Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/05/2020, n. 09282
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12979-2019 proposto da: COMUNE DI VAGLI SOTTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante 9, presso lo studio dell'avvocato P C P, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro REGIONE TOSCANA, NUOVA A.S.B.U.C. DI VAGLI SOTTO E DI STAZZEMA, COMUNE DI STAZZEMA;- intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 25/2018 del COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere L G L;Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1. - La Regione Toscana ha impugnato, innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, la deliberazione del Consiglio comunale di Vagli Sotto n. 42 del 2018, con la quale è stato approvato lo "schema di un accordo transattivo", tra il detto Comune e l'A.S.B.U.C. ("Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico") di Vagli Sotto e di Stazzema, avente ad oggetto: a) il riconoscimento della natura civica delle terre aventi destinazione agrosilvopastorale tra quelle individuate come demanio collettivo della popolazione di Vagli Sotto nell'istruttoria demaniale condotta su incarico della Regione Toscana dal dott. agr. M (approvata dalla medesima Regione con decreto dirigenziale n. 1651 del 2013), con l'attribuzione all'A.S.B.U.C. del potere di gestione delle stesse;b) il riconoscimento della natura patrimoniale delle terre aventi destinazione ad attività estrattiva catastalmente intestate al Comune di Vagli Sotto, con l'attribuzione a tale Comune del relativo potere gestorio;c) la definizione di tutti i contenziosi giudiziari pendenti, tra il Comune di Vagli Sotto e l'A.S.B.U.C., dinanzi al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civi e agli organi della giurisdizione ordinaria e amministrativa, con contestuale rinuncia alle pretese reciproche;d) l'affidamento di apposito incarico, ad un tecnico scelto su accordo delle parti, per l'individuazione catastale delle terre riconosciute di demanio collettivo e di natura patrimoniale. Deducendo plurimi profili di illegittimità (conflitto di interessi in relazione al fatto che Puglia Mario, Pellinacci Mirna e Girolami Angelo - il primo sindaco e gli altri consiglieri comunali del Comune di Vagli Sotto - erano nello stesso tempo rispettivamente presidente e componenti del Comitato A.S.B.U.C.;invasione delle competenze della Regione relativamente al riconoscimento della natura civica o patrimoniale delle terre e al potere gestorio delle stesse;definizione di un accordo transattivo senza la necessaria partecipazione dell'ente regionale, parte nelle controversie giudiziarie pendenti), la Regione Toscana ha chiesto all'adito Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento della deliberazione impugnata. 2. - Nella pendenza di tale giudizio, il Comune di Vagli Sotto ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. La Regione Toscana, il Comune di Strazzema e l'A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e di Stazzema, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune di Vagli Sotto ha depositato memoria ex art. 380 ter cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda di annullamento di una delibera di un consiglio comunale che abbia approvato uno "schema di accordo transattivo", autorizzando il sindaco alla relativa sottoscrizione, nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre. Va premesso che, con la locuzione «usi civici», si indicano i diritti spettanti a una collettività insediata su un territorio e ai suoi componenti (cives), il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque (storicamente: ius pascendi, ius lignandi, ius glandendi, ius serendi, ius spigandi, ius boscandi, ius aquandi, ius piscandi, etc.). La materia degli usi civici è stata disciplinata dalla I. 16 giugno 1927, n. 1766 e dal r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (con la quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della detta legge), nonché dalla I. 10 luglio 1930, n. 1078, recante norme sulla definizione delle controversie in materia di usi civici. Più recentemente, la legge 20 novembre 2017, n. 168, è intervenuta sulla materia, sancendo il riconoscimento degli assetti collettivi fondiari - denominati "domini collettivi" - e dei diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento, dei quali ha affidato la gestione agli enti esponenziali delle collettività titolari (ossia alle amministrazioni separate dei beni frazionali e alle associazioni o università agrarie, già individuate dall'art. 11 della I. n. 1766 del 1927) e, in mancanza, ai Comuni sia pure mediante "amministrazione separata" (art. 2, comma 4). La legge n. 1766/1927, nell'istituire l'ufficio del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con funzioni amministrative e giurisdizionali (art. 27), ha individuato - nell'art.
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