio dell'avvocato A B, rappresentati e difesi dall'avvocato F M;
STEFANI' GIOVANNI, TRIGGIANI SERENA, BELLOMO ANTONIO, TINTO CLEMI, BENEGIAMO ANTONIO, GARGANO NICOLA, PANARO GABRIELLA, LEONE MARIELLA, DALFINO GIUSEPPE, DE LIDDO CARLO, GUERRA EBE ANTONIA ANNA MARIA, DI CAGNO KATIA, CARROZZINI PIETRO, SELVAGGI NICOLA, MELE ALFREDO, GIANCASPRO GIROLAMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI

30, presso il dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI D'AMBROSIO e GIOVANNI VITTORIO NARDELLI;

- controricorrenti -

nonchè

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA POCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, GADALETA ILARIA, VALENTE ROBERTA, Ric. 2020 n. 12326 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2- ZANNI NICOLA, LOVERO PIETRO NICOLA ANTONIO, FIORETTI GAETANO, ARIODANTE VALERIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 23/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Paola Croce per delega dell'avvocato Alessandro Barbieri, Andrea Botti per delega dell'avvocato Fulvio Mastroviti e Luigi D'Ambrosio.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ritualmente depositato presso la cancelleria del Consiglio Nazionale Forense (e regolarmente notificato ai controinteressati), gli Avv.ti F A, M B, F C, Maria Cellamare, L C, Marco Cornaro, Francesca Roberta D'Attolico, Francesco Silvio Dodaro, G F, G G, L M, G M, L P, A P, G R T, C V e L P proponevano reclamo elettorale nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, della Commissione elettorale nominata per il rinnovo di detto COA (relativamente al quadriennio 2019-2022) nonché nei riguardi degli Avv.ti G S, S T, A B, C T, A B, N G, G P, M L, G D, C D L, E A A M G, K D C, P C, Roberta Valente, N S, A M, G G, Nicola Zanni, Pietro Nicola Antonio Lovero, Gaetano Fioretti, F A, A P e Ric. 2020 n. 12326 sez. SU - ud. 17-11-2020 -3- Valeria Ariodante, oltre che nei confronti dell'Avv. Ilaria Gadaleta e del P.M. presso la Procura della Repubblica di Bari al fine di ottenere la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento dei risultati delle suddette elezioni per il rinnovo del COA di Bari. In particolare, con detto reclamo erano stati impugnati: - il verbale del 18 gennaio 2019, con il quale la Commissione elettorale aveva ammesso l'Avv. G S, che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere considerato incandidabile ed ineleggibile;
- il verbale di proclamazione degli eletti del 25 gennaio 2019 nella parte in cui era ricompreso anche il citato Avv. G S;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente che fosse risultato lesivo della posizione dei reclamanti. Quali motivi specifici addotti a sostegno del reclamo i ricorrenti deducevano: - la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 17 della legge n. 113/2017;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 2/2019;
- la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578/1933;
- la violazione e falsa applicazione del d. Igs. lgt. n. 382/1944. Tutte le formulate censure investivano in via esclusiva la posizione del menzionato Avv. G S, che aveva ricoperto la carica di consigliere dell'Ordine ininterrottamente per più di due mandati consecutivi nel periodo 2008-2014, non dovendosi computare i periodi che avevano preceduto (dal 21 marzo 2015 al 3 marzo 2017) e quelli che avevano seguito (dall'Il ottobre 2017 al 31 dicembre 2018) la nomina del Commissario straordinario del Ministero della Giustizia. Si costituivano in giudizio la Commissione elettorale, in persona del Presidente, nonché tutti i componenti della stessa, che chiedevano il rigetto del ricorso deducendo la legittimità delle operazioni dagli stessi compiute. Si costituivano, altresì, tutti i controinteressati che, oltre a formulare alcune eccezioni pregiudiziali, insistevano per il rigetto del proposto Ric. 2020 n. 12326 sez. SU - ud. 17-11-2020 -4- reclamo, contestando l'assunto della incandidabilità ed ineleggibilità dell'avv. S, sostenendo che, in effetti, lo stesso non aveva svolto due mandati consecutivi per una durata superiore al biennio, eccependo, inoltre, l'illegittimità costituzionale della normativa di riferimento per profili da non ritenersi coperti dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 173/2019. Con sentenza n. 23 del 2020 (depositata il 13 febbraio 2020), l'adìto Consiglio nazionale forense ha dichiarato - ai sensi dell'art. 36 della legge n. 247/2012 - l'inammissibilità del reclamo, sul presupposto che, trattandosi di ricorso collettivo, non potevano dirsi rispettati i due requisiti necessari ai fini della sua ammissibilità: - uno positivo, consistente nella identità di "posizioni sostanziali e processuali" in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive;
- l'altro negativo, costituito dall'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Invero, nella specifica fattispecie, il CNF ha inteso evidenziare che i ricorrenti, pur impugnando gli stessi atti per le medesime ragioni giuridiche, si sarebbero dovuti, in effetti, considerare portatori di interessi specifici e personali differenti, tra loro confliggenti, quantomeno in via potenziale. In particolare, il CNF ha posto in risalto come i quattro ricorrenti che ricoprivano la carica di Consiglieri - ancorché indicati anche come controinteressati - dovevano ritenersi portatori di un interesse contrario all'accoglimento del ricorso, né avevano dedotto un interesse specifico
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