Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/06/2019, n. 16040
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 2892-2014 proposto da: PRARIO ITALO CLAUDIO PRRTCL48R16A2800, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 23/B, presso lo studio dell'avvocato M N, che io rappresenta e difende unitamente all'avvocato S T;- ricorrente -contro IL GAZZETTINO S.P.A., in persona del legale 2019 603 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio degli avvocati P C e F S, che la rappresentano e difendono;- controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2012 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 05/02/2013 R.G.N. 1526/2009. fi RILEVATO CHE con sentenza del 5.2.2013 la corte d'appello di Milano ha respinto il gravame di I C P avverso la sentenza del tribunale di Milano del 18.9.2008, che aveva rigettato la domanda del P, collaboratore e poi anche amministratore delegato della società il Gazzettino spa - prima SEP spa- diretta ad ottenere il pagamento di un bonus finale, in subordine anche liquidato equitativamente, previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 31 luglio 2001 - con durata fino al dicembre 2003 - poi rinnovato con atto del 21 luglio 2003, fino al 31 dicembre 2006;la corte di merito, dopo aver precisato che il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che non fosse rinvenibile negli atti negoziali intercorsi tra le parti la previsione di un emolumento alla cessazione dell'incarico ed in particolare per la carica di amministratore, ha ribadito che sia nel contratto del 2001 sia nel contratto rinnovato del 2003 non vi fosse la previsione di un bonus finale nel senso dedotto dall'appellante;in particolare la corte territoriale ha ritenuto che fossero generiche le espressioni contenute nei due contratti, dove si precisava - punto 3 - che restava definito dalla delibera del 10.12.2002 del CdA la parte variabile del compenso e che, in aggiunta all'importo fisso, competeva al P anche il piano di incentivazione previsto dal penultimo paragrafo del punto 3 del contratto, da definire entro il 31 .12.2003;per i giudici di merito il richiamo alla delibera del CdA nella parte in cui si fa riferimento al bonus finale, da determinarsi alla presentazione del piano industriale (piano di incentivazione), non era sufficiente per eliminare l'indeterminatezza della previsione non esistendo elementi concreti per definire tale bonus . Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I C P affidato ad un solo articolato motivo, a cui ha resistito il Gazzettino spa con controricorso, atti poi illustrati da memorie ex art.80 bis 1 c.p.c. CONSIDERATO CHE Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1418,2099,2126,2225,2233c.p.c. e dell'art. 423 c.p.c., in relazione all'art.360 c.
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