Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2022, n. 23685
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAINONE ANTONIO nato a MILANO il 13/02/1992 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida e per i provvedimenti conseguenti, nonché per la trasmissione della sentenza e degli atti al Prefetto territorialmente competente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere a carico di R A in ordine ai reati di cui agli artt.590 bis e 590 ter cod. pen. (capo a), 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo b) commessi in Milano il 21 dicembre 2017 essendo tali reati estinti per esito positivo della messa alla prova. Il giudice ha, inoltre, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e mesi sei.
2. A R propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida e per i provvedimenti conseguenti, nonché per la trasmissione della sentenza e degli atti al Prefetto territorialmente competente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere a carico di R A in ordine ai reati di cui agli artt.590 bis e 590 ter cod. pen. (capo a), 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo b) commessi in Milano il 21 dicembre 2017 essendo tali reati estinti per esito positivo della messa alla prova. Il giudice ha, inoltre, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e mesi sei.
2. A R propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
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