Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2021, n. 04456

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2021, n. 04456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04456
Data del deposito : 4 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UB AN S.p.a. avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino in data 30/5/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata il 23/2/2017, la UB AN S.p.a. aveva dedotto: a) di avere concesso, in data 26/11/2001, un mutuo ipotecario per 100.000.000 euro in favore di ED S.r.l. (poi Edil 2000 S.r.l. in liquidazione), in persona del suo amministratore, AM AP, per l'acquisto di un immobile sito in Torino;
b) che, a garanzia del mutuo, su tale immobile era stata iscritta un'ipoteca per complessivi 200.000.000 euro;
c) che il 6/6/2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva emesso decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 del 100% delle quote della ED, intestate a AM AP, e del suo patrimonio immobiliare, compreso l'immobile indicato;
d) che il 29/9/2011 la ED era stata dichiarata fallita;
e) che il 22/11/2013 il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nel procedimento cd. "Minotauro", aveva disposto, ex artt. 240, 416-bis cod. pen., 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, la confisca del 100% delle quote della società e del suo patrimonio immobiliare: confisca confermata dalla Corte di appello di Torino, con pronuncia definitiva il 27/2/2016;
f) che alla data del 31/1/2017, la UB AN vantava, nei confronti di AP, un credito per tale causa pari a 203.261,70 euro, che aveva chiesto riconoscersi unitamente alla sua buona fede nell'erogazione del mutuo;
g) che il comma 4-bis dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, introdotto con legge n. 228 del 2012, aveva esteso anche a quel tipo di confisca le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati dal d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) e, tra queste, gli artt. 45, che prevede la tutela dei diritti dei terzi, e 52, che avrebbe consentito alla UB AN di agire per fare valere le sue ragioni creditizie;
h) che nel caso di specie, l'ipoteca era stata iscritta molto tempo prima del sequestro preventivo e al momento dell'erogazione del mutuo da cui derivava il credito azionato, e che la UB AN era totalmente estranea all'attività criminosa del debitore, avendo provveduto a istruire la pratica previe opportune verifiche, che non consentivano di dubitare della liceità del denaro utilizzato dal debitore per l'acquisto dell'immobile e, quindi, per pagare il debito con l'Istituto di credito.

1.1 Con provvedimento del 21/12/2017, la Corte di appello di Torino rigettò la richiesta sul presupposto che la disciplina in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali prevista per i sequestri di prevenzione dal cd. codice antimafia non si applicasse ai sequestri penali, neppure se funzionali alla confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992. A seguito di ricorso avverso tale decisione, la Corte di cassazione, con sentenza 10/10/2018, annullò l'ordinanza reiettiva, atteso che, con norma interpretativa ex art. 37, legge 17 ottobre 2017, n. 161, era stato disposto che i commi da 194 a 206 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012 si applicassero anche ai beni confiscati ex art. 12-sexies, d.l. 306 del 1992 all'esito di procedimento iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. prima del 13/10/2011. 1.2. Indi, con ordinanza in data 30/5/2019, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettò l'istanza di accertamento del credito privilegiato avanzata da UB AN S.p.a., ritenendo che la domanda presentata dall'Istituto di credito non fosse tempestiva, non essendo stata depositata nel termine di 180 giorni dal momento in cui la confisca disposta nei confronti di AP era diventata definitiva.

2. La UB AN S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, dott. Marco Pacco', ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Pesenti, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1, comma 200, legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 52-58, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui l'ordinanza non ammetterebbe che il creditore possa depositare la domanda ex art. 58 del citato decreto entro un anno dalla definitività della confisca del bene su cui grava il diritto reale vantato dall'istituto di

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