Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2018, n. 6929

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L'ordinanza passata in giudicato, resa all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione e adottata in un giudizio in cui le cause sono inscindibili (perché le domande sono avvinte da un legame di connessione teleologica o dall'identità della "causa petendi"), è irretrattabile per tutti coloro che sono stati parti nel processo nel quale è intervenuta, i quali sono litisconsorti necessari nel procedimento ex art. 41 c.p.c., ma non vincola anche coloro che sono intervenuti nel medesimo giudizio dopo la formazione del giudicato, che, pertanto, a differenza dei primi, possono ancora sollevare la questione di giurisdizione, anche facendo valere il successivo mutamento di giurisprudenza sulla materia. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui era già passata in giudicato la statuizione che, a seguito di ricorso ex art. 41 c.p.c., aveva dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad un'azione di responsabilità per danni cagionati ad una società a partecipazione pubblica, ha affermato l'intangibilità del giudicato sulla giurisdizione nei confronti di chi era già parte del processo quando si era formato il giudicato, ma non di coloro, nei cui riguardi l'azione di responsabilità era stata promossa successivamente, in forza della mutata giurisprudenza riguardante la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alle società non "in house providing").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2018, n. 6929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6929
Data del deposito : 20 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 692 9-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ric. contro decisioni di giudici speciali - GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - giurisdizione contabile e società a partecipazione pubblica - Presidente Sezione - PIETRO CURZIO Ud. 27/02/2018 - - Presidente Sezione - FRANCESCO TIRELLI PU R.G.N. 14377/2015 GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - R.G.N. 16569/2015 Ron 6929 Rep. ETTORE CIRILLO - Consigliere - c.u. U B - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - C D C - Consigliere - FRANCO DE STEFANO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14377-2015 proposto da: M U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M;

- ricorrente -

100 18

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
controricorrente - nonché

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LE MARCHE DELLA CORTE DEI CONTI, MUTI VLADIMIRO, GALEAZZI RENATO, STURANI FABIO, DESIDERI CLAUDIO, LUCESOLI LORENZO, BEVILACQUA GIOVANNI, DI BITONTO CATERINA;

- intimati -

sul ricorso 16569-2015 proposto da: domiciliato in ROMA, VIA GALEAZZI RENATO, elettivamente GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALICIA MEJIA FRITSCH, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PAURI;

- ricorrente -

STURANI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALICIA MEJIA FRITSCH, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE BRUNETTI e PAOLO COPPARI;
- ricorrente successivo -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

nonché

contro

Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -2- PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LE MARCHE DELLA CORTE DEI CONTI, M U, DESIDERI CLAUDIO, LUCESOLI LORENZO, DI BITONTO CATERINA, BEVILACQUA GIOVANNI, MUTI VLADIMIRO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 225/2015 della CORTE DEI CONTI - PRIMA - ROMA, GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLOSEZIONE depositata il 13/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Michele Brunetti, anche per delega dell'avvocato Paolo Pauri.

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 225/A/2015 del 13/03/2015 la Prima Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti accolse solo in punto di riduzione della somma oggetto della condanna per danno erariale i distinti e poi riuniti - appelli proposti da Vladimiro M, Umberto M, Renato G, Fabio S, Claudio D, Lorenzo L, Giovanni B e Caterina D B avverso la sentenza n. 76/2013, depositata il 26/06/2013, nonché la sentenza non definitiva n. 248/2010 depositata il 20/12/2010 – di reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile della - Sezione giurisdizionale per la Regione Marche.

2. I condannati videro ridotto, da quello indicato nella richiesta del Procuratore Regionale nella citazione del settembre 2007 (di € 2.147.519,04, dato dalla differenza da € 3.082.616,14 costo di acquisto delle quote della società C.C.S. - di € 537.425,00 - valore dell'immobile- e di € 397.672,10, a titolo di canoni di locazione di Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -3- AnconAmbiente a C.C.S., dal luglio 2001, per 70 mesi complessivi) l'importo complessivo del risarcimento oggetto di condanna ad € 290.000,00, ripartito, in base alle singole responsabilità alla causazione dell'evento dannoso, per quel che in questa sede ancora interessa, nei confronti del M in € 100.000,00, nonché del G e dello S in € 30.000,00 cadauno.

3. I convenuti furono riconosciuti corresponsabili a vario titolo dell'acquisto, da parte di AnconAmbiente spa, partecipata per la quasi totalità dal Comune di Ancona, di una società proprietaria di un'area destinata all'installazione di una stazione di trasferimento di rifiuti solidi urbani, inidonea allo scopo e ad un prezzo di gran lunga superiore, rispetto al suo valore: in particolare, il M quale autore delle perizie in base alle quali il prezzo era stato determinato in € 3.082.616,14, a fronte di un valore di soli € 537.425,00;
il M, quale presidente del c.d.a. di AnconAmbiente;
il D, il L, il B e la D B quali componenti del consiglio di amministrazione;
il G e lo S, peraltro in base a chiamata in causa successiva alla sentenza non definitiva di primo grado, quali Sindaci del Comune di Ancona succedutisi nella carica.

4. Quanto al merito della vicenda, la Corte dei conti valutò sussistenti sia la non necessità dell'acquisto delle quote societarie della Container Consult & Service srl o C.C.S. srl, sia la palese antieconomicità dell'intera operazione: risultando, da un lato, che la necessità di una stazione di trasferimento dei rifiuti solidi urbani era assai più limitata, nel senso che bastava, a tal fine, un'area più ridotta rispetto all'intera area appartenente alla Società venditrice e per di più per il tramite dell'acquisto delle quote di questa;
e condividendo, dall'altro lato, i motivi per i quali il primo giudice aveva ritenuto di apprezzare - come parametro - la stima relativa al prezzo d'acquisto delle azioni, effettuata dall'Agenzia del territorio, come rettificata a seguito delle osservazioni svolte dall'incaricato di Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -4- AnconAmbiente alla verifica delle perizie precedentemente acquisite dalla Società, così evidenziato un danno concreto, certo ed attuale.

5. Per la cassazione della descritta sentenza di appello propose per primo ricorso, notificandolo il 28-29/05/2015 (ed iscrivendolo al n. 14377/15 r.g.), Umberto M, affidandosi ad un unitario motivo di contestazione dell'affermata giurisdizione del giudice contabile, seguito dal controricorso del Procuratore Generale presso la Corte dei conti, notificato a partire dal 07/07/2015;
proposero successivamente separati ricorsi, notificati a partire dal 19/06/2015 ed iscritti entrambi a diverso numero di r.g. (16569/15), Renato G e Fabio S, per resistere a ciascuno dei quali notificò distinti controricorsi il P.G. contabile.

6. Depositate dai ricorrenti successivi memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del giorno 27/02/2017, nel corso di questa sono stati riuniti i ricorsi successivi, iscritti al n. 16569/15 r.g., a quello per primo iscritto (col n. 14377/15) a r.g. Ragioni della decisione 1. La qui gravata sentenza ha confermato la giurisdizione del giudice contabile, proclamata con la sentenza non definitiva di primo grado, nei confronti di tutti gli attuali appellanti, così motivando: - andava confermata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal M, che aveva già proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sotto diversi profili, deciso Cass. ord. n. 24671/2009, nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile;
- le medesime conclusioni andavano estese agli altri originari convenuti (M, D, L, D B, B) ed ai chiamati in causa (G e S), che pure avevano formulato analoga eccezione in primo grado;
infatti, anche a voler considerare non sussistenti all'atto della commissione dei fatti dannosi di cui si discute - i requisiti di Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -5- Società in house providing in capo ad AnconAmbiente, come statuito dalla stessa Corte di cassazione, riguardo ad altra fattispecie che aveva coinvolto la stessa AnconAmbiente, con sentenza n. 7177/2014, la giurisdizione del giudice contabile doveva reputarsi sussistente sulla base di un criterio di collegamento, aggiuntivo, rispetto alla natura della Società, in quanto tale non vagliato dalla Corte regolatrice, costituito dalla sussistenza di un rapporto di servizio all'epoca dei fatti - fra la Società e l'Ente Locale territoriale, esattamente derivante da un apposito contratto, stipulato nel 2001, relativo al servizio pubblico di igiene ambientale, allo scopo di regolamentare la gestione del servizio stesso, contemplando ivi anche poteri di controllo;
in conseguenza di tanto, la Società era stata abilitata all'esercizio, in via esclusiva al di fuori delle regole concorrenziali, di un servizio pubblico, che avrebbe potuto essere gestito ed organizzato direttamente dal Comune di Ancona - come era stato per il passato - sottoposto ad una speciale regolamentazione normativa e convenzionale, destinato ad essere offerto in condizioni di parità alla generalità degli utenti;
- inoltre, AnconAmbiente era sempre stata una società a totale partecipazione pubblica e che fino al 2 maggio 2003, in particolare, il Gon Comune di Ancona era stato l'unico azionista della Società medesima, con il vincolo della cessione delle quote ai soli soci pubblici e quindi tale partecipazione non era stata connotata da alcun interesse di tipo privatistico;
- del resto, la stessa Corte regolatrice non aveva mai rinunciato a valutare, di volta in volta, la sussistenza di un rapporto di servizio fra Enti pubblici e Società partecipate, riconoscendo e ritenendo sussistente, comunque, la cognizione del giudice contabile per danni را causati da amministratori o dipendenti, anche direttamente al patrimonio sociale di queste ultime e non solo all'Ente pubblico Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -6- partecipante al capitale, quando detta evenienza di «rapporto di servizio≫ sussistesse (richiamando ad es.: Cass. SS.UU., sent., n. 5032/2010;
ordinanze, nn. 8437/2010;
10062 e 10063/2011);
pertanto, all'epoca dei fatti di causa doveva qualificarsi sussistente un rapporto di servizio formale e sostanziale tra AnconAmbiente ed il Comune di Ancona, con innegabile giurisdizione della Corte dei conti, per responsabilità amministrativo-contabile da danno erariale.

2. Il ricorrente Umberto M denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riparto della giurisdizione ai sensi degli artt. 111, VIII co., Cost., 360 n. 1 e 362 cpc»: - per contrarietà delle ragioni della decisione in punto di giurisdizione a Cass. ord.

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